Incarto n. 10.2004.366/da DA 3043/2004
Bellinzona 11 gennaio 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Anna Dell'Oso per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione
per avere infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico
della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
reati previsti dagli art. 199 CP e 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l'art. 5 Lesprost;
fatti avvenuti a __________ presso __________, facente capo al __________, __________, nei periodi __________ e __________;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 3043/2004 di data 7 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 400.--. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 marzo 2004 dall'accusata;
indetto il dibattimento 11 gennaio 2005, al quale è comparso il difensore mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 23.12.2004, non è comparsa e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
Sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento e il versamento di ripetibili;
visti gli art. 199 CP e 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l'art. 5 Lesprost; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della prostituzione
1.2. contravvenzione alla LF sulla dimora e domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3043/2004 del 7 settembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna
Ufficio dei GIAR, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale