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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.01.2007 10.2006.302

January 30, 2007·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·737 words·~4 min·3

Summary

esercizio illecito della prostituzione senza notifica e senza permesso per esercitare attività lucrativa

Full text

Incarto n. 10.2006.302 DA 2297/2006

Bellinzona 30 gennaio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di 1.    esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere, presso l’EP __________ a __________, nei periodi 7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al 6.03.2006 e infine dal 5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;

                                 2.    contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa del 23 giugno 2006 n. 2297/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.           Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                    2.           Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

ed inoltre                            la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 giugno 2006;

indetto                               il dibattimento 30 gennaio 2007, al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore, avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18 dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento da ogni accusa;

                                        per ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

                               1.1.    esercizio illecito della prostituzione, per avere, presso l’EP __________ a __________, nei periodi 7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al 6.03.2006 e infine dal 5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale?

                               1.2.    contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                 3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2.; negativamente al quesito posto sub 3, come segue ai quesiti posti sub 2 e 4;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2297/2006 del 23 giugno 2006;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 300.-- (trecento);

dispone                            che non si faccia luogo all'iscrizione della condanna a casellario giudiziale;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie                      

                                        fr.                      800.--         totale

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