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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.02.2003 10.2003.22

February 18, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·916 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.22/STD DAP 2776/2002

Bellinzona 18 febbraio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata il __________ 1965 a __________, attinente di __________, domiciliata a __________, nubile, storica,  

prevenuta colpevole di         circolazione in stato d’ebrietà, per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 – max. 1.56 grammi per mille);

fatti avvenuti                       il 25 agosto 2002 a __________;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;

perseguita                         con decreto d’accusa DAP n. __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusata:

1.       Alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2.       Alla multa di fr. 1'200.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto.

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente dall'art. 141 cifra 4 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 21/22 novembre 2002;

indetto                               il dibattimento in data 18 febbraio 2003, al quale è comparsa personalmente l’accusata, assistita dall’avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede che non venga comminata la pena detentiva, ma ci si limiti alla multa, il cui ammontare è lasciato al libero apprezzamento del giudice. Pur consapevole dell’esistenza di un tariffario del Ministero pubblico, egli sottolinea come dottrina e giurisprudenza considerino irrinunciabile tener conto anche in ambito di circolazione in stato d’ebrietà dei principi enunciati agli artt. 63 e 64 CPS (cfr. ad esempio DTF 120 IV 67). Pertanto diventa determinante la considerazione dei seguenti elementi: i precedenti dell’accusato, l’entità del tasso alcolemico, i pericoli ed i danni causati a seguito dell’infrazione, il comportamento del conducente e la durata della circolazione. Nella presente fattispecie i fatti parlano a favore dell’imputata: ella non ha nessun precedente specifico, consuma bevande alcoliche sporadicamente e solo in particolari occasioni, la sera dei fatti era uscita di casa con il veicolo senza che fosse prevedibile che bevesse, il tasso alcolemico riscontrato era relativamente basso e non presentava sintomi evidenti di ebrietà, la circolazione è stata di breve durata ed è avvenuta in un orario in cui il traffico era scarso. Inoltre bisogna tener conto che dottrina e giurisprudenza ammettono che lo scopo della sanzione possa essere raggiunto anche con la sola multa, quando si tratta della prima infrazione all’art. 91 LCStr. (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, LCR art. 91, n. 7.1);

sentita                               da ultimo l'accusata, la quale ribadisce che si è trattato di un unico episodio, che l’ha segnata profondamente e che le è stato di insegnamento per il futuro.

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  È la signora __________ __________, autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato ubriachezza (alcolemia: min. 1.32 – max. 1.56 grammi per mille)?

                                        2.   In caso di risposta affermativa e, se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?

        3.  L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                        4.  L’eventuale pena va iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni?

                                        5.  A chi vanno caricate le tasse e spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPPT la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 91 cpv. 1 LCStr., 41, 48, 63 CPS, 9 e ss., 273 e ss. CPPT e 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata il __________ 1965 a __________, attinente di __________, domiciliata a __________, nubile, storica,

                                         colpevole di guida in stato di ebrietà per i fatti compiuti a __________ il 25 agosto 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP n. __________/__________del __________ 2002;

condanna                         __________ __________,

                                         1.  alla multa di fr. 2’400.--;

                                        2.   al pagamento delle tasse e spese di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d’accusa;

ordina                               l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l'imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. 106 cpv. 3 CPS);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPPT);

Intimazione a:

__________ __________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Sezione della circolazione, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________, __________

                                        fr.                     2400.--         multa

                                        fr.                       300.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                     3050.--         totale

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