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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.01.2008 10.2007.211

January 8, 2008·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,123 words·~6 min·3

Summary

Colpire e stringere al collo la moglie cagionadole lesioni; ripetutamente compiuto vie di fatto nei confronti della moglie, colpendola con pugni

Full text

LESA 1    

Incarto n. 10.2007.211 DA 1327/2007

Bellinzona 8 gennaio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 d , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, ad __________, presso l’appartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;

                                        2.  vie di fatto,

                                             per avere, ripetutamente, nel periodo di maggio 2004 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni compiuto vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 55a, 123 cifra 1, 126 cpv. 2 lett. b) CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 maggio 2007 n. 1327/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                             Pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 23 marzo 2006;

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 maggio 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 8 gennaio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il Sostituto Procuratore Pubblico e l’interprete;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale sostiene che la moglie e la figlia oggi abbiano ritrattato unicamente per paura del marito e padre. Agli atti vi sono tuttavia numerosi elementi oggettivi (precedenti, verbali d’interrogatorio, certificati medici) che confermano la commissione dei reati da parte dell’accusato. Per tale motivi postula la conferma integrale del decreto d’accusa, opponendosi ad una sospensione del procedimento ex art. 55a CPS, in quanto sarebbe ingiusta;

sentito                               il difensore, il quale evidenzia che oggi in aula tanto la moglie quanto la figlia hanno ritrattato integralmente le deposizioni da loro fornite di fronte alla polizia. Agli atti non vi è inoltre prova che sia stato l’accusato ad avere afferrato per il collo la moglie e non è nemmeno chiaro quanto si sarebbero svolti i fatti in questione. Egli chiede pertanto di prosciogliere il suo assistito da ogni accusa. In via subordinata, chiede di sospendere la procedura ai sensi dell’art. 55a CPS;

sentito                               in replica il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale rileva come la moglie a verbale abbia riferito di essere stata picchiata 4 giorni prima

sentito                               in duplica il difensore, il quale osserva come 4 giorni prima non sia sufficientemente chiaro e come la moglie non ricordi esattamente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici,

                                        1.2.  Vie di fatto,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? Può essere sospeso il procedimento ai sensi dell’art. 55a CPS?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 23 marzo 2006 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42, 55a, 109, 123 cifra 1 e 126 cpv. 2 lett. b CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                             per avere, ad __________, presso l’appartamento coniugale, nel corso del mese di marzo 2007, colpendo la moglie LESA 1 e stringendola al collo cagionatole le lesioni di cui al certificato medico di data 29 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale di __________;

                                        2.  vie di fatto, art. 126 cpv. 2 CPS,

                                             per avere, ripetutamente, nel periodo dall’8 gennaio 2005 sino al 29 marzo 2007, colpendola con pugni compiuto vie di fatto nei confronti della moglie LESA 1;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                             1.2.  pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 23 marzo 2006;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 5 (cinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23 marzo 2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:  

    , Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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