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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.03.2004 10.2004.35

March 4, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·420 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2004.35 ROC/MAM DA 1563/2003

Bellinzona 4 marzo 2004  

Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________ c/o __________ __________ difeso da: __________

ritenuto colpevole di            conseguimento fraudolento di una prestazione, e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       in data 17 marzo 2003, sulla tratta __________ -__________;

reati previsti                        dagli artt. 150 CPS e 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del ___________ per cui è stata proposta la condanna del prevenuto:

1.       Alla multa di fr. 200.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).

2.       Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 130.- (centotrenta), a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.       Al pagamento della tassa di giusitzia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2003 dall'accusato;

considerato che           -     dai documenti ora agli atti, segnatamente dalla comunicazione 25 febbraio 2004 del difensore, dott. __________ __________, risulta che il prevenuto, in data 11 aprile 2003, ha versato alla parte civile, nel termine richiestogli di cui alla notifica di procedimento penale del 7 aprile 2003 del Procuratore Pubblico, l’importo, dovuto ed accertato, di fr. 130.- (centotrenta);

                                  -     stante quanto precede il Ministero Pubblico recede dal perseguire penalmente il prevenuto, come avrebbe del resto già fatto a suo tempo, se solo il signor __________ __________ non avesse negligentemente omesso di comunicare da subito alle Autorità preposte l’avvenuto pagamento;

pronuncia:               1.     Il decreto di accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico Antonio Perugini è annullato.

                                 §     Di conseguenza non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________, per i fatti del 17 marzo 2003 sulla tratta __________ -__________.

                               §§     Di conseguenza il dibattimento penale, già fissato per il giorno 23 aprile 2004 alle ore 14:30 è annullato.

                             §§§     L’incarto è ritornato al Ministero Pubblico, per quanto di sua competenza.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese di giudizio.

                                3.     Intimazione:

Il Giudice:                                                                   Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                          Michele Maggi

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