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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.01.2005 10.2003.672

January 28, 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,316 words·~7 min·3

Summary

per avere provocato lesioni semplci, danneggiamento, ingiuria e violazione di domicilio

Full text

Incarto n. 10.2003.672 DA 3803/2003

Bellinzona, 28 gennaio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con il segretario Curzio Andreoli per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        

1.lesioni semplici colpose, art. 125 cpv. 1 CPS

per avere,

a __________, il __________,

nell’intento di aprire la porta dell’appartamento di __________ contro la sua volontà, provocato il distacco e la caduta della medesima su __________ che riportava le lesioni semplici (contusione con escoriazioni alla spalla sinistra, ematoma superficiale braccio sinistro, gamba destra, contusione labbro inferiore sinistro), come risulta dal certificato medico dell’__________ di data __________;

2.danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere,

nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1,

intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________;

3.ingiuria, art. 177 CPS,

per avere,

nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1,

offeso l’onore di __________ avendo pronunciato le espressioni “figlio di puttana” e “bastardo”;

4.violazione di domicilio, art. 186 CPS,

per essersi,

nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1,

introdotto indebitamente e contro la volontà di __________ all’interno del suo appartamento;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e tempo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2003 no. DA 3803/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Il rinvio alle parti civili __________ e __________ al competente foro civile (art. 208 CPPT).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.       Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 2 aprile 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP).

5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 dicembre 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 gennaio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 3 dicembre 2004, a lui intimata il 7 dicembre 2004 e notificatagli a __________ il giorno successivo (cfr. verifica postale dell’invio raccomandato n. LSI 98.00.650051.00042334), non compariva, mentre il AINQ 1, con lettera 2 dicembre 2003 rinunciava a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa. Per il dibattimento del 28 gennaio 2005, la pubblica accusa non presentava alcuna giustificazione della sua assenza, come pure le parti civili __________ e __________.

proceduto                          nelle forme contumaciali, nel senso di giudicare in base alle risultanze degli atti (cfr. art. 277 cpv. 1 CPP), dacché l’accusato non ha fatto atto di comparsa, non ha giustificato la sua assenza, e la citazione al pubblico dibattimento gli è stata notificata regolarmente;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            gli atti formanti l'incarto DA 3803/2003, come pure quelli del relativo incarto 2003.6619 del Ministero pubblico, nonché il giustificativo del 28 gennaio 2005 concernente le informazioni inerenti al recapito dell’ordinanza di citazione 3 dicembre 2004 (cfr. copia della pagina web www.post.ch/trackandtrace n. LSI 98.00.650051.00042334, visitata il 28 gennaio 2005);

letti ed esaminati                gli atti formanti l’inc. 10.2003.672;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     lesioni semplici colpose, reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CPS,

per avere,

a __________, il __________,

nell’intento di aprire la porta dell’appartamento di __________ contro la sua volontà, provocato il distacco e la caduta della medesima su __________ che riportava le lesioni semplici (contusione con escoriazioni alla spalla sinistra, ematoma superficiale braccio sinistro, gamba destra, contusione labbro inferiore sinistro), come risulta dal certificato medico dell’__________ di data __________;

                              1.2.     danneggiamento, reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere,

nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1.1.,

intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________;

                              1.3.     ingiuria, reato previsto dall’art. 177 CPS,

per avere,

nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1.1.,

offeso l’onore di __________ avendo pronunciato le espressioni “figlio di puttana” e “bastardo”;

                              1.4.     violazione di domicilio, reato previsto dall’art. 186 CPS,

per essersi,

nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1.1.,

introdotto indebitamente e contro la volontà di __________ all’interno del suo appartamento;

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1, quale pena gli deve essere comminata?

                                 3.     In caso di condanna al pagamento di una multa, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 2 aprile 2001?

                                 5.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Preso atto                         che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 1 e segg., 18, 41, 63 segg., 125 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3 e negativamente al quesito n. 4;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di:

1.lesioni colpose,per avere, nell’intento di aprire la porta dell’appartamento di __________ contro la sua volontà, provocato il distacco e la caduta della medesima su __________ che riportava le lesioni semplici (contusione con escoriazioni alla spalla sinistra, ematoma superficiale braccio sinistro, gamba destra, contusione labbro inferiore sinistro), come risulta dal certificato medico dell’__________ di data __________;

2.danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1.1.,

intenzionalmente danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________;

3.ingiuria,

per avere, nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1.1.,

offeso l’onore di __________ avendo pronunciato le espressioni “figlio di puttana” e “bastardo”;

4.violazione di domicilio,

per essersi, nelle circostanze di tempo e luogo descritte al punto 1.1.,

introdotto indebitamente e contro la volontà di __________ all’interno del suo appartamento;

fatti compiuti a __________ il __________nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3803/2003 del 17 novembre 2003;

e condanna                      ACCU 1

                                    1.  Alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                    2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano il 2 aprile 2001, ma l’ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

Conferma                        il rinvio alle parti civili __________ e __________ al competente foro civile (cfr. art. 267 cpv. 1 CPP).

Avverte                            il condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo dopo sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le tasse, le spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).

Le parti                            sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice supplente:                                                      Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  500.00            multa

                                        fr.                  350.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1000.00            totale

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