Incarto n. 10.2004.351/CEG DA 2957/2004
Bellinzona 16 dicembre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 gerente di bar, difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. appropriazione indebita,
per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 19 dicembre 2003, in qualità di impiegata della stazione di servizio Shell, alla quale è stato affidato un fondo cassa personale di fr. 1'500.-- con il compito di mantenerlo giornalmente invariato e di riversare unicamente l’incasso della giornata nella cassaforte, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli, in particolare per essersi appropriata dell’importo di fr. 407.70, corrispondente a Euro 250.-prelevati dal fondo cassa personale, senza, come previsto dal regolamento interno, riversarne immediatamente l’equivalente in franchi svizzeri, importo integralmente recuperato e restituito alla parte lesa;
2 . furto di poca entità,
per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 24 dicembre 2003, a scopo di indebito profitto, in danno del signor __________ __________, gerente proprietario della stazione di servizio, sottratto, senza deporre lo scontrino nell’apposito classatore degli acquisti personali, merce esposta nel negozio per un valore complessivo di fr. 19.--, in particolare 2 confezioni da quattro batterie l’una, refurtiva integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 138 cifra 1, 139 in relazione con l’art. 172ter CP;
perseguita con decreto d’accusa del 6 settembre 2004 no. DA 2957/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
indetto il dibattimento 18 novembre 2004, al quale è comparsa l’accusata, assistita dal proprio difensore avv. DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico Moreno Capella con lettera 13/14 settembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; la parte civile __________ __________, __________, ha comunicato la sua assenza per malattia con scritto 13/14 dicembre 2004;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
proceduto all’audizione testimoniale della Signora __________, 1965, cittadina italiana residente a Saltrio (Italia), cassiera, coniugata,
sentiti il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento della propria assistita da entrambi i capi d’accusa;
per ultimo l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 nata __________ autrice colpevole di:
1.1. appropriazione indebita, per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 19 dicembre 2003, in qualità di impiegata della stazione di servizio Shell, alla quale è stato affidato un fondo cassa personale di fr. 1'500.-- con il compito di mantenerlo giornalmente invariato e di riversare unicamente l’incasso della giornata nella cassaforte, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di terzi valori patrimoniali affidatigli, in particolare per essersi appropriata dell’importo di fr. 407.70, corrispondente a Euro 250.-- prelevati dal fondo cassa personale, senza, come previsto dal regolamento interno, riversarne immediatamente l’equivalente in franchi svizzeri, importo integralmente recuperato e restituito alla parte lesa?
1.2 . furto di poca entità, per avere, a __________, presso la stazione di servizio Shell, in data 24 dicembre 2003, a scopo di indebito profitto, in danno del signor __________ __________, gerente proprietario della stazione di servizio, sottratto, senza deporre lo scontrino nell’apposito classatore degli acquisti personali, merce esposta nel negozio per un valore complessivo di fr. 19.--, in particolare 2 confezioni da quattro batterie l’una, refurtiva integralmente recuperata e restituita alla parte lesa?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2., decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di appropriazione indebita e di furto di poca entità per quanto accaduto a Massagno, presso la stazione di servizio Shell, il 19 dicembre 2003 rispettivamente il 24 dicembre 2003;
assegna tasse e spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione:
Distinta spese a carico
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 80.-- testi
fr. 280.-- totale
Il giudice: Il segretario: