Incarto n. 10.2003.621 DA 3458/2003
Bellinzona 11 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________
prevenuto colpevole di 1. sviamento della giustizia,
per avere, a __________ il 9 aprile 2003, allo scopo di ottenere un indebito indennizzo assicurativo, formalizzato la denuncia contro per danni asseritamente subiti dal proprio veicolo __________ __________ targato __________ mentre era posteggiato in __________ a __________ l'8 aprile 2003; danni che accertamenti tecnico7scientifici esperiti hanno permesso di attribuire a "strisciamento su sassi, muro o simili" e non ad un veicolo;
fatti avvenuti a __________ il 9 aprile 2003;
reato previsto dall'art 304 cifra 1 CPS;
2. tentata truffa,
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia i responsabili della __________ assicurativa __________ - presso la quale è consulente assicurativo e presso la quale aveva stipulato un'assicurazione contro i danni di parcheggio - al fine di ottenere un indebito indennizzo assicurativo senza però riuscire nel proprio intento; configurandosi l'inganno astuto nell'attribuire ad un ignoto veicolo il danno causato alla fiancata destra del suo veicolo e nello sporgere denuncia contro ignoti come meglio descritto al punto 1;
fatti avvenuti a __________ tra il 9 e il 14 aprile 2003;
reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CPS in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 800.--, con l'avvertenza la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 febbraio 2004, al quale hanno partecipato l'imputato e i suoi difensori, avv. __________ __________ e lic. iur. __________ __________, mentre hanno rinunciato a presenziare sia il Procuratore pubblico, il quale ha postulato la conferma del decreto d'accusa, sia la Compagnia d'assicurazioni __________, la quale ha dichiarato di costituirsi parte civile per un importo globale di fr. 693.75;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per formula piena del suo assistito da entrambi i capi d'imputazione ed in via subordinata in virtù del principio in dubio pro reo, nonché la reiezione delle richieste di parte civile. In merito alla tentata truffa evidenzia come manchi il presupposto oggettivo essenziale dell'inganno astuto, così come quello soggettivo dell'intenzionalità. Pure per quanto concerne lo sviamento della giustizia osserva come l'imputato abbia agito in totale buona fede, segnalando solo di aver constatato un danno da parcheggio. Mancano anche in questo caso i presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria buona fede;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Sviamento della giustizia;
1.2. Tentata truffa;
per i fatti compiuti a __________ nel periodo compreso tra il 9 ed il 14 aprile 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22 cpv. 1, 146 cifra 1 e 304 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________ __________
dall'accusa di:
1. tentata truffa, art. 146 e 22 cpv. 1 CPS,
2. sviamento della giustizia, art. 304 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
respinge di conseguenza le richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;
carica la tassa e le spese di giudizio allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e a:
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 590.00 totale