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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.10.2003 10.2003.541

October 1, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·532 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.541/KRM DA 2479/2003

Bellinzona 1 ottobre 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________, __________.1954, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, separato, impiegato difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

siccome

ritenuto colpevole di            distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, disobbedienza a decisioni dell'autorità;

fatti avvenuti                       tra il 1° luglio 2002 e il mese di maggio 2003 a __________;

reato previsto                      dagli art. 169 CP e 292 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, per cui fu proposta la condanna

                                       1.  Alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                       2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta in data 26 agosto 2003 dall'accusato;

considerato                       che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                       che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 21 luglio 2003;

                                       che il 22 luglio 2003 la posta di __________ non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 29 luglio 2003;

                                       che il 30 luglio 2003 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza __________ 2003;

                                       che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);

                                       che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 30 luglio 2003 ed è scaduto il 13 agosto 2003;

                                       che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 26 agosto 2003 e spedita lo stesso giorno (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;

                                       che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:               1.     L'opposizione è irricevibile.

                                2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                3.     Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.

                                 4.     Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________ Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________ avv. __________ __________, Via __________ __________, CP __________, ____________________  

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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