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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321

September 4, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·6,650 words·~33 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.321/AMM DAC 520/2001

Bellinzona 4 settembre 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________, coniugato, __________ (difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)  

accusato di                   1.  ripetuta truffa

                                         per avere, a __________ presso il Condominio __________ __________,   nel periodo 1989-1996, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua veste di amministratore del Condominio __________ __________, allestito conteggi condominiali inesatti esponendo in essi costi superiori a quelli effettivamente sostenuti e, basandosi sul fatto che egli godeva della totale fiducia dei revisori e dei condomini, come pure sul fatto che frequentemente egli contabilizzava l'anno successivo fatture pagate l'anno precedente rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento, sottoposto i conteggi così allestiti dapprima ai revisori e in seguito all'Assemblea dei condomini, fatto loro approvare tali conteggi, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio consistenti nel pagamento di conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti, giustificando appunto tali richieste fondandosi sui conteggi annuali maggiorati, cagionando loro un danno pari a complessivi fr. 43 394.90,

                                         e, più precisamente,

1.1.  esposto costi per forniture di olio combustibile da parte della ditta __________ __________ e __________, __________, in realtà mai avvenute, per complessivi fr. 16 876.10, inducendo i condomini a versargli tale importo, le forniture mai effettuate potendo essere così riassunte:

a)       nel 1989 fornitura di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.–,

b)       nel 1991 fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.–,

c)       nel 1993 fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.–,

d)       nel 1994 fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.–,

e)       nel 1996 fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10,

di cui fr. 3826.10 restituiti ai condomini a seguito di reclamo;

1.2.  esposto, nel 1990, costi per l'acquisto di una __________ __________, di un __________ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.–, con una maggiorazione di fr. 1600.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 1600.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;

1.3.  esposto costi per opere eseguite dalla ditta __________ & __________, __________, per importi superiori a quelli da lui in realtà pagati, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 1316.– a titolo di conguagli in realtà non dovuti, e più precisamente:

a)       nel 1992 la fattura no. __________.__________.__________ del __________.__________.1993 per la somma di fr. 7550.–, mentre in realtà il 4.8.1993 egli pagò fr. 6800.–, con una maggiorazione pari a fr. 750.–,

b)       nel 1993 la fattura no. __________.__________.__________ del __________.__________.1994 per la somma di fr. 666.–, mentre in realtà il __________.__________.1994 egli pagò fr. 600.– con una maggiorazione pari a fr. 66.–,

c)       nel 1996 la fattura no. __________ del __________.__________.1996 per la somma di fr. 5000.–, mentre in realtà il __________.__________.1996 egli pagò fr. 4500.–, con una maggiorazione pari a fr. 500.–;

1.4.  esposto, nel 1992, costi per la fattura __________.__________.1993 della ditta "__________ __________ __________ __________ __________ __________ e __________ ", __________, per la somma di fr. 6825.–, prestazione in realtà costata solo fr. 6200.–, con una maggiorazione di fr. 625.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 625.– a titolo di conguaglio in realtà non dovuto;

1.5.  esposto, nel 1990, per opere eseguite dall'Impresa __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, costi per fr. 38 800.–, prestazioni in realtà costate fr. 17 000.– (fr. 10 000.– acconto del __________.__________.1989, fr. 7000.–, a contanti, versati a saldo il __________.__________.1989) come da relativa fattura __________.__________.1989 , con una maggiorazione di fr. 21 800.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 21 800.– in realtà non dovuti;

1.6.  esposto, nel 1990, un intervento della ditta __________ __________ SA, __________ __________ per fr. 199.–, intervento in realtà mai avvenuto, con una maggiorazione pari a fr. 199.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 199.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;

1.7.  esposto, nel 1995, la fornitura di carte magnetiche da parte della ditta __________ -__________, __________, per fr. 284.–, fornitura in realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 284.– a titolo di conguaglio in realtà non dovuto;

1.8.  esposto, nel 1992, costi per la fattura 26.6.1993 della ditta __________ __________, __________, per la somma di fr. 640.–, prestazione in realtà costata solo fr. 600.–, con una maggiorazione di fr. 40.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 40.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;

1.9.  esposto due volte, a debito del "conto spese condominio (proprietari)" 1993 e 1994, il pagamento del premio annuale della __________ __________ Assicurazioni poi divenuta __________ Assicurazioni per l'anno 1994 pari a fr. 3658.30, premio in realtà pagato una sola volta, con una maggiorazione pari a fr. 3658.30, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 3658.30 a titolo di conguaglio, in realtà non dovuti;

1.10.  esposto, a debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società __________ __________ __________, con una maggiorazione pari a complessivi fr. 822.60, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 822.60 a titolo di conguagli, in realtà non dovuti, e meglio:

– nell'anno 1992 fr. 85.–;

– nell'anno 1994 fr. 370.–, fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60;

                                 2.     ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1,   al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso, alterato un documento vero oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,

                                         e, meglio, per avere allestito i falsi conteggi di cui sub. 1, da sottoporre prima ai revisori e in seguito all'assemblea dei condomini, esponendo i costi di cui sub. 1, in realtà mai sostenuti o sostenuti per importi inferiori;

reati previsti                        dall'art. 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP, richiamato l'art. 64 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2. Al versamento alle parti civili, a titolo di risarcimento:

                                             2.1 __________ __________, __________, di fr. 6693.65;

                                             2.2 __________ e __________ __________, __________, di fr. 4751.75;

                                             2.3 __________ e __________ __________, __________, di fr. 3797.05;

                                             2.4 __________ __________, __________, di fr. 2896.60;

                                             2.5 __________, __________ e __________ __________, __________, di fr. 4534.75;

                                             2.6 __________ e __________ __________, __________, di fr. 4534.75;

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–.

e inoltre                             4. È ordinato il dissequestro e la restituzione alla nuova amministratrice, __________ __________, __________, della documentazione descritta nel decreto d'accusa.

                                        5. Alla crescita in giudicato del decreto d'accusa verrà inoltre restituito alla Pretura di __________ -__________ l'incarto DI.__________.__________;

viste                                  le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall'accusato il 26 giugno e dalla parte civile __________ __________ il 28 giugno 2001;

indetto                               il dibattimento 4 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore, il Procuratore pubblico e __________ __________ per le parti civili;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione del teste __________ __________;

sentiti                           –   il Procuratore pubblico, il quale sottolinea come l'accusato, per tutti i fatti rimproveratigli, si è sempre difeso attribuendo l'irregolarità a un errore suo (per aver gettato i giustificativi o per avere riportato nei conteggi cifre inesatte) o di terzi (adombrando l'incompletezza della documentazione fornita dalle ditte); rileva tuttavia come, se un errore appare plausibile, ciò non può essere il caso per tutte le irregolarità sistematicamente riscontrabili nella documentazione agli atti, che non si riferiscono per di più a singole poste ma a tutte le posizioni contabili; egli ritiene in definitiva adempiute le condizioni della ripetuta truffa, l'inganno astuto consistendo segnatamente nel fatto di essersi approfittato della fiducia riposta in lui dai condomini e nella consapevolezza maturata negli anni che nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni contabili; conclude per la conferma integrale del decreto d'accusa;

                                    –   la parte civile __________ __________, la quale – in aggiunta a quanto esposto dal Procuratore pubblico – sottolinea che dal reclamo presentato dalla difesa al GIAR risulta come il custode sarebbe stato sempre presente alle forniture, cosa che è stata poi smentita dal medesimo in aula; rileva inoltre come il teste abbia dichiarato nel suo scritto del 28 maggio 2000 – confermato in aula – che dal 1986 vi siano state sempre 2 forniture annue di nafta, quando in realtà dalla documentazione risulta che agli inizi veniva effettuata una sola fornitura di nafta;

                                    –   il difensore, il quale rileva come dalla documentazione agli atti – contrariamente all'avviso dell'autorità inquirente – si evince l'innocenza dell'accusato, il quale ha sempre svolto la sua funzione di amministratore in modo corretto; all'interessato si può invero rimproverare di aver gettato i giustificativi, ma ciò è avvenuto solo dopo che essi erano stati sottoposti ai revisori e all'assemblea dei condomini, i quali hanno sempre verificato tutta la documentazione; vi sono state altresì piccole discrepanze fra i conteggi e i giustificativi, ma ciò era dovuto al fatto che l'accusato non era in realtà esperto di questioni contabili;

                                        egli nega in ogni caso l'esistenza sia di un inganno astuto da parte dell'imputato (non potendo questi escludere che i revisori o i condomini avrebbero verificato le varie posizioni contabili) sia di un'appropriazione indebita e di un danno (non essendo dimostrato che i presunti versamenti in eccedenza siano stati poi prelevati dalla cassa dell'amministrazione condominiale); ma anche se vi fosse stata intenzione da parte dell'imputato, ciò non esimeva i comproprietari dal loro dovere di verifica, donde l'assenza di qualsiasi astuzia;

                                        sulle singole posizioni del decreto d'accusa, il difensore sottolinea inoltre come dai conteggi ai condomini risultino sempre e soltanto 2 forniture anziché 3 come dal rapporto dell'equipe finanziaria (doc. 42), ragion per cui la terza fornitura indicata come fittizia non è in realtà mai stata conteggiata agli inquilini; per il resto non si può desumere alcun reato dai documenti prodotti dalle ditte fornitrici, tale documentazione essendo frammentaria; sul punto 1.5 il difensore, oltre a ribadire quanto già esposto, esclude che simili lavori possano costare solo fr. 17 000.–, a conferma del fatto che la documentazione prodotta dalla ditta sia lacunosa;

                                        conclude per l'assoluzione dal reato di ripetuta truffa e, di riflesso, da quello di ripetuta falsità in documenti; in subordine, contesta l'importo di fr. 43 394.90 e chiede il rinvio delle parti civili, per le loro pretese, al foro civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  ripetuta truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  ripetuta falsità in documenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.                

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sulle pretese civili e sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

Ritenuto                            in fatto:

                                A.     __________ __________, cittadino svizzero nato a __________ il ____________________ __________e domiciliato a __________, ha svolto dal 1973 al 1999 l'attività di amministratore della residenza denominata "__________ __________ __________ " che sorge sulla particella n. __________RFD di __________. __________ __________ è titolare della proprietà per piani n. __________ e di un mezzo delle proprietà per piani n. __________e __________, pari a complessivi 154.25/1000, __________ e __________ __________ delle proprietà per piani n. __________e __________, pari a complessivi 109.5/1000, __________ e __________ __________ della proprietà per piani n. __________, pari a 87.5/1000, __________ __________ di un mezzo delle proprietà per piani n. __________e __________, pari a complessivi 66.75/1000, __________, __________ e __________ __________ delle proprietà per piani n. __________e __________, pari a 104.5/1000, __________ e __________ __________ delle proprietà per piani n. __________e __________, pari a 104.5/1000 della predetta particella.

                                B.     Il 24 marzo 1999 __________ __________ ha denunciato – fra gli altri – __________ __________ al Ministero pubblico per possibili reati commessi nella sua attività di amministratore del condominio. Stando alla denunciante, quest'ultimo avrebbe in sostanza allestito conteggi inesatti da sottoporre ai revisori e all'assemblea dei condomini, inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti. __________ __________ si è inoltre costituita parte civile, chiedendo con lettera del 5 marzo 2001 la rifusione di fr. 10 080.75. Altrettanto hanno fatto con lettere del 23 marzo 2001 __________ e __________ __________ per complessivi fr. 7156.20, __________ e __________ __________ per complessivi fr. 5718.40, __________ __________ per fr. 4362.30, __________, __________ e __________ __________ per complessivi fr. 6829.40, __________ e __________ __________ per complessivi fr. 6829.40.

                                C.     In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 29 ottobre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese di fr. 300.–, così come alla rifusione a __________ __________ di fr. 6693.65, a __________ e __________ __________ di fr. 4751.75, ad __________ e __________ __________ di fr. 3797.05, ad __________ __________ di fr. 2896.60, a __________, __________ e __________ __________ di fr. 4534.75, e a __________ e __________ __________ di fr. 4534.75.

                                        __________ __________, con lettera del 26 giugno 2001, e __________ __________, con lettera del 28 giugno 2001, hanno introdotto opposizione al decreto d'accusa.

Considerato                       in diritto:

                                 1.     L'art. 146 cpv. 1 CP – che sostituisce l'art. 148 cpv. 1 vCP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1994 – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Il reato di truffa presuppone in particolare – ora come allora – un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni; in siffatta evenienza occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza). Non occorre per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S.40/2003 del 6 maggio 2003, consid. 3.2).

                                 2.     Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti emerge che l'imputato, nella sua qualità di amministratore del Condominio __________ __________, ha presentato ai revisori e ai comproprietari conteggi nei quali risultano costi per forniture o prestazioni che non hanno trovato nessun riscontro oggettivo o corrisposte per un importo inferiore, e meglio come esposto in appresso.

                                        a)   Nel 1989 egli ha conteggiato ai condomini una fornitura di olio combustibile da parte della ditta __________ __________ e __________, __________, di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.– [cfr. "dettaglio spese condominio 1989 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1989" nel classificatore M], nel 1991 una fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.– ["dettaglio spese condominio 1991 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1991" nel medesimo classificatore], nel 1993 una fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.– ["dettaglio spese condominio 1993 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1993" nel medesimo classificatore], nel 1994 una fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.– ["dettaglio spese condominio 1994 (inquilini)", in alto, allegato al "riassunto spese 1994" nel medesimo classificatore] e nel 1996 una fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10 ["dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)" dell'aprile 1997, in alto, allegato al "riassunto spese 1996" datato 4 marzo 1997 nel medesimo classificatore], il tutto senza che tali forniture trovassero il minimo riscontro negli atti richiesti dal Procuratore pubblico sia all'accusato sia alla ditta fornitrice (cfr. act. B8, nel classificatore E, così come il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ __________ __________ SA" allegato 12 all'act. 42, nel classificatore D). Di tali importi, fr. 3826.10 sono poi stati restituiti ai condomini in seguito a un reclamo dei medesimi [cfr. in particolare "dettaglio spese condominio 1996 (inquilini)" dell'ottobre 1997, in alto, allegato al "riassunto spese 1996" del 7 ottobre 1997 nel classificatore M].

                                        b)   Nel 1990 l'interessato ha conteggiato ai condomini costi per l'acquisto di una __________ __________, di un __________ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– (cfr. "conto lavatrice" allegato al "riassunto spese 1990" nel classificatore M), prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.– (cfr. act. B1.3 segg., in particolare B1.7, nel classificatore E). Lo stesso anno egli ha esposto costi di fr. 38 800.– per opere eseguite dall'Impresa di __________ __________ __________, __________ __________ __________ (cfr. "cosmesi Balconi conteggio definitivo" del marzo 1990, nel classificatore M), sebbene in realtà tali prestazioni fossero costate solo fr. 17 000.– (fr. 10 000.– versato come acconto il 30 agosto 1989 e fr. 7000.– versati a saldo il 15 novembre 1989: cfr. act. B7.1, nel classificatore E). Sempre nel 1990 egli ha conteggiato ai condomini un intervento della ditta __________ __________ __________, __________ __________, per fr. 199.– [cfr. "spese condominio 1990 (proprietari)", a metà, allegato al "riassunto spese 1990", nel classificatore M], intervento in realtà mai avvenuto (cfr. act. B9.1 nel classificatore doc. E, così come il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ __________ SA" allegato 2 all'act. 42, nel classificatore D).

                                         c)   Nel 1992 l'amministratore ha conteggiato ai condomini oneri per la fattura 30 giugno 1993 della ditta "__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ", __________, per la somma di fr. 6825.– (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ costruzioni generali SA" allegato 3 all'act. 42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 6200.– (cfr. annotazione in calce alla fattura allegata all'act. B6, nel classificatore  E), con una maggiorazione di fr. 625.–. Lo stesso anno egli ha esposto costi per la fattura 26 giugno 1993 della ditta __________ __________, __________, per la somma di fr. 640.– (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ " allegato 14 all'act. 42, nel classificatore D), prestazione in realtà costata solo fr. 600.–, come riconosciuto dallo stesso accusato nell'interrogatorio del 15 marzo 2001 (act. A11, pag. 2 in alto, nel classificatore D).

                                        d)   Nel 1992 e nel 1993 l'accusato ha poi esposto due fatture emesse dalla ditta __________ & __________ di __________ per importi superiori a quelli da lui in realtà versati, ossia la fattura n. 30.61.14 del 23 giugno 1993 per fr. 7550.– pagata il 4 agosto 1993 fr. 6800.–, e la fattura n. __________.__________.__________del ____________________ 1994 per fr. 666.– pagata il ____________________ 1994 fr. 600.– (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ e __________ SA" allegato 4 all'act. 42, nel classificatore D). Della fattura n. __________emessa il ____________________ 1996 per fr. 5000.– (decreto d'accusa, capo d'accusa n. 1.3 lett. c) si dirà in seguito.

                                        e)   Nel 1992 e nel 1994 egli ha esposto, sempre a debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società __________ __________ __________: nell'anno 1992, fr. 85.– e, nell'anno 1994, fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60, per complessivi fr. 452.60 (cfr. in particolare verbale del 15 marzo 2001, act. A11, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, così come act. B13 nel classificatore E).

                                        f)    Nel 1995 l'imputato ha esposto per finire la fornitura di __________ __________ da parte della ditta __________ -__________, __________, per fr. 284.–, fornitura in realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.– (cfr. in particolare il "riassunto malversazioni" allegato 1 e il "dettaglio __________ -__________ SA" allegato 6 all'act. 42, nel classificatore D).

                                        g)   Complessivamente, l'accusato ha in definitiva conteggiato ai condomini prestazioni sprovviste di qualsiasi riscontro documentale – inducendo i condomini a pagare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti – per complessivi fr. 38 866.60 (totale eccedenze pari a fr. 42 692.70 cui vanno dedotti i fr. 3826.10 restituiti di cui al consid. 2a in fine).

                                 3.     Chiamato a fornire ragguagli in merito a tutte le incongruenze l'accusato si è difeso dolendosi di errori personali, per aver gettato i giustificativi o per avere riportato nei conteggi cifre inesatte, o delle ditte, per avere fornito documentazione incompleta. Ne desume, l'interessato, che gli atti di causa non bastano a dimostrare la sua volontà di indurre i condomini a versare più del dovuto. Donde la richiesta di proscioglimento per insufficienza di prove.

                                        a)   Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid. 2d).

                                        b)   In concreto, si è detto che l'imputato ha conteggiato ai condomini esborsi sprovvisti di qualsiasi riscontro documentale, fra il 1989 e il 1996, in oltre 15 diverse occasioni, riguardanti una decina di fornitori e secondo varie modalità (conteggio di prestazioni non avvenute, maggiorazione di costi), inducendo i condomini a versare conguagli superiori al dovuto per complessivi fr. 38 866.60. Ora, se qualche sporadica incongruenza può apparire involontaria, non si vede come possa la difesa ragionevolmente sostenere che tutte le irregolarità documentate dall'inchiesta penale siano riconducibili a meri errori personali o di terzi. Né giova all'imputato dolersi di avere gettato i giustificativi solo dopo l'approvazione dei conteggi dai revisori e dall'assemblea dei condomini, ove si consideri che lo stesso interessato ha avuto modo di "paragonare il volume di carta del condominio come una economia domestica un po' più grande" (verbale del 19 gennaio 2000, act. 3, pag. 2 verso il basso, nel classificatore D). Da una valutazione dell'insieme delle circostanze, questo giudice perviene in definitiva al convincimento che le irregolarità poc'anzi descritte non siano dovute a errore, ma sono riconducibili alla volontà dell'imputato di indurre i condomini ad atti pregiudizievoli del loro patrimonio.

                                        c)   In tre episodi è lecito per converso nutrire un ragionevole dubbio sull'esistenza di un reato. Riguardo all'imputazione descritta al punto 1.3 lett. c del decreto d'accusa (maggiorazione di fr. 500.– della fattura __________ & __________ del ____________________ 1996), dalla documentazione prodotta successivamente al decreto d'accusa non si può escludere che l'imputato abbia corrisposto fr. 5000.–, anziché 4500.– come ritenuto dall'autorità inquirente (cfr. annotazione in calce all'esemplare della fattura allegato 12 alla lettera del __________ __________ 2001 della parte civile __________ __________: doc. TPC 9 nel fascicolo "documenti successivi all'opposizione al decreto d'accusa"). Quanto all'imputazione descritta al punto 1.9 del decreto d'accusa (doppia esposizione, nel 1993 e nel 1994, del premio assicurativo annuale della __________ Assicurazioni), le circostanze del caso inducono questo giudice a ritenere plausibile una svista da parte dell'accusato. Per quel che è dell'addebito di fr. 370.– sul "dettaglio spese condominio 1994 (inquilini)" (punto 1.10 del decreto d'accusa), a ragione la difesa sottolinea come dagli atti risulti una fattura di pari importo (act. B13.2 nel classificatore E). Per siffatti episodi decade pertanto ogni addebito penale.

                                 4.     Dal fascicolo processuale si evince in definitiva come l'accusato abbia per vero ingannato i comproprietari – per procacciare a sé o a terzi un indebito profitto – esponendo nei conteggi condominiali costi superiori a quelli effettivamente sostenuti, inducendo i comproprietari a versare conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti per complessivi fr. 38 866.60. I presupposti cui l'art. 146 CP subordina il reato di truffa risultano dunque sotto questo profilo adempiuti.

                                        a)   Per quel che concerne il requisito dell'astuzia, la difesa si duole di come un'eventuale intenzione dolosiva non esimeva né i revisori né i comproprietari – comunque sia – dal loro dovere di verifica. A ragione il Procuratore pubblico sottolinea tuttavia al riguardo come l'imputato abbia approfittato della totale fiducia riposta in lui dai revisori e dai condomini dopo una decennale attività svolta in qualità di amministratore del Condominio __________ __________ e sapeva che nessuno avrebbe verificato l'esattezza delle posizioni contabili (cfr. in particolare act. A6, pag. 2 nel mezzo e act. A8, pag. 2 verso l'alto, nel classificatore D). Occorre inoltre rammentare come l'interessato abbia cercato in ogni modo di celare l'inganno, gettando tutta la documentazione in suo possesso, falsificando di volta in volta nuove posizioni contabili e inserendo nei conteggi fatture inerenti ad altri anni (com'è il caso ad esempio per le fatture inerenti alla "terza" fornitura annua di gasolio di cui all'allegato 12 all'act. 42, che il teste ha confermato non essere mai avvenuta: verbale del dibattimento, pag. 4 in alto; cfr. anche gli allegati 3, 4 e 14 all'act. 42, nel classificatore D), rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento. Ciò posto, non si vede come i comproprietari – anche osservando le più elementari regole di prudenza – potessero ragionevolmente accorgersi di errori inerenti a singole posizioni contabili celate ad arte. Essi, in simili circostanze, dovevano necessariamente fare affidamento all'onestà dell'amministratore. E l'inganno astuto attuato dall'imputato si fondava proprio sulle oggettive difficoltà di verifica unite alla fiducia che i comproprietari riponevano – e dovevano giocoforza riporre – nell'imputato. Il reato di truffa risulta dunque realizzato anche sotto questo aspetto.

                                        b)   La difesa lamenta inoltre che l'autorità inquirente non abbia accertato la destinazione finale delle eccedenze versate dai condomini. La censura si rivela tuttavia inconsistente, ove solo si consideri che il reato di truffa è adempiuto già al momento in cui la vittima dispone in modo pregiudizievole del suo patrimonio. Ciò è senz'altro il caso per il comproprietario che estingue un debito – a norma degli art. 712h segg. CC – nei confronti della comunione dei condomini, che "acquista in proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei comproprietari e le disponibilità che ne risultano" (art. 712l CC). Né la truffa presuppone un fine d'arricchimento personale, potendo essere ordita anche per "procacciare … ad altri un indebito profitto" (art. 146 cpv. 1 CP). Le censure sollevate al riguardo dalla difesa sono destinate pertanto all'insuccesso. Se ne conclude che l'agire dell'imputato adempie il reato di truffa, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

                                 5.     Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti, l'art. 251 n. 1 CP – nella versione attuale e in quella previgente – commina la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. In caso di falso ideologico – ossia di documento falso nel solo contenuto – l'art. 251 CP va invero applicato restrittivamente: una fattura per lavori non eseguiti non basta per esempio a configurare un "falso" perché nulla le attribuisce credibilità particolare (Rep. 1995 pag. 288 consid. 2 con riferimenti). La cosiddetta "menzogna scritta" trascende in violazione dell'art. 251 CP solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o alla persona che lo ha redatto (DTF 129 IV 134 consid. 2.1 con richiami di giurisprudenza).

                                        In concreto, si è detto che i conteggi falsi allestiti dall'imputato all'attenzione dei revisori e dell'assemblea dei condomini non sono stati redatti da un privato qualsiasi, ma da un amministratore di condominio, ossia da una persona chiamata a svolgere un ruolo di garante della corretta gestione dell'immobile e in cui i comproprietari sono giocoforza tenuti a riporre una fiducia particolare. Sotto questo profilo il ruolo che l'imputato era chiamato a ricoprire nei confronti dei condomini può essere equiparato, per esempio, a quello di un architetto incaricato di approvare determinate fatture o di un funzionario dirigente di banca incaricato di rilasciare un'attestazione bancaria (cfr. anche la casistica in DTF inedita 6S.99/2003 del 26 maggio 2003, consid. 3.2.3). I falsi conteggi vagliati in relazione con il reato di truffa (sopra, consid. 2) assumono per questo motivo una valenza giuridica accresciuta, tale – in  ultima analisi – da qualificare l'agire dell'imputato come ripetuta falsità in documenti nel senso dell'art. 251 n. 1 CP. La tesi accusatoria merita dunque anche sotto questo profilo conferma.

                                 6.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto, l'entità dell'importo oggetto di reato giustificherebbe – di per sé – una pena detentiva finanche superiore ai 90 giorni proposti dal Procuratore pubblico. Questi ha nondimeno contenuto la pena entro i limiti del decreto d'accusa tenendo conto, in particolare, del lungo tempo trascorso fra i reati e l'emanazione del decreto d'accusa (art. 64 CP, menzionato nel decreto d'accusa). Ciò premesso, occorre inoltre considerare il tempo ulteriormente trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa all'attuale giudizio, così come l'assenza di precedenti penali, il decadimento di taluni capi d'accusa che hanno ridimensionato la somma oggetto di reato di fr. 4528.30 (sopra, consid. 3c), così come l'impossibilità di concludere che l'imputato abbia agito per fini di lucro personali. Si giustifica pertanto – tutto sommato – di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico da 90 a 60 giorni di detenzione. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 3 anni. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

                                 7.     Per quel che concerne da ultimo le pretese avanzate dalle parti civili, la commissione del reato di ripetuta truffa dell'amministratore verso i condomini implica – di riflesso – la realizzazione delle condizioni cui l'art. 41 CO subordina la rifusione alle vittime del danno subito. Dandosi un rapporto contrattuale fra l'amministratore e i condomini, l'obbligo di rifondere il danno è inoltre desumibile dall'art. 97 cpv. 1 CO. Il pregiudizio cagionato alle singole parti civili risulta altresì dimostrato nella sua entità, pari alla parte versata dai singoli condomini – in funzione delle loro quote di comproprietà – dell'importo complessivo che essi sono stati indotti a versare in eccesso, e meglio: fr. 5995.15 per __________ __________ (154.25/1000 di fr. 38 866.60), fr. 4255.90 complessivi per __________ e __________ __________ (109.5/1000 di fr. 38 866.60), fr. 3400.80 complessivi per __________ e __________ __________ (87.5/1000 di fr. 38 866.60), fr. 2594.35 per __________ __________ (66.75/1000 di fr. 38 866.60), fr. 4061.55 complessivi per __________, __________ e __________ __________ (104.5/1000 di fr. 38 866.60) e fr. 4061.55 complessivi per __________ e __________ __________ (104.5/1000 di fr. 38 866.60). L'imputato dev'essere in definitiva condannato a versare alle parti civili siffatti importi.

visti                                   gli art. 41, 63 seg., 146 cpv. 1 (148 cpv. 1 vCP) e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________ __________ autore colpevole di

                                    1.  ripetuta truffa

                                         per avere, a Mendrisio presso il Condominio __________ __________,   nel periodo 1989-1996, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua veste di amministratore del Condominio __________ __________, allestito conteggi condominiali inesatti esponendo in essi costi superiori a quelli effettivamente sostenuti e, basandosi sul fatto che egli godeva della totale fiducia dei revisori e dei condomini, come pure sul fatto che frequentemente egli contabilizzava l'anno successivo fatture pagate l'anno precedente rendendo praticamente inutile e impossibile un controllo dettagliato di ogni singola posta e di ogni pagamento, sottoposto i conteggi così allestiti dapprima ai revisori e in seguito all'Assemblea dei condomini, fatto loro approvare tali conteggi, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio consistenti nel pagamento di conguagli annuali superiori a quelli effettivamente dovuti, giustificando appunto tali richieste fondandosi sui conteggi annuali maggiorati, cagionando loro un danno pari a complessivi fr. 38 866.60,

                                         e, più precisamente,

1.1   esposto costi per forniture di olio combustibile da parte della ditta __________ __________ e __________, __________o, in realtà mai avvenute, per complessivi fr. 16 876.10, inducendo i condomini a versargli tale importo, le forniture mai effettuate potendo essere così riassunte:

a) nel 1989 fornitura di 10895 litri a cts. 30.50 per complessivi fr. 3320.–,

b) nel 1991 fornitura di 10098 litri a cts. 33.00 per complessivi fr. 3330.–,

c) nel 1993 fornitura di 10000 litri a cts. 32.50 per complessivi fr. 3250.–,

d) nel 1994 fornitura di 10500 litri a cts. 30.00 per complessivi fr. 3150.–,

e) nel 1996 fornitura di 10744 litri a cts. 35.61 per complessivi fr. 3826.10,

di cui fr. 3826.10 restituiti ai condomini a seguito di reclamo;

1.2   esposto, nel 1990, costi per l'acquisto di una __________ __________s, di un __________ e il relativo montaggio per complessivi fr. 8400.– prestazioni in realtà costate solo fr. 6800.–, con una maggiorazione di fr. 1600.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 1600.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;

1.3     esposto costi per opere eseguite dalla ditta __________ & __________, __________, per importi superiori a quelli da lui in realtà pagati, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 816.– a titolo di conguagli in realtà non dovuti, e più precisamente:

a)   nel 1992 la fattura no. __________.__________.__________del __________.__________.1993 per la somma di fr. 7550.–, mentre in realtà il __________.__________1993 egli pagò fr. 6800.–, con una maggiorazione pari a fr. 750.–,

b)   nel 1993 la fattura no. __________.__________.__________del __________.__________.1994 per la somma di fr. 666.–, mentre in realtà il __________.__________1994 egli pagò fr. 600.– con una maggiorazione pari a fr. 66.–,

 1.4    esposto, nel 1992, costi per la fattura __________.__________.1993 della ditta "__________ __________ __________ __________ __________ __________ e __________ ", __________, per la somma di fr. 6825.–, prestazione in realtà costata solo fr. 6200.–, con una maggiorazione di fr. 625.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 625.– a titolo di conguaglio in realtà non dovuto;

1.5     esposto, nel 1990, per opere eseguite dall'Impresa di __________ __________ __________, __________ __________ __________, costi per fr. 38 800.–, prestazioni in realtà costate fr. 17 000.– (fr. 10 000.– acconto del 30.8.1989, fr. 7000.–, a contanti, versati a saldo il __________.__________.1989) come da relativa fattura __________.__________.1989 , con una maggiorazione di fr. 21 800.–, inducendo in tal modo i condomini a pagare fr. 21 800.– in realtà non dovuti;

1.6     esposto, nel 1990, un intervento della ditta __________ __________ __________, __________ __________ per fr. 199.–, intervento in realtà mai avvenuto, con una maggiorazione pari a fr. 199.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 199.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;

1.7     esposto, nel 1995, la fornitura di __________ __________ da parte della ditta __________ -__________, __________, per fr. 284.–, fornitura in realtà non avvenuta, con una maggiorazione pari a fr. 284.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 284.– a titolo di conguaglio in realtà non dovuto;

1.8     esposto, nel 1992, costi per la fattura __________.__________.1993 della ditta __________ __________i, __________, per la somma di fr. 640.–, prestazione in realtà costata solo fr. 600.–, con una maggiorazione di fr. 40.–, inducendo in tal modo i condomini a versare fr. 40.– a titolo di conguaglio, in realtà non dovuto;

1.9     esposto, a debito del conto "dettaglio spese condominio (inquilini)" i seguenti costi senza che fosse stata emessa una corrispondente fattura da parte della società __________ __________ __________, con una maggiorazione pari a complessivi fr. 452.60, inducendo in tal modo i condomini a versare complessivi fr. 452.60 a titolo di conguagli, in realtà non dovuti, e meglio:

– nell'anno 1992 fr. 85.–;

– nell'anno 1994 fr. 203.–, fr. 135.– e fr. 29.60;

                                 2.     ripetuta falsità in documenti

                                         per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1,   al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso, alterato un documento vero oppure abusato dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento,

                                         e, meglio, per avere allestito i falsi conteggi di cui sub. 1, da sottoporre prima ai revisori e in seguito all'assemblea dei condomini, esponendo i costi di cui sub. 1, in realtà mai sostenuti o sostenuti per importi inferiori;

condanna                         __________ __________

                                        1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2. al versamento alle parti civili, a titolo di risarcimento:

                                             2.1 __________ __________: fr. 5995.15;

                                             2.2 __________ e __________ __________: fr. 4255.90 complessivi;

                                             2.3 __________ e __________ __________: fr. 3400.80 complessivi;

                                             2.4 __________ __________: fr. 2594.35;

                                             2.5 __________, __________ e __________ __________: fr. 4061.55 complessivi;

                                             2.6 __________ e __________ __________: fr. 4061.55 complessivi;

                                        3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

                                        la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________, __________, – lic. iur. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, – __________ __________i, __________, – __________ e __________ __________, __________, – __________ e __________ __________i, __________, – __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________, – __________, __________ e __________ __________, __________, – __________ e __________ __________i, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a:                                                           

                                        – Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di _________:

                                        fr.                       600.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       400.–         spese giudiziarie

                                        fr.                             1000.–             totale

10.2002.321 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.09.2003 10.2002.321 — Swissrulings