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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.03.2003 10.2003.46

March 17, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·671 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.46/KRM/bep DAP 3105/2002

Bellinzona 17 marzo 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, __________.1976, di __________ e di __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, impiegato difeso da: avv. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione;

                                         per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________alla velocità di 124 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km orari;

fatti avvenuti                       il 13 agosto 2002 a __________;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCS, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 2'700.--.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 dicembre 2002 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 12 febbraio 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione di fr. 500.-- della multa e la riduzione della sospensione condizionale da tre anni a due;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                        1.  Se __________ è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico.

                                        2.  Sulle pene proposte e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l'art. 90 cifra 2 LCS, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________,

                                        colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DAP __________/__________ del ____________________ 2002;

condanna                         __________,

                                        1.  alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 2'200.--;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.-- (fr. 1'050.-- in caso di motivazione scritta).

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, tramite l'avv. __________, Via __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, Avv. __________, __________, __________o,  

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________ (__________).

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese               a carico di __________ __________,

                                    fr.                         2'200.--         multa

                                    fr.                            300.--         tassa di giustizia

                                    fr.                            350.--         spese giudiziarie

                                    fr.                         2'850.--         totale

da dedurre                  fr.                         3'200.--         cauzione versata

                                    fr.                           350.--         eccedenza a favore di Lo Baido

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