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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2004 10.2003.615

February 17, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,121 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.615 DA 3454/2003

Bellinzona 17 febbraio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ ___________ , difeso da: __________

prevenuto colpevole di         1.  distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

                                             per avere, in qualità di amministratore unico della ditta __________ __________ __________ SA, disposto arbitrariamente, in danno dei creditori, di 7 apparecchi __________ (del valore dichiarato ad inventario di complessivi fr. 84'000.--, ma, di fatto, del valore di circa fr. 5'000/6'000.--, trattandosi di apparecchi d'occasione risalenti agli anni 1998/1993 e di un apparecchio nuovo risalente all'anno 1994), pignorati dall'Ufficio di esecuzione, __________, in data 5.6.1999, 3.1.2000, 22.3.2000, 11.8.2000, 3.7.2001, 22.1.2002, 5.6.2002 e 16.10.2002,

                                             e meglio, per avere venduto uno di questi 7 apparecchi in Italia e, rispettivamente, per avere consegnato i restanti 6 apparecchi alla ditta __________ GmbH, a garanzia di un credito che quest'ultima vantava nei confronti della __________ __________ __________ SA;

                                             fatti avvenuti a __________, in Italia e a __________, nel periodo novembre/dicembre 2001-25 luglio 2002;

                                             reato previsto dall'art. 169 CPS;

                                        2.  favori concessi ad un creditore,

                                             per avere, conoscendo la propria insolvenza ed al fine di favorire alcuni dei suoi creditori, consegnato alla ditta __________ GmbH, i 6 apparecchi di cui al punto 1, in garanzia del credito di fr. 33'472.70 che quest'ultima vantava nei confronti della __________ __________ __________ SA (fallita, in data 27.1.2003);

                                             fatti avvenuti a __________ ed a __________, in data 25 luglio 2002;

                                             reato previsto dall'art. 167 CPS;

                                        3.  disobbedienza a decisioni dell'autorità,

                                             per avere omesso di ottemperare all'ingiunzione 19 dicembre 2002 dell'Ufficio di esecuzione di __________, con la quale gli veniva fatto ordine di mettere a disposizione dell'Autorità procedente i 7 apparecchi di cui al punto 1, al fine di procedere alla loro vendita all'incanto, entro 20 giorni dall'intimazione della decisione;

                                             fatti avvenuti a __________ a far tempo dal mese di gennaio 2003;

                                             reato previsto dall'art. 292 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:

1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 3 febbraio 2004, al quale hanno partecipato l'imputato ed il suo difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste __________ __________;

sospeso                            il dibattimento alle ore 10:15, in quanto la teste __________ __________ non si presentata e la difesa ha mantenuto la richiesta di audizione della stessa;

__________

sentito                               il difensore, il quale chiede il completo proscioglimento del suo assistito. Egli ritiene che gli estremi per una condanna per il reato previsto dall'art. 292 CPS non sussistano né da un punto di vista oggettivo, né da uno soggettivo. Il suo assistito, al momento in cui gli è stato intimato di restituire gli apparecchi __________, sotto comminatoria penale del citato articolo, non era più in grado di disporne o di riottenerli, considerato che si trovavano ormai in possesso della signora __________, la quale si era rifiutata categoricamente di restituirglieli, nonostante tutti i suoi sforzi e le insistenze in tal senso. Addirittura i beni in questione erano già stati venduti o utilizzati per i pezzi di ricambio dalla signora, senza il consenso del signor __________ e contrariamente agli accordi. Non è pertanto possibile confermare una condanna allorquando l'autorità ha chiesto, sotto comminatoria, di fare qualcosa che sapeva non essere più possibile fare. Per quanto concerne i due altri capi d'imputazione, il legale rileva come il proprio assistito sia assolutamente credibile quando sostiene di aver semplicemente cercato una soluzione per evitare il deterioramento dei macchinari, convinto di poterli riavere per tempo. Egli non si è reso conto che li stava portando da un creditore, ma piuttosto da un'amica che ne avrebbe curato anche la manutenzione. Ha fatto di tutto poi per riaverli indietro, scontrandosi con la ferma opposizione da parte della signora __________, come confermato dalla teste comparsa in aula. Di certo l'imputato non ha agito con l'intenzione di sottrarre gli apparecchi __________ dal pignoramento effettuato dall'UE di __________ e nemmeno con quella di favorire un creditore specifico. Al massimo egli ha agito per negligenza. Di conseguenza non sussistono gli estremi soggettivi per condannarlo ex art. 167 e art. 169 CPS;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria totale buona fede e dichiara di non comprendere ancora oggi come mai la signora __________ si sia rifiutata di restituirgli gli apparecchi in questione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.       E' il signor __________ __________ autore colpevole di:

                                        1.1.    Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziario?

                                        1.2.    Favori concessi ad un creditore;

                                        1.3.    Disobbedienza a decisioni dell'autorità;

                                                  per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA __________/__________del __________ 2003?

                                        2.       In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.       L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.       L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 63, 167, 169, 292 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di:

                                        1   distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CPS,

                                        2.  favori concessi ad un creditore, art. 167 CPS,

                                        3.  disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

                                             per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

carica                               la tassa e le spese di giudizio allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e a:

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato___________

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         90.00       testi                      

                                        fr.                      440.00       totale

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