Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.04.2003 10.2003.228

April 17, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·591 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.228/DEM DAP 2867/2002

Bellinzona 17 aprile 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1964, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, impiegato comunale difeso da: Lic.iur. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di    Violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 1 CPS

                                    per avere, in più occasioni, violato il suo dovere d’assistenza e di educazione verso il minorenne __________., figlio della sua ex convivente, in particolare insultandolo con epiteti quali: “stronzo, testa di merda, testa di boiler..” e colpendolo con sberle al volto e tirate di orecchi, esponendone così a pericolo lo sviluppo fisico e psichico;

fatti avvenuti                  a __________ nel corso del 2001;

perseguito                     con decreto d’accusa del __________ 2002 no. DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

3.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. Art. 106 cpv. 3 CPS).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002;

indetto                          il pubblico dibattimento in data odierna, 17 aprile 2003 alle ore 10.30 al quale

sono presenti:

accusato, __________ __________, __________ difensore d'ufficio, Lic.iur. __________ __________, __________ la rappresentante di parte civile, __________ (madre di __________.) __________, __________  

accertate                       le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentita                          la rappresentante della parte civile;

proceduto                      all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                          il difensore il quale pone in risalto la personalità dell’imputato, che qualifica come una persona non violenta, non alcolizzata, buon lavoratore.

                                        Rileva che le deposizioni rese dalla parte civile e dalla madre non sono credibili e in più punti contraddittorie e contrastanti. Rileva altresì come, alla luce anche delle emergenze dibattimentali, non siano per nulla realizzati gli elementi costitutivi del reato in narrativa in quanto si sarebbe comunque sempre trattato di episodi sporadici che rientrano nei normali doveri di educazione dei genitori.

                                    Chiede pertanto il proscioglimento dell’imputato.

sentito                          per ultimo l'accusato;

posti                             a giudizio i seguenti quesiti:

1.È __________ __________ autore colpevole del reato di violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 1 e 2 CPS?

2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3.In caso di condanna, la pena deve essere iscritta nel casellario giudiziale?

4.Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati           gli atti;

preso atto                     che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                              gli art. 219 CPS; 9 e segg., 260, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                  negativamente al quesito no. 1

proscioglie                  __________ __________ dall’imputazione di violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 1 CPS, caricando le spese allo Stato.

Intimazione a:

__________ __________, __________, Lic.iur. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ (madre di __________.) __________, Via __________, __________,  

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato:

                                        fr.                       250.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      400.-          totale

10.2003.228 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.04.2003 10.2003.228 — Swissrulings