Incarto n. 10.2002.38/AMM DAP 1031/2000
Bellinzona 22 settembre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
__________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ 1971, cittadino bosniaco, residente a __________, coniugato, pizzaiolo (difeso dall'avv. __________, __________)
accusato di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
1.1 per essere, durante il periodo 31 gennaio – 23 giugno 1999, entrato su territorio svizzero dal valico doganale di __________ autostrada, in almeno 15 occasioni, pur essendo sprovvisto di validi documenti di legittimazione,
1.2 per avere, durante il periodo 1° giugno – 23 giugno 1999, presso il Ristorante __________ di __________, esercitato attività lucrativa abusiva per almeno 3 giorni, essendo sprovvisto di un valido permesso di lavoro;
reati previsti dall'art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2000 del Procuratore __________ Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato l'11 agosto 2000;
indetto il dibattimento 22 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale eccepisce la prescrizione del reato di cui al punto 1.2 del decreto d'accusa; non contesta, per contro, il reato previsto al punto 1.1, né la pena detentiva; rileva tuttavia come l'accusato si sia risposato il 15 dicembre 1999 con una cittadina svizzera e risieda dal 24 novembre 2000 sul territorio svizzero al beneficio di un permesso di dimora; chiede pertanto di soprassedere alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero (pena del resto sproporzionata rispetto al genere di reato commesso) o quantomeno, in subordine, la sospensione condizionale della medesima;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è colpevole di ripetuta infrazione alla LDDS, art. 23 cpv. 1 e 6.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 41, 55 e 63 segg. CP; 72 n. 2 cpv. 2 e 109 vCP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________
autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per essere, durante il periodo 31 gennaio – 23 giugno 1999, entrato su territorio svizzero dal valico doganale di __________ autostrada, in almeno 15 occasioni, pur essendo sprovvisto di validi documenti di legittimazione;
proscioglie __________
dall'imputazione di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 6 LDDS, per i fatti descritti al punto 1.2 del decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2000;
condanna __________
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
__________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale