Incarto n. 10.2003.222 ROC/MAM DA 805/2003
Bellinzona 7 maggio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________; difeso da: __________
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, a __________, nel periodo 1. aprile 1996 - 31 dicembre 1998,
omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-mensili ;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Al versamento alla parte civile __________ __________ dell'importo di fr. 35'180.-- oltre interessi al 5 % a partire dal 1. gennaio 1999, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il pubblico dibattimento del 7 maggio 2004, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore lic. iur. __________ __________, __________, come pure il Procuratore Pubblico, nonché la parte civile;
preliminarmente il Procuratore pubblico ha ritirato la proposta contenuta nel dispositivo no. 2 del decreto d’accusa impugnato (pretese di parte civile) trattandosi di res iudicata. Egli ha inoltre proposto, con il consenso di tutte le parti e del Giudice, la modifica del periodo del reato di cui al decreto d’accusa e relativo al mancato pagamento dei contributi alimentari in favore dell’ex coniuge, segnatamente a fare tempo dal 1. Giugno 1997 al 31 dicembre 1998;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa,
con le modifiche di cui sopra, postulando inoltre l’ammonimento formale del
prevenuto;
sentita la parte civile, la quale si è confermata in quanto esposto dal Procuratore;
sentito il difensore il quale ha postulato, in via principale, l’assoluzione del prevenuto,
e, subordinatamente, una massiccia riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È __________ __________ colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, a Locarno, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,
omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-mensili ;
2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4. In caso di risposta affermativa al quesito 3., se l’accusato deve essere
ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 CPS;
5. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
6. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5e6e negativamente al quesito 4;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 217 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg CPP, e art. 39 lett. a LTG;
dichiara __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
a __________, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,
omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-mensili ;
di conseguenza
condanna __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;
1. Alla pena di 70 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
__________ Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________ Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________ Ministero pubblico della Confederazione, __________
La sentenza è definitiva.
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di _______ ______________
fr. 0.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 600.00 totale