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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.06.2003 10.2003.215

June 5, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·594 words·~3 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.215/fc  

Bellinzona 5 giugno 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, __________.1955, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, tecnico di manutenzione difeso da: Avv. __________, __________,  

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere a __________ - __________, nel periodo 25.02/11.03.2002 quale corresponsabile per la __________ SA della gestione degli appartamenti del Ristorante __________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite alla prostituzione tra cui __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ che non erano autorizzate a svolgere attività lucrativa in quanto sprovviste del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. di data 25 febbraio 2003 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 500.--

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--

                                        3.  Ordina la confisca di una carta SIM __________;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 marzo 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 5 giugno 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 28 aprile 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede di considerare il reato di minima gravità e di mandare l'accusato esente da pena, subordinatamente una riduzione della multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se __________ è autore colpevole di contravvenzione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena proposta e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                            __________ __________ __________,

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti compiuti a __________ __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                         __________ __________ __________,

                                    1.  alla multa di fr. 300.--;

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________ __________, __________, Avv. __________, Via __________ __________, __________ ____________________,  

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                    fr.                            300.-          multa

                                    fr.                            150.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            250.-          spese giudiziarie

                                    fr.                           700.--         totale

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