Incarto n. 10.2007.511 DA 4217/2007
Bellinzona 16 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve entità),
per avere il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, formato un documento falso, e meglio, per avere, allo scopo di evitare di attendere che i titolari o i commessi del negozio __________ in viale __________ a __________ a cui doveva consegnare un pacco, facessero rientro dalla pausa pranzo, formato una falsa ricevuta di consegna, apponendo sul __________ la firma elettronica falsa di LESA 1, commessa presso l'adiacente negozio __________ che si era rifiutata di prendere in consegna il pacco indirizzato alla __________, abbandonando in seguito il pacco di fronte alla porta d'ingresso del negozio destinatario;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4217/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.- corrispondente a 3 aliquote da fr. 80.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.- e delle spese giudiziarie di fr. 25.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007;
indetto il dibattimento 16 maggio 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si dichiara innocente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4217/2007 del 3 dicembre 2007.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 25.00 tassa di giustizia
fr. 25.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 totale