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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.09.2006 10.2004.289

September 21, 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·626 words·~3 min·3

Summary

falsificazione di una firma per procacciarsi un indebito profitto

Full text

Incarto n. 10.2004.289 DA 2423/2004

Bellinzona 21 settembre 2006  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1,)  

prevenuta colpevole di         ripetuta falsità in documenti,

                                        per avere, in correità con __________, ad __________, __________ e __________, a cavallo fra i mesi di agosto e settembre 1996, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato i seguenti documenti falsi e abusato dell'altrui firma autentica per formare i seguenti documenti suppositizi, rispettivamente attestato nei seguenti documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e averne fatto uso, dinanzi al Procuratore pubblico, a scopo d'inganno:

-          "ricevuta e accettazione di mandato", datata 26.06.1989, a firma __________;

-          "dichiarazione", datata 08.02.1995, a firma __________;

-          "mandato d'amministrazione", datato 07.07.1995, tra ACCU 1 e __________ SA;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 251 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2423/2004 di data 9 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 agosto 2004 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 21 settembre 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 maggio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento poiché non sono dati gli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione, trattandosi di bugie scritte; questo anche in considerazione della sentenza 25 ottobre 2005 della Corte delle assise correzionali che ha prosciolto dalla medesima fattispecie il correo __________; in via subordinata chiede una massiccia riduzione della pena tenuto conto della condotta irreprensibile dell’accusata negli ultimi 10 anni, del lungo tempo trascorso dall’occorrenza dei fatti, ciò che costituisce una violazione del principio di celerità ai sensi degli art. 6 CEDU e 29 Cost. Con riferimento alla pena accessoria dell’espulsione, alla luce della prossima entrata in vigore della nuova parte generale del CP che sopprime tale pena, chiede che la proposta contenuta nel decreto d’accusa non venga confermata;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 251 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2423/2004 del 9 agosto 2004.

carica                               le spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       500.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       500.00       spese di giustizia                                                

                                        fr.                    1'000.00       totale

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