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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.05.2004 10.2002.63

May 3, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·493 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.63/AMM DAP 620/2002

Bellinzona 7 gennaio 2004  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire nel procedimento penale a carico di

__________(difeso dallo studio legale avv. __________)  

accusato di                        lesioni semplici,

                                         per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ colpendolo con pugni al torace e al volto, procurandogli così le lesioni descritte nel certificato medico 18 aprile 2001 del dott. med. __________;

fatti avvenuti                       a __________ il 18 aprile 2001;

reato previsto                      dall'art. 123 n. 1 CP;

perseguito                          con decreto d’accusa DAP 620/2002 di data 11 marzo 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna dell'imputato:

                                       1.  alla multa di fr. 400.–,

                                       2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

viste                                 le opposizioni del 21 e del 25 marzo 2002 presentate in nome dell'accusato e della parte lesa;

considerato                     che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata agli interessati l'11 marzo 2002;

                                       che il 21 marzo 2002 __________ – segretario regionale __________ – ha presentato opposizione in nome dell'accusato;

                                        che il 25 marzo 2002 __________ – dipendente del Sindacato __________ – ha fatto altrettanto in nome della parte lesa __________;

                                       che per l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'opposizione può essere interposta dall'accusato o dalla parte civile;

                                       che essi possono farsi rappresentare a tal fine da un legale, il quale deve nondimeno essere abilitato al patrocinio a norma dell'art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP, stando ai quali il rappresentante "deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere all'ufficio … altri avvocati oppure professori di diritto delle università;

                                       che in concreto le opposizioni al decreto d'accusa non rilevano né dall'accusato personalmente o dalla parte civile, né tanto meno da patrocinatori nel senso delle predette disposizioni;

                                       che le opposizioni sono pertanto irricevibili;

per questi motivi,

visti                                  gli art. 49 cpv. 5, 71 cpv. 2 e 208 CPP;

pronuncia:               1.     Le opposizioni interposte al decreto d'accusa DAP 620/2002 di data 11 marzo 2002 sono irricevibili.

                                       §   Al passaggio in giudicato del presente giudizio l'incarto sarà ritornato al Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, per quanto di sua competenza.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– __________, – Studio legale avv. __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, – __________, – __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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