Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.05.2004 10.2003.222

May 7, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,056 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.222 ROC/MAM DA 805/2003

Bellinzona 7 maggio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________; difeso da: __________  

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                        per avere, a __________, nel periodo 1. aprile 1996 - 31 dicembre 1998,

                                        omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-mensili ;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto                     dall' art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Al versamento alla parte civile __________ __________ dell'importo di fr. 35'180.-- oltre interessi al 5 % a partire dal 1. gennaio 1999, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 marzo 2003 dall'accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento del 7 maggio 2004, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore lic. iur. __________ __________, __________, come pure il Procuratore Pubblico, nonché la parte civile;   

preliminarmente                 il Procuratore pubblico ha ritirato la proposta contenuta nel dispositivo no. 2 del decreto d’accusa impugnato (pretese di parte civile) trattandosi di res iudicata. Egli ha inoltre proposto, con il consenso di tutte le parti e del Giudice, la modifica del periodo del reato di cui al decreto d’accusa e relativo al mancato pagamento dei contributi alimentari in favore dell’ex coniuge, segnatamente a fare tempo dal 1. Giugno 1997 al 31 dicembre 1998;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa,

                                       con le modifiche di cui sopra, postulando inoltre l’ammonimento formale del

                                       prevenuto;

sentita                              la parte civile, la quale si è confermata in quanto esposto dal Procuratore;

sentito                              il difensore il quale ha postulato, in via principale, l’assoluzione del prevenuto,

                                       e, subordinatamente, una massiccia riduzione della pena;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È __________ __________ colpevole di

                                       trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                        per avere, a Locarno, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,

                                        omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-mensili ;

                                       2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

                                          essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.   In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

       concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

       lasso di tempo.

                                   4.    In caso di risposta affermativa al quesito 3., se l’accusato deve essere  

       ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 CPS;

5.   In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

6.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

                                                essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura

letti ed esaminati                gli atti;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5e6e negativamente al quesito 4;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 217 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg CPP, e art. 39 lett. a LTG;

dichiara                           __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;

                                        colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

                                        per avere,

                                        a __________, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,

                                        omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-mensili ;

di conseguenza

condanna                         __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;

                                 1.     Alla pena di 70 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

                                 3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:

      __________  Comando della Polizia cantonale, __________,  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________  Sezione esecuzione pene e misure, __________,  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________  Ministero pubblico della Confederazione, __________

La sentenza è definitiva.

Il Giudice:                                                                              Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di  _______ ______________

                                        fr.                          0.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                          0.00       spese di inchiesta

                                        fr.                          0.00       testi                                                                   

                                        fr.                      600.00       totale

10.2003.222 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.05.2004 10.2003.222 — Swissrulings