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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.07.2003 10.2003.279

July 24, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·693 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.279/ROC/MAM DA 1107/2003

Bellinzona 24 luglio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________, fu __________ e __________ __________ nata __________, nato a __________ il __________.1975, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, impiegato difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre;

per avere,                          condotto la vettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.01.2003 per il periodo 9.12.2002 - 8.07.2003;

fatti avvenuti                       a __________ il 24 gennaio 2003;

reato previsto                     dall'art. 95 cifra 2 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno.

                                 2.     Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

                                        fr. 50.--.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

        periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 24 luglio 2003, al quale  hanno partecipato l’accusato, come pure il proprio difensore, mentre che il procuratore Pubblico con lettera del 10 giugno 2003, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all’istruzione dibattimentale;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento del prevenuto dall’accusa di

                                       circolazione malgrado la revoca, quanto precede in applicazione dell’art. 34

                                       CPS (stato di necessità);

sentito                               da ultimo l'accusato che si rimette a quanto affermato dal difensore;

posti a giudizio                   i seguenti quesiti:

                                    1.  È __________ colpevole di

                                        circolazione malgrado la revoca

                                        per avere, a __________ in data 24.01.2003

                                        condotto la vettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli

                                        fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.01.2003 per il periodo 9.12.2002 - 8.07.2003;

                                          2.  In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una

                                                 pena, di che natura ed in che misura.

                                            3.  In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

                                         concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

                                    4.  In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

        iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

        80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

   5.  In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate

                                              al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 95 cifra 2 LCS, 34 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito 1, venendo contestualmente a cadere tutti gli altri quesiti posti;

proscioglie                       __________ __________, __________.1975, fu __________ e __________ __________ nata __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, impiegato, dall’accusa di circolazione malgrado la revoca ex art. 95 cfr. 2 LCS;

decreta                           Le spese del presente procedimento sono a carico dello Stato .

Intimazione a:

- __________ __________, Via __________ __________, __________, - Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, - Avv. __________ __________, Via __________, __________, - Comando della Polizia cantonale, __________, - Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’Arresto, __________ - Sezione della Circolazione, __________                                                                                                                                                                                                                 Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Distinta spese a carico dello Stato

fr.    70.-     spese giudiziarie (indennità teste)

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