Incarto n. 10.2003.541/KRM DA 2479/2003
Bellinzona 1 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1954, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, separato, impiegato difeso da: Avv. __________ __________, __________,
siccome
ritenuto colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, disobbedienza a decisioni dell'autorità;
fatti avvenuti tra il 1° luglio 2002 e il mese di maggio 2003 a __________;
reato previsto dagli art. 169 CP e 292 CP;
e meglio come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta in data 26 agosto 2003 dall'accusato;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 21 luglio 2003;
che il 22 luglio 2003 la posta di __________ non ha potuto consegnare l'invio e ha avvisato il destinatario che lo stesso era in giacenza sino al 29 luglio 2003;
che il 30 luglio 2003 l'ufficio postale, visto che la raccomandata non era stata ritirata, l'ha ritornata con posta B al mittente (cfr. timbro sul retro), il quale ha inviato con posta B all'accusato una copia del decreto di accusa per conoscenza __________ 2003;
che per costante giurisprudenza la notificazione di un atto giudiziario per raccomandata si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34 e riferimenti);
che in concreto il termine di 15 giorni per fare opposizione ha cominciato a decorrere il 30 luglio 2003 ed è scaduto il 13 agosto 2003;
che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 26 agosto 2003 e spedita lo stesso giorno (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risulta dunque tardiva;
che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si preleva tassa di giustizia, le spese di fr. 30.- sono a carico dell'opponente.
4. Intimazione a:
__________ __________, Via __________ __________, __________ Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________ avv. __________ __________, Via __________ __________, CP __________, ____________________
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.