Incarto n. 10.2007.319 DA 1948/2007
Bellinzona 7 agosto 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1 DI 1
siccome
ritenuta colpevole di esercizio illecito della prostituzione e di infrazione contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
fatti avvenuti nel periodo __________ sino al __________ a __________;
reati previsti dagli art. 199 CP e 23 cpv. 1 LDDS;
e meglio come al decreto d’accusa n. 1948/2007 di data 18 giugno 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta in data 25 luglio 2007 dall'accusata;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta a __________ il __________;
che tale atto le è stato regolarmente notificato, come risulta dalla firma apposta dall’accusata sulla cartolina di avviso di ricevimento (cfr. act 3);
che detto avviso di ricevimento è ritornato al Ministero pubblico di Lugano il 10 luglio 2007 (cfr. ibidem) e che di conseguenza è stato ricevuto dall’accusata perlomento il giorno precedente;
di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva, nell’ipotesi più favorevole alla prevenuta, il 24 luglio 2007;
che l’opposizione interposta da ACCU 1 il 25 luglio 2007 risulta pertanto tardiva;
che nulla muta al riguardo l’eccezione sollevata dal legale dell’accusata in quanto a seguito di un accordo tra i due Paesi gli atti giudiziari elvetici possono essere inviati in Italia direttamente alle persone coinvolte, senza dover passare tramite il consolato svizzero o per via rogatoriale;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse, né spese.
4. Intimazione a:
Crema, I
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.