CIVI 1
Incarto n. 10.2006.577 DA 4257/2006
Bellinzona 27 giugno 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________, presso __________ “__________”, il __________, commesso vie di fatto contro CIVI 1 colpendolo con un pugno alla mascella;
2. diffamazione,
per avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, comunicando con gli addetti alla sorveglianza della discoteca, incolpato CIVI 1 di dovergli dei soldi;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 173 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 4257/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da espiare.
2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 giugno 2007, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2/4 maggio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 47, 106, 126 cpv. 1, 173 CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. diffamazione
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________.
4. Sulle pretese della parte civile che chiede un risarcimento di fr. 50'000.-.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto e diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4257/2006 del 20 novembre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 320.- (trecentoventi);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il __________, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.
respinge le pretese della parte civile.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 320.00 pena pecuniaria
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 970.00 totale