Incarto n. 10.2006.365 DA 2430/2006
Bellinzona 18 settembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto la vettura __________ targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006;
fatti avvenuti a __________ il 13 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 luglio 2006 n. 2430/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 800.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4. Non prolunga il periodo di iscrizione della multa inflittagli il 13.02.2005.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 luglio 2006;
indetto il dibattimento 18 settembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente e il suo difensore DI 1, mentre il Procura-tore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impu-gnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato. La difesa chiede che le vengano assegnate ripetibili e che venga ritornata la cauzione di fr. 1'000.— a suo tempo versata;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto, a __________ il 13 maggio 2006, la vettura __________ targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere prolungato il periodo di iscrizione a casellario giudiziale della multa inflittagli con decreto d’accusa 13 febbraio 2006?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. Devono essere assegnate ripetibili e se si in quale misura?
7. Quid sulla cauzione di fr. 1'000.— versata dall’accusato?
8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 13 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1., come segue ai quesiti posti sub 6. e 7.; decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;
assegna le tasse e le spese allo Stato, il quale dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 700.—(settecento) a titolo di ripetibili;
ordina la restituzione a ACCU 1 per il tramite dell’DI 1, __________ - della cauzione di fr. 1'000.--;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80665),
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale