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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.01.2005 10.2003.651

January 4, 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,271 words·~6 min·3

Summary

circolazione in stato di ebrietà, perdita della padronanza del veicolo e abbandono del luogo dell'incidente

Full text

Incarto n. 10.2003.651 3805/2003

Bellinzona, 4 gennaio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ausiliaria di cure;  

prevenuta colpevole di    

                                 1.     circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.63 – max. 3.14 grammi per mille);

fatti avvenuti                       a Magadino il 22.09.2003;    

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS,

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________ di __________, ivi regolarmente posteggiata;

fatti avvenuti                       a Magadino il 22.09.2003;    

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

                                 3.     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti                       a Magadino il 22.09.2003;    

reato previsto                     dall’art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS,

perseguita                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2003 no. 3805/2003 del AINQ 1 che proponeva la condanna:

1.       Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.       Alla multa di fr. 1'200.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2003;

richiamata                         la legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal 1. gennaio 2003;

indetto                               il dibattimento in data 4 gennaio 2005 alle ore 14.30, al quale hanno partecipato l’accusata e l’interprete __________, Bellinzona, mentre il Procuratore pubblico con lettera 4 febbraio 2004 aveva rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento aggiornato al 13 febbraio 2004; per il processo del 4 gennaio 2005, egli non ha giustificato la sua assenza, così come la parte lesa __________;

preso atto                          che, dopo l’avvenuta lettura dell’art. 307 CPS all’interprete, il giudice le ha deferito la formula del giuramento e la signora __________ ha promesso d’adempiere fedelmente al proprio mandato (art. 26 CPP);

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa con susseguente traduzione dall’italiano al tedesco ad opera dell’interprete,

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l'incarto DA 3805/2003, come pure quelli del relativo inc. 2003.8058 del Ministero pubblico, nonché quelli prodotti dall’accusata in data 9 dicembre 2003;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata, dopo averla avvertita del suo diritto di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP);

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della pretura penale no. 10.2003.651;

sentita                               da ultimo l'accusata, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); la stessa non ha nulla da aggiungere;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

     1.     È __________  autrice colpevole di:

  1.1.     circolazione in stato di ebrietà, reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS,

            per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.63 – max. 3.14 grammi per mille),

            a Magadino il 22.09.2003?

  1.2.     infrazione alle norme della circolazione, reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS,

            per avere, circolando in stato di ebrietà, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________ di __________, ivi regolarmente posteggiata, a Magadino il 22.09.2003?

  1.3.     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCS,

                                        per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia, a Magadino il 22.09.2003?

     2.     Ha agito in stato di scemata responsabilità,

  2.1.     in relazione al reato di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS)?

  2.2.     In relazione al reato di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS)?

  2.3.     In relazione al reato di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCS)?

     3.     In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena le deve essere comminata?

     4.     In caso di pena privativa della libertà, può __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di tempo?

     5.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

     6.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale 10.2003.651;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 1 e segg., 91 cpv. 1, 90 cifra 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 92 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3 LCS, artt. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, artt. 11, 12, 13, 18, 41, 63, 66, 68 CPS; artt. 9 e segg., 273 e segg CPP; art. 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti no. 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 4 e 5, e negativamente ai quesiti posti no. 2.1 e 2.2;

dichiara                       ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                 1.     circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l’autovettura Fiat targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.63 – max. 3.14 grammi per mille),

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la vettura Fiat targata __________ di __________, ivi regolarmente posteggiata,    

                                 3.     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia,

                                        per i fatti compiuti a Magadino il 22 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. 3805/2003 del 17 novembre 2003;

e condanna                      ACCU 1

                                    1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di  3 (tre) anni;

                                    2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

                               3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-, in cui sono incluse quelle del Ministero pubblico di complessivi fr. 500.-.

Ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna                          alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 CPS).

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                         Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                         Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       450.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1400.00       totale

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