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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2004 10.2003.618

February 17, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,215 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.618 DA 3333/2003

Bellinzona 17 febbraio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________

prevenuta colpevole di         1.  abuso di impianti di telecomunicazioni,

                                             per avere, nel periodo novembre 2002/maggio 2003, per malizia, abusato di un impianto telefonico, telefonando numerosissime volte, sia di giorno che di notte, a __________ __________, presso il suo domicilio di __________, allo scopo di importunarla;

                                        2.  ingiuria,

                                             per avere, a __________ e in altri luoghi, nel dicembre 2002, nel corso di alcune telefonate di cui al punto precedente, offeso l'onore di __________ __________, tacciandola con vari epiteti, tra i quali "vecchia troiona", "puttanona" e "battona";

                                             fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                             reati previsti dagli art. 177 e 179septies CPS;

perseguita                         con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del  che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 792.00, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP), così suddiviso:

-fr. 292.00 per le spese sopportate in relazione al controllo del proprio raccordo telefonico;

-  fr. 500.00 per torto morale.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

4.       Per ogni ulteriore pretesa, la parte civile __________, è rinviata al competente foro civile.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2003 dal patrocinatore della parte civile;

indetto                               il dibattimento 17 dicembre 2003, al quale hanno partecipato l'accusata, assistita dal lic. iur. __________ __________, il patrocinatore della parte civile, avv. __________ __________, e, dopo la sua audizione quale teste, la parte civile __________ __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

preso atto                          dell'istanza di risarcimento presentata preliminarmente dal patrocinatore della parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all'interrogatorio dei testi __________ __________ e dr. med. __________ __________;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale riprende gli argomenti di fatto e di diritto, nonché le richieste contenuti nell'allegato relativo all'istanza di risarcimento prodotto all'inizio dell'udienza. Auspica che nella denegata ipotesi in cui il Giudice non fosse in grado di decidere su tutte le poste di danno da lui presentate, si proceda ad un rinvio al competente foro civile. Puntualizza infine come il certificato medico prodotto dall'imputata non sia sufficiente per concludere a favore di una scemata responsabilità dell'imputata;

sentito                               il difensore, il quale rileva anzitutto come la sua assistita sia sinceramente pentita di quanto accaduto ed abbia manifestato anche in occasione del presente dibattimento la sua volontà di scusarsi con la parte civile e la sua intenzione di assumersi le sue responsabilità. Senza nulla voler togliere alle colpe dell'imputata, osserva come un ruolo importante nella vicenda sia stato svolto dal signor __________, che di certo ha contribuito a esasperare la signora __________. Quest'ultima, come attestato dal certificato medico prodotto, ha agito in uno stato di scemata responsabilità, del quale dovrà essere tenuto conto nella quantificazione del risarcimento del danno e del torto morale. Non va poi dimenticato come la parte civile, non abbia mai voluto cambiare il proprio numero di telefono nonostante abbia dichiarato che la causa della sua depressione fossero proprio le continue telefonate ricevute. Egli è dell'opinione che l'importo di fr. 500.-- per torto morale sia il massimo riconoscibile nella fattispecie, rilevato anche che le cause della depressione non sono certe e che essa potrebbe anche essere connessa con l'operazione al cranio cui è stata sottoposta la signora __________ nel mese di settembre del 2002. Si oppone alla richiesta di riconoscimento di ripetibili ed a quella di risarcimento delle spese per le investigazioni private, assolutamente ingiustificate. Chiede in conclusione che la sua patrocinata sia condannata a versare alla parte civile gli importi riportati nel decreto d'accusa, cioè fr. 792.-- complessivi;

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile, il quale precisa che non si tratta qui di una questione di soldi, ma di voler ristabilire la giustizia. Ribadisce che per accertare la scemata responsabilità non è sufficiente il certificato medico prodotto. Specifica che la sua assistita si era completamente ristabilita dall'operazione al cranio e che la sua depressione era riconducibile unicamente alla persecuzione telefonica subita. Osserva che l'importo richiesto a titolo di torto morale è completamente giustificato. Rileva infine come il numero di telefono non sia stato modificato per questioni di lavoro e per il carattere della signora __________;

sentito                               in duplica il difensore, il quale riconferma che le richieste di risarcimento di controparte non sono assolutamente conformi alla gravità del caso in questione;

sentita                               da ultima l'accusata, la quale non ha nulla da aggiungere in merito al presente procedimento ed espone la sua attuale situazione finanziaria;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  Possono essere accolte le pretese di risarcimento danni, torto morale e ripetibili avanzate dalla parte civile con l'istanza di data odierna, e se sì in che misura?

                                        2.  Può essere riconosciuta una scemata responsabilità, da applicare limitatamente alla quantificazione delle pretese di risarcimento?

                                        3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 e 179 septies CPS; 9 e ss., 208 cpv. 1 lett. b CPP, 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

attesta                              la crescita in giudicato del punto n. 1 del decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                        

                                        al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 720.--;

ordina                              il versamento alla parte civile, __________ __________, dell'importo di fr. 792.--, a titolo di risarcimento, così suddiviso:

                                        - fr. 292.00 per le spese sopportate in relazione al controllo del proprio raccordo telefonico,

                                        -  fr. 500.00 per torto morale parziale, limitatamente alle risultanze della presente procedura penale, ritenuto che per le eventuali restanti pretese di risarcimento del danno morale viene fatto rinvio al competente foro civile;

rinvia                               la parte civile, __________, per ogni ulteriore pretesa al competente foro civile;

riconosce                         alla parte civile, __________, fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, __________,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       550.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         70.00       testi                      

                                        fr.                    1'220.00       totale

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