Incarto n. 10.2003.679 DA 4001/2003
Bellinzona 23 marzo 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________ difeso da: __________ __________
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato d'ebrietà,
per aver condotto l'autovettura __________ __________ __________ TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del __________ __________ 2003, concludente per uno stato di ebrietà "live" (recte: lieve);
fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2003;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. opposizione alla prova del sangue,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Lugano il 12 settembre 2003;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale erano presenti l'imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i reati ascritti al suo cliente, rilevando comunque che per quanto concerne il secondo capo d'imputazione l'informazione sulle conseguenze dell'opposizione alla prova del sangue è stata alquanto lacunosa. Sottolinea che si tratta della prima ebrietà e che il signor __________ è stato condannato ad una pena di 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni e alla multa di fr. 1'500.--. Ritenuto che la collisione è unicamente imputabile a quest'ultimo e che egli circolava con tasso alcolemico doppio rispetto al qui imputato, la pena proposta appare palesemente sproporzionata. Rileva inoltre che il suo assistito ha un guadagno mensile di 1'600.--/2'000.--. Chiede pertanto una massiccia riduzione della pena (al massimo 10 giorni sospesi condizionalmente per due anni) e della multa. Si oppone da ultimo alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, avuto riguardo alla prognosi favorevole dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Circolazione in stato d'ebrietà;
1.2. Opposizione alla prova del sangue;
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 91 LCStr; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di:
1. circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2. opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCStr,
per i fatti compiuti a __________ e __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/______________________________ 2003;
condanna __________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 600.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'250.00 totale