Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2007 10.2007.57

June 6, 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·560 words·~3 min·2

Summary

entrare, sottrarre con scasso e infrangere una vetrata

Full text

CIVI 1    

Incarto n. 10.2007.57 DA 4590/2006

Bellinzona 6 giugno 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1,)  

prevenuta colpevole di    1.   furto,

                                        per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto con scasso al fine di appropriarsene, presso il Bar CIVI 1 di ________ il 17/18.2.2006, denaro per complessivi fr. 65.-;

                                   2.   danneggiamento,

per avere, nell’esecuzione del furto con scasso di cui al punto 1, infranto una vetrata provocando un danno di fr. 1'452.60;

3.  violazione di domicilio,

per essere entrata, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno del bar CIVI 1 nelle circostanze menzionate al punto 1;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 186 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4590/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. Pena interamente aggiuntiva a quella di cui al decreto __________ emesso dal Ministero Pubblico.

                                        2.  Al versamento alla parte civile Bar CIVI 1 dell'importo di fr. 1'452.60, a titolo di risarcimento.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 6 giugno 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’imputata;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  furto

                                        1.2.  danneggiamento

                                        1.3.  violazione di domicilio

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere accolta la pretesa della parte civile Bar CIVI 1 che chiede il versamento di fr. 1'452.60 a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                      ACCU 1

                                        dall’imputazione di furto, danneggiamento e violazione di domicilio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4590/2006 dell’11 dicembre 2006.

carica                               le spese allo Stato, il quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      200.00       totale

10.2007.57 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2007 10.2007.57 — Swissrulings