Incarto n. 10.2003.233/CEG DA 648/2003
Bellinzona 15 luglio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare
__________ __________, __________.1958, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco, domiciliato a __________ im __________, __________ __________, coniugato, autista
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata (__________) __________ __________, effettuando un'avventata e pericolosa manovra di inversione di marcia sull'autostrada, sorprendendo così l'automobilista __________ __________ sopraggiungente da tergo con l'autovettura __________ __________ targata ____________________ __________, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 6.1.2003;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 LCS, art. 3 cpv. 1, 36 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
1.Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 700.-- (settecento). 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data 15 luglio 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 maggio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' __________ __________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata ____________________, effettuando un'avventata e pericolosa manovra di inversione di marcia sull'autostrada, sorprendendo così l'automobilista __________ __________ sopraggiungente da tergo con l'autovettura __________ __________ targata __________, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli?
2. In caso di risposta affermativa, deve e sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 90 cifra 2 LCS, 3 cpv. 1, 36 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3 e 4, negativamente al quesito posto sub 2,
dichiara __________ __________,
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti a __________ il __________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________,
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 700.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
dispone che la multa di fr. 700.-- e le tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 300.-- siano coperte attraverso la cauzione di fr. 1'000.-- già versata;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
__________ __________, __________ , __________ __________ __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ __________, Via __________, __________, __________ __________, Via __________, __________,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
Distinta di pagamento a carico di __________ __________,
fr. 700.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'000.-- totale
Il giudice: Il segretario: