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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.10.2004 10.2004.285

October 12, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·709 words·~4 min·2

Summary

soggiorno illegale in Svizzera

Full text

Incarto n. 10.2004.285/fl DA 2575/2004

Bellinzona 12 ottobre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria __________ per giudicare

_ACCU1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                         per avere

                                         nel periodo dal 13 luglio 2004 sino al 5 agosto 2004 soggiornato illegalmente in Svizzera e meglio a __________, __________ venendo infine fermato a Lugano, poiché privo di documenti di legittimazione;

reato previsto                      dall'art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamati gli art. 41 cifra 1e3e 55 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 2575/2004 di data 5 agosto 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

                                        3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene decretate nei suoi confronti:

                                             -    di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,

                                             -    di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004 ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.

                                        4.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004 ma l'ammonisce formalmente;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 agosto 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali a mezzo del Foglio ufficiale del 10 settembre 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; richiamati gli art. 41 cifra 1 e 3, 55, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se __________ è autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

                                    3.  Se deve essere revocata la sospensione condizionale delle pene di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 03.05.2004 e di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004.

                                    4.  Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004

dichiara                           ACCU1

                                        autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 2575/2004 del 5 agosto 2004;

condanna                        ACCU1

                                        1.  alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revoca                       la sospensione condizionale delle seguenti pene:

                                        - di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente,

                                        - di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 12.07.2004, ma ne prolunga di 6 (sei) mesi il periodo di prova.

non revoca                       la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione decretata nei suoi confronti in data 03.05.2004, ma l'ammonisce formalmente.

le parti                             sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di _ACCU1

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  300.00            totale

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