Incarto n. 10.2002.60/AMM DAP 873/2001
Bellinzona 22 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata in __________ il __________ __________ 1978, cittadina zairota, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, nubile, casalinga
accusata di furto di lieve entità;
per fatti avvenuti il 12 aprile 2001 a __________;
reato previsto dall'art. 139 CP in relazione con l'art. 172ter CP;
e meglio come al decreto d’accusa DAP __________/__________ di data 13 aprile 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna dell'imputata
alla pena di 5 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno;
vista l'opposizione interposta dall'accusata il 30 maggio 2001;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;
che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;
che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
che dal 7 giugno 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;
che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa un anno dopo l'atto interruttivo del 7 giugno 2001, ossia il 7 giugno 2002;
che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, il 12 aprile 2001;
che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia il 12 aprile 2003;
che l'accusata deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;
per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________ __________ è prosciolta dall'accusa di furto di lieve entità per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Rosa Item, __________.
2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________, – __________ __________, __________ __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del GIAR, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________, – ufficio federale degli stranieri, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.