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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.01.2004 10.2003.507

January 21, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,257 words·~6 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.507/ANC DA 2597/2003

Bellinzona, 21 gennaio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare

 ACCU 1         ;  

prevenuto colpevole di        

                                        furto;

                                        per avere, agendo in correità con __________, a scopo di indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto complessivamente otto stecche di sigarette marca Marlboro Filters Box e Marlboro Lights per un valore complessivo globale di fr. 387.50, in danno della __________ SA;

                                        refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa costituitasi parte civile;

fatti avvenuti                       il 25 febbraio 2003 a Bellinzona;

reato previsto                     dall'art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 2597/2003 di data 31 luglio 2003 del   AINQ 1  che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione.

2.    Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 7 ottobre 2002.

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.    Rinvia la parte civile __________ SA al competente foro per eventuali pretese di risarcimento.

5.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione dell'accusato interposta tempestivamente in data 17 agosto 2003;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 21 gennaio 2005 alle ore 14.30, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore d’ufficio, lic. iur. __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2003 e 10 febbraio 2004 aveva rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento aggiornato al 5 marzo 2004, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato. Per l’odierno processo egli non ha giustificato la sua assenza, così come la parte lesa __________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto DA 2597/2003, quelli del relativo incarto 2003.3641 del Ministero pubblico, come pure la documentazione prodotta in data 7 dicembre 2004 dal Ministero pubblico;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato, dopo averlo avvertito del suo diritto di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP);

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2003.507;

sentita                               la difesa la quale, considerati adempiuti i presupposti del reato in oggetto, sottolinea lo stile di vita irregolare caratteristico di uno stato di dipendenza da sostanze stupefacenti.

                                        L’assunzione del farmaco Dormicum il giorno della commissione del reato ha generato uno stato di agitazione. Chiede pertanto il riconoscimento di una scemata responsabilità sulla base dell’art. 11 CPS.

                                        Riguardo alla situazione personale di __________ rileva come la terapia seguita presso __________, a far tempo dal mese di ottobre del 2004 abbia un decorso positivo e lascia ben sperare sul futuro reinserimento dell’accusato nella società.

                                        Nel frattempo, __________ ha chiesto ed ottenuto la nomina di un tutore. Tale fatto conferma ulteriormente la presa di coscienza dell’accusato dei suoi problemi e la sua volontà di uscirne con l’obiettivo di ripartire su nuove basi.

                                        Considera date le condizioni contenute nell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS. Infatti, viste le iniziative terapeutiche intraprese, si può da una parte ritenere che __________ terrà buona condotta e, d’altro lato, definire la fattispecie siccome di lieve entità alla luce del valore della merce rubata.

                                        Ne consegue la domanda di confermare la sospensione condizionale della pena della precedente condanna (decisione Ministero pubblico 7 ottobre 2002). La sospensione condizionale è chiesta pure per la pena proposta per il reato in esame. Aggiunge come l’esecuzione della pena sarebbe in ogni caso sospesa sulla base dell’art. 44 CPS.

Sentito                              da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);   egli si dichiara consapevole della strada che gli rimane ancora da percorrere al fine di ritrovare la necessaria serenità e stabilità ma è deciso a produrre gli sforzi necessari al fine di conseguire lo scopo.

                                        Osserva di avere raggiunto la consapevolezza degli sbagli commessi e dei gravi effetti derivanti da uno stato di tossicodipendenza.

Posti                                 a giudizio, con il consenso della patrocinatrice dell’accusato, i seguenti quesiti

                                 1.     È __________ autore colpevole di:

                                        furto, reato previsto dall’art. 139 cpv. 1 CPS,

                                        per avere, agendo in correità con __________, a scopo di indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto in danno della __________ SA complessivamente otto stecche di sigarette marca Marlboro Filters Box e Marlboro Lights per un valore complessivo globale di fr. 387.50, a Bellinzona il 25 febbraio 2003?

                                 2.     Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                 3.     Può beneficiare dell’attenuante prevista dall’art. 64 CPS (stato di grave angustia)?

                                 4.     In caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto 1, quale pena gli deve essere comminata?

                                 5.     In caso di pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di tempo?

                                 6.     Deve essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano in data 7 ottobre 2002 (art. 41 cifra 3 CPS)?

                                 7.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 8.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale 10.2003.507;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 11, 12, 18, 41, 63, 64, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; nonché la legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal 1. gennaio 2003;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti n. 1, 5, 7 e negativamente ai quesiti posti n. 2, 3, 6;

dichiara                           ACCU 1

                                        furto,

                                        per avere, agendo in correità con __________, a scopo di indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto in danno della __________ SA complessivamente otto stecche di sigarette marca Marlboro Filters Box e Marlboro Lights per un valore complessivo di fr. 387.50.

                                        fatti avvenuti a Bellinzona il 25 febbraio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. __________.

E condanna                      __________, nato a __________/TI, attinente di __________/TI, domiciliato a __________, celibe, impiegato di commercio disoccupato;

1.    Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                2.    Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-, comprensivo di fr. 200.- per spese processuali del Ministero pubblico.

Ordina                              l’iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino in data 7 ottobre 2002 (art. 41 cifra 3 CPS), ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova, ma lo ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                 Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  Il segretario:

Distinta spese                    a carico di  ACCU 1

                                        fr.                  350.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  500.00            totale

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