Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.07.2003 10.2002.320

July 29, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·792 words·~4 min·8

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.320/AMM DAC 455/2000

Bellinzona 29 luglio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Cancelliere per giudicare

__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ di __________ __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        truffa

                                        per avere, a __________, __________ e __________ __________ di __________, nel __________ 1991, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i coniugi __________ e __________ __________, affermando contrariamente al vero che egli era intenzionato a comperare un fondo a loro destinato ai fini dell'edificazione di una casa di abitazione, sottacendo che non disponeva dei fondi propri sufficienti per tale operazione e che, pertanto, ogni pattuizione in questo senso non avrebbe potuto essere rispettata, inducendoli in tal modo a sottoscrivere una convenzione e a versargli a titolo di acconto un importo di fr. 50 000.–, destinato a suo dire a finanziare il fondo di cui sopra, utilizzando invece tale importo per far fronte a spese private o di altro genere;

                                        reato previsto dall'art. 148 cpv. 1 vCP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2000 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni; tale pena è da considerarsi come aggiuntiva          a quella di 15 (quindici) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di                               prova di 2 (due) anni, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino con                                     decreto d'accusa del 17 dicembre 1992;

                                        2.  al versamento alla parte civile __________ e __________ __________ di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento, importo dal quale dovranno essere            dedotte eventuali precedenti restituzioni effettuate a titolo di rimborso;

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

e inoltre                             non revoca la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 10 maggio 2000;

indetto                               il dibattimento 29 luglio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato, il difensore, le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione delle parti civili;

sentiti                           –   l'avv. __________ __________, la quale ritiene adempiute le condizioni cui l'art. 148 vCP subordina il reato di truffa e conclude per la conferma del decreto d'accusa, protestando inoltre ripetibili;

                                  –     l'avv. __________ __________, il quale nega che l'accusato abbia sottoscritto il contratto con l'intenzione di non adempiere i suoi obblighi; rileva altresì che le parti civili avrebbero in ogni caso potuto, osservando le più elementari regole di prudenza, verificare la situazione finanziaria dell'accusato per esempio chiedendo un estratto UEF; conclude in definitiva per il proscioglimento dell'accusato e per il riconoscimento di un'equa indennità per ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputato è autore colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

                                        2.2  se dev'essere revocata la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;

                                        2.3  se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione;

                                        2.4  il giudizio sulle pretese civili.

                                    3.  Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 148 vCP e 146 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'imputazione di truffa per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2000;

assegna                           a __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili, da versare dallo Stato;

carica                               le spese allo Stato;                                                        

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,              – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

10.2002.320 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.07.2003 10.2002.320 — Swissrulings