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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.03.2003 10.2003.113

March 11, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·887 words·~4 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.113/CEG  

Bellinzona 11 marzo 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata il __________.1975 a __________, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, nubile, impiegata di commercio difesa da: Avv. __________ __________, __________,  

prevenuta colpevole            di lesioni colpose,

                                        per avere, il 31 agosto 2002, cagionato per negligenza un danno al corpo di __________ __________, in particolare, per averlo colpito al viso mentre tentava di divincolarsi dalla presa che l'accompagnava all'esterno dell'abitazione di via __________ __________ a __________, cagionandogli le lesioni meglio descritte nel certificato medico agli atti;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 125 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 gennaio 2003 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

                                        con l'avvertenza che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;

rinviata                              la parte civile al competente foro per le pretese di risarcimento;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 febbraio 2003;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 11 marzo 2003, al quale è comparsa l'accusata personalmente, assistita dal difensore avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 28 febbraio 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'imputata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata

sentito                               il difensore, il quale preliminarmente richiama la perenzione del diritto di querela ex art. 29 CP poiché la querela per lesioni colpose, ritenuta nel decreto d'accusa, sarebbe avvenuta solo il 18 dicembre 2002, quindi ad oltre tre mesi dai fatti del 31 agosto 2002 e perché inoltre i fatti esposti in querela non corrispondono a quanto avvenuto. Nel caso in cui tale eccezione non venisse riconosciuta, egli postula il riconoscimento della scemata responsabilità per l'euforia dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche nonché la legittima difesa nei confronti di coloro che trattenevano l'accusata. In conclusione la difesa postula una proporzionale riduzione della pena, di almeno fr. 200.--;

sentita                               da ultima l'accusata.

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E' data la perenzione del diritto di querela ai sensi dell'art. 29 CP in relazione al reato di lesioni colpose ritenuto nel decreto d'accusa?

                                 2.     In caso di risposta negativa,

                                        è __________ __________ autrice colpevole di lesioni colpose,

                                        per avere, il 31 agosto 2002, cagionato per negligenza un danno al corpo di __________ __________, in particolare, per averlo colpito al viso mentre tentava di divincolarsi dalla presa che l'accompagnava all'esterno dell'abitazione di via __________ __________a __________, cagionandogli le lesioni meglio descritte nel certificato medico agli atti?

                                 3.     Può essere riconosciuta la scemata responsabilità?

                                 4.     Può essere riconosciuta la legittima difesa ?

                                 5.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in che misura, essere ridotta la pena proposta?

                                 6.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se si, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti                                  ed esaminati gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 11, 49 cifra 4, 125 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub n. 1 e 4; affermativamente ai quesiti posti sub n. 2 e 3, 5 e 6,

dichiara                           __________ __________,

                                        colpevole di lesioni colpose per i fatti compiuti a __________ il 31 agosto 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. __________/__________del ____________________ 2003;

condanna                         __________ __________,

                                    1.   alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                    2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo di anni uno, se la  condannata avrà tenuto buona condotta e avrà pagato la multa (art. 49 cifra 4 CP);

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

rinvia                               la parte civile __________ __________, __________, al competente foro per le pretese di risarcimento;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

dichiara                           la sentenza definitiva.

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

                                        fr.                       300.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      600.--         totale

Intimazione a:

__________ __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ , __________, Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________, __________, __________ , Via __________, __________, Avv. __________, Corso __________, __________ __________,  

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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