CIVI 1
Incarto n. 10.2007.1 DA 4744/2006
Bellinzona 26 giugno 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro CIVI 1, in particolare spruzzandogli negli occhi dello spray al pepe;
2. danneggiamento,
per avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato un’anta di una porta finestra dell’abitazione in uso a CIVI 1 con un danno stimato in CHF 626,25 come a preventivo dell’impresa di pittura __________, __________, agli atti;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 144 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 4744/2006 di data 11 dicembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.00.
2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________ è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 dicembre 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 26 giugno 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente, mentre, il Procuratore pubblico con lettera 31 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata, la quale ribadisce di essere completamente estranea ai fatti;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. danneggiamento
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di vie di fatto e danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4744/2006 dell’11 dicembre 2006.
carica la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 100.- al querelante CIVI 1
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale