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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.10.2004 10.2004.196

October 8, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·856 words·~4 min·1

Summary

circolazione in stato di ebrietà: riduzione della multa alla luce della situazione finanziaria del prevenuto, indigente

Full text

Incarto n. 10.2004.196 ROC/MAM DA 1745/2004

Bellinzona 8 ottobre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

    ,  ;  

prevenuto colpevole di         circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l'autovettura Fiat targata  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a __________, autostrada A2, l'8.03.2004;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito                         con decreto d'accusa no. 1745/2004 del 17 maggio 2004 del Procuratore Pubblico che propone la condanna del prevenuto:

                                 1.     Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                 3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                       25 maggio 2004 dall’accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento di data 8 ottobre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico, con lettera del 30.08.2004, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale, in via principale, chiede che il condannato sia mandato

                                       esente da pena ex art. 66 bis CPS, e, in via subordinata, postula una

                                       massiccia riduzione della sanzione pecuniaria, quanto precede alla luce della

                                       precaria situazione finanziaria dell’accusato, che percepisce unicamente una

                                       rendita AI per coniugi pari a Fr. 3'217.- mensili, fronte a un fabbisogno

                                       personale dei coniugi pari al noto minimo vitale esecutivo oltre a Fr. 1'054

                                       (pigione documentata agli atti), Fr. 300.- (costi vettura, documentati e

                                       necessari, stante la necessità per l’accusato di trasportare la di lui moglie –

                                       pure lei invalida nella misura del 100% - almeno tre volte la settimana, presso

                                       medici ed ospedali per gravi problemi di salute),Fr. 170.- (spese accessorie

                                       documentate agli atti), Fr. 292.- (cassa malati);

sentito                               da ultimo l'accusato, che si rimette a quanto affermato dal suo difensore,

                                        ammettendo le proprie responsabilità, ma sottolineando in modo esaustivo la

                                        propria situazione finanziaria, alla luce della quale la multa proposta dal

                                        Procuratore Pubblico risulterebbe assolutamente sproporzionata. Precisa che

                                        la sua invalidità è dovuta a grave infarto cardiaco subito in passato e di non

                                        avere alcun precedente in materia di circolazione stradale né di avere mai

                                        avuto alcun problema legato al consumo/abuso di bevande alcoliche né di

                                        sostanze psicotrope;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.__________ ACCU 1 autore colpevole di

                                        circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere, in data 8.03.2004, a __________, autostrada A2, condotto l'autovettura Fiat targata  essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                          essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

4.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

                                       iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se il condannato avrà

                                       pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS)

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                                                   essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.                               

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti, e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3;

dichiara                             ACCU 1 , ;

                                        colpevole di

                                        circolazione in stato di ebrietà

                                        per avere, a __________, autostrada A2, l'8.03.2004, condotto l'autovettura Fiat targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.99 - max. 1.28 grammi per mille);

di conseguenza

condanna                         ACCU 1

                                 1.     Alla multa di fr. 700.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese a carico di  ACCU 1

fr.    700.00           multa

fr.    100.00           tassa di giustizia

fr.    100.00           spese giudiziarie

Fr.   900.00           Totale

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