Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2002.30

February 20, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,495 words·~17 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.30/AMM DAP 2418/2001

Bellinzona 20 febbraio 2004  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare

__________ _ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                   1.  appropriazione indebita,

                                        per avere, a __________ nel periodo marzo – aprile 1999, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, causando un danno alla società __________ __________ __________ di lit. 3 602 000 (controvalore al 12 marzo 1999 di fr. 2976.–), e meglio per avere emesso in data 12 marzo 1999 l'assegno __________ __________ n. __________ dell'importo di lit. 3 602 000 a nome __________ __________ __________, a debito della relazione n. __________ intestata alla medesima società, di cui egli era socio gerente e amministratore ed utilizzato l'assegno per pagare in data 14 aprile 1999 la fattura n. __________ del 10 marzo 1999 relativa a merce (__________) destinata alla società __________, a lui riconducibile;

                                    2.  falsità in documenti,

                                        per avere, a __________ nel mese di dicembre 1998, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, formato un documento falso e attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio per avere formato un documento attestante la ricevuta da parte di __________ __________, socia della __________ __________ __________ e dipendente della boutique __________, gestita dalla medesima società, della somma fr. 3050.– quale stipendio per il mese di dicembre 1998, e sottoscritto tale documento personalmente, falsificando quindi la firma di __________ __________, sapendo che la stessa aveva ricevuto unicamente l'importo di fr. 1500.–, per il quale non aveva firmato alcuna ricevuta, e ciò anche al fine di evitare problemi con gli altri soci della __________ __________ __________;

                                        reati previsti dagli art. 138 n. 1 e 251 n. 1 CP, richiamati gli art. 18, 36, 41 e 63 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa __________ __________ 2001 del ______ che propone la condanna:

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al versamento alla parte civile __________ __________ __________ di fr. 2976.– a titolo di risarcimento,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–,

e inoltre                             4.  rinvia __________ __________ __________ e __________ __________ al foro civile per eventuali ulteriori pretese;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 26 novembre 2001;

indetto                               il dibattimento 20 febbraio 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

richiamata                         la lettera del 19 febbraio 2004 con cui il legale delle parti civili ha rinunciato a sua volta a comparire e ha concluso per la condanna dell'imputato al pagamento di fr. 2976.– alla __________ __________ __________ e di fr. 2957.– ad __________ __________;

preso atto                          che il difensore ha precisato al dibattimento come l'opposizione al decreto d'accusa non riguardi il dispositivo n. 4 inerente al rinvio delle parti civili al competente foro per eventuali ulteriori pretese;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________ __________ e __________ __________;

sentito                               il difensore, il quale rileva – in estrema sintesi – l'assenza dei requisiti cui gli art. 138 e 251 CP subordinano i reati di appropriazione indebita e falsità in documenti, e conclude per il proscioglimento dell'accusato da entrambi i capi d'imputazione, così come per il rigetto – comunque sia – di ogni pretesa civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  falsità in documenti, commessa nelle circostanze di cui sopra;

                                    2.  in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che con lettera del 24 febbraio 2004 il difensore ha presentato per conto dell'imputato dichiarazione di ricorso e ha chiesto pertanto la motivazione scritta della sentenza.

Ritenuto                            in fatto:

                                A.     __________ __________, cittadino svizzero nato a __________ il __________, è stato socio gerente con firma individuale – dalla fine del 1997 ai primi mesi del 1999 – della __________ __________ __________ __________ con sede a __________. Tale società era attiva nel commercio di articoli sportivi e per il tempo libero, in particolare attraverso il negozio __________ __________ di __________ __________ a __________. __________ __________ è stato inoltre socio gerente con firma individuale, dal mese di dicembre 1998 agli inizi del 2000, della società __________ __________ con sede a __________, avente fra l'altro per scopo la "gestione di un negozio di abbigliamento".

                                B.     Il 1° ottobre 1999 __________ __________ e __________ __________ hanno denunciato __________ __________ al Ministero pubblico per possibili reati commessi ai danni della __________ __________ __________ __________, in specie per avere emesso in nome di tale società, nel mese di marzo del 1999, un assegno di lit. 3 602 000 al fine di pagare merce d'abbigliamento destinata alla __________. Il 1° febbraio 2000 __________ __________ – già socia e dipendente della __________ __________ __________ __________ – ha sporto anch'essa denuncia nei confronti di __________ __________, suo ex compagno, per avere quest'ultimo falsificato la firma di lei su un documento attestante, contrariamente al vero, quanto segue (v. allegato 2 all'act. D4):

                                        "FOGLIO STIPENDIO: __________ __________

                                        STIPENDIO MENSILE NETTO: 2600.–

                                        STIPENDIO DICEMBRE 1998 dal 1 al 18

                                        Frs. 1613.– netti

                                        VACANZE NON GODUTE: 15gg

                                        Frs. 1344.–

                                        TOT. Frs 2957.–

                                        La presente controfirmata vale quale ricevuta per stipendio e liquidazione ".

                                        La __________ __________ __________ __________ e __________ __________ si sono costituite entrambe parti civili nel procedimento penale.

                                C.     In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 12 novembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di appropriazione indebita e di falsità in documenti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al versamento alla __________ __________ __________ __________ di fr. 2976.– a titolo di risarcimento, cosi come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 250.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–. __________ __________ ha introdotto il 26 novembre 2001 opposizione al decreto d'accusa. La __________ __________ __________ __________ è stata posta in liquidazione nel mese di agosto 2002 ed è stata radiata dal Registro di commercio il __________ 2004.

Considerato                       in diritto:

                                 1.     L'art. 138 n. 1 CP reprime con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2). L'art. 251 n. 1 CP commina la medesima sanzione a chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica (cpv. 2), o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento (cpv. 3).

                                 2.     Il Procuratore pubblico ritiene l'imputato colpevole di appropriazione indebita, per avere costui "emesso in data 12 marzo 1999 l'assegno __________ __________ n. __________dell'importo di lit. 3 602 000 a nome __________ __________ __________, a debito della relazione n. __________ intestata alla medesima società, di cui egli era socio gerente e amministratore ed utilizzato l'assegno per pagare in data 14 aprile 1999 la fattura n. __________ del 10 marzo 1999 relativa a merce (abbigliamento) destinata alla società __________, a lui riconducibile". Il magistrato inquirente ravvisa inoltre il reato di falsità in documenti, per avere l'accusato "formato un documento attestante la ricevuta da parte di __________ __________ […] della somma fr. 3050.– quale stipendio per il mese di dicembre 1998, e sottoscritto tale documento personalmente, falsificando quindi la firma di __________ __________, sapendo che la stessa aveva ricevuto unicamente l'importo di fr. 1500.–, per il quale non aveva firmato alcuna ricevuta, e ciò anche al fine di evitare problemi con gli altri soci della __________ ".

                                 3.     L'accusato nega invece ogni addebito penale. Per quel che concerne anzitutto il reato di falsità in documenti, egli fa valere in sostanza di essere stato autorizzato dalla vittima medesima ad apporre in sua vece la firma sulla ricevuta. Siffatta argomentazione, addotta per la prima volta al dibattimento odierno, non trova tuttavia riscontro – come si dirà in appresso – nelle giustificazioni fornite dall'imputato in sede d'istruttoria predibattimentale, e ciò senza che il cambiamento di linea difensiva sia sorretto da ragioni plausibili.

                                        a)   Davanti al Segretario giudiziario, agente su delega del Procuratore pubblico, il prevenuto ha avuto modo di riconoscere quanto segue (cfr. act. C29, pag. 7 nel mezzo):

                                              "Ammetto di aver personalmente firmato il documento oggetto della denuncia [al] posto della signora __________, ma preciso immediatamente che non l'ho fatto a scopo di mio indebito profitto, né a scopo di indebito profitto di altri. In pratica verso la fine dell'attività della società, la signor[a] __________ aveva litigato con i soci di __________, mettendosi poi in malattia e non presentandosi più al lavoro. Lei avanzava un credito nei confronti della società, da me calcolato in frs. 3000.–. Preciso che in seguito, durante la causa la __________ [recte: __________] non si faceva più vedere, per fare da paciere fra le parti, ho sottoscritto io la ricevuta, anche perché il signor __________ era preoccupato che magari ci avrebbe creato dei problemi, mentre io ho voluto assumermi la responsabilità. In pratica però dallo stipendio arretrato andava dedotto il prezzo di acquisto (con lo sconto per il personale) di merce del negozio che __________ aveva preso. Per questo motivo io ho redatto un documento su cui figura che come stipendio __________ riceve circa frs. 3000.–, ma in realtà gliene ho dato meno, come da lei confermato, proprio per la deduzione della merce acquistata. In contabilità ho poi segnato l'uscita di frs. 3000.– circa e subito dopo l'entrata di frs. 800.– o almeno così mi sembra di ricordare l'importo. Queste registrazioni sono state verificate anche dal Pretore in sede di causa. […]".

                                        b)   Al dibattimento l'imputato ha giustificato per converso il suo agire, come detto, con l'asserita autorizzazione della vittima. Ma se la denunciante avesse realmente dato il proprio consenso alla falsificazione della firma, non si comprende assolutamente perché il prevenuto abbia aspettato così tanto tempo prima di far valere un fatto di tale importanza. La nuova versione – addotta a più di cinque anni dai fatti e senza che a sostegno del ritardo sia stato fornito un motivo ragionevole – non è pertanto credibile. Tanto meno ove si consideri che le dichiarazioni predibattimentali dell'imputato si limitano nella sostanza a ribadire la versione da egli già fornita al Pretore di __________, chiamato a dirimere una lite fra le odierne parti civili: "Allestii … la ricevuta e telefonai all'istante affinché venisse a firmarla. Essa tuttavia non voleva più farsi vedere sicché nei confronti degli altri soci mi assunsi io la responsabilità della cosa e firmai la ricevuta" (cfr. estratto del verbale di deposizione dell'imputato del 24 novembre 1999, pag. 8 verso l'alto, allegato alla denuncia act. D1). Anche in questo caso non v'è traccia nelle giustificazioni dell'interessato di un eventuale consenso della vittima a firmare in sua vece.

                                        c)   Invano si cercherebbe altresì una siffatta autorizzazione nella testimonianza della stessa dipendente, stando alla quale "i soci di __________, in rappresentanza della __________, non sapevano che io dovevo ancora ricevere degli stipendi arretrati. Da parte loro mi hanno mostrato in seguito un documento, che dimostrava che io avevo ricevuto la liquidazione. Il documento in questione è stato oggetto di attenzione del Pretore, in quanto sullo stesso figurava la mia firma, mentre io sostenevo di non averlo mai firmato, né di aver ricevuto i soldi. __________ se ben ricordo la somma che dovevo ricevere si aggirava sui frs. 5600.–. Il documento costituiva una ricevuta di frs. 3050.–, che avrebbe dovuto essere lo stipendio del mese di dicembre. La differenza per arrivare alla mia pretesa di frs. 5600.– era data dalla tredicesima, vacanze arretrate e parte di stipendi arretrati. In realtà io non ho mai ricevuto tale somma. Avevo ricevuto in dicembre o gennaio da __________ frs. 1500.–, per i quali non mi aveva fatto firmare una ricevuta.[…] Interrogato dal Pretore, egli ha ammesso di aver posto lui la firma sul documento al mio posto, in quanto a suo parere, io non mi facevo più vedere. Questo non è assolutamente vero, in quanto a dicembre/gennaio eravamo ancora insieme, tant'è che eravamo andati in vacanza insieme proprio in quel periodo. __________ come ho già detto al Pretore io non so per quale motivo __________ abbia falsificato quel documento. Essendomi resa conto che anche i soci di __________ erano a loro volta stati truffati da __________, e volendo restare in buoni rapporti con loro, ho deciso di transare la causa per frs. 2000.–, che mi sono stati pagati" (verbale d'interrogatorio di __________ __________ del 24 maggio 2000, nel fascicolo D, pag. 2 verso il basso e pag. 3 in alto).

                                        d)   Né si vede come l'accusato possa seriamente adombrare, come ha tentato di fare al dibattimento, l'omessa trascrizione negli atti di causa che lo riguardano – per svista sua e dei verbalizzanti – di una circostanza essenziale quale l'autorizzazione della vittima alla sottoscrizione della ricevuta, suscettibile di comportare il rigetto di ogni pretesa salariale e finanche il proscioglimento dall'addebito penale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 196 n. 62 con riferimento). Neppure soccorre all'imputato evocare la deposizione all'odierno dibattimento dell'amico __________ __________– presente a un colloquio telefonico in cui l'imputato avrebbe manifestato alla parte civile l'intenzione di firmare la ricevuta in sua vece (verbale del dibattimento, pag. 2 in fondo) – ove solo si consideri che il teste non è stato in grado di dire se quest'ultima fosse d'accordo o no con i propositi dell'accusato (verbale citato, loc. cit.). Determinante appare invece, come si è detto, la versione originaria dell'imputato resa davanti al Pretore e confermata davanti all'autorità inquirente, credibile poiché spontanea, secondo cui il suo agire è stato dettato non dal consenso della vittima, bensì dal maldestro tentativo di scongiurare possibili problemi fra l'impiegata e il datore di lavoro (act. C29, pag. 7 a metà; estratto del verbale di deposizione dell'imputato del 24 novembre 1999, pag. 8 verso l'alto, allegato alla denuncia act. D1).

                                        e)   Da quanto precede risulta in definitiva come l'accusato abbia volontariamente formato un documento falso attestante la dichiarazione della dipendente di aver ricevuto circa fr. 3000.–, anziché fr. 1500.–, a titolo di "stipendio e liquidazione". Trattasi della formazione di un documento falso nel senso dell'art. 251 n. 1 CP (cfr. Corboz, op. cit., pag. 195 n. 55 seg. con richiami di dottrina e di giurisprudenza), il cui adempimento non è per altro subordinato all'esigenza di una forza probatoria accresciuta dell'atto com'è il caso per il falso ideologico, ossia il falso nel solo contenuto del documento (cfr. al riguardo DTF 129 IV 134 consid. 2.1; v. anche, sul valore probatorio di una ricevuta, Corboz, op. cit., pag. 193 n. 46). È altresì assodato che il prevenuto ha agito, quand'anche senza scopo di arricchimento personale, al fine di nuocere al patrimonio della dipendente rispettivamente di procacciare alla società un indebito profitto (art. 251 n. 1 cpv. 1 CP), avendo egli formato la falsa ricevuta nel tentativo, rivelatosi poi vano, di liquidare ogni pretesa della prima nei confronti della seconda. I requisiti cui l'art. 251 n. 1 CP subordina il reato di falsità in documenti risultano dunque adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo. Sotto questo punto di vista il decreto d'accusa merita perciò conferma, con la precisazione – eccepita dalla difesa al dibattimento – che il documento falso attesta la ricevuta di "circa fr. 3000.–" anziché di fr. 3050.–.

                                 4.     Riguardo all'appropriazione indebita, l'imputato ha reso per converso plausibile che la fattura n. __________ del 10 marzo 1999 (doc. 2 allegato all'act. C3) è stata intestata alla __________ dai denuncianti – a sua insaputa – nell'ambito della suddivisione fra i soci di attivi e passivi societari (cfr. anche act. C29, verbale del 29 maggio 2000, pag. 3 nel mezzo), che tale modo di procedere è stato adottato per altri oneri in origine a carico della __________ (cfr. act. C28, deposizione di __________ __________ __________ del 28 settembre 2000, pag. 2 nel mezzo), che l'accusato non ha né firmato né visto la fattura in rassegna prima dell'avvio del procedimento penale e che egli ha addebitato la spesa alla parte civile – in ultima analisi – credendo in buona fede trattarsi di merce destinata (e poi effettivamente pertoccata) alla __________. Persistendo un ragionevole dubbio sulla commissione del reato, l'accusato deve di conseguenza essere prosciolto da questo capo d'imputazione.

                                 5.     Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, l'oggettiva gravità del reato commesso dall'imputato per avere intenzionalmente falsificato la firma di un'impiegata in calce a una ricevuta di stipendio allo scopo di estinguere le di lei pretese nei confronti del datore di lavoro.      D'altra parte va tenuto conto del proscioglimento dell'imputato dall'accusa di appropriazione indebita, così come del tempo trascorso dai fatti, dell'assenza di un fine di lucro personale e della condotta per il resto incensurata dell'imputato. Tutto ben ponderato si giustifica, in definitiva, di ridurre la pena proposta dal Procuratore pubblico a 5 giorni di detenzione. Sanzione, questa, che potrebbe per certi versi apparire finanche mite, ove si consideri il tentativo messo in atto dall'imputato al dibattimento, per la prima volta, di congegnare un inesistente consenso della denunciante alla falsificazione della ricevuta di salario. Sono d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, contenendo il periodo di prova nel minimo legale di 2 anni. Gli oneri processuali sono a carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

                                 6.     Il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di appropriazione indebita osta al giudizio sulle pretese civili della __________ __________ __________ __________ (art. 272 CPP), la cui radiazione dal Registro di commercio priva del resto la ditta – riservata un'eventuale futura reiscrizione ai fini processuali – della capacità di parte. Quanto alla pretesa di fr. 2957.– formulata da __________ __________ con lettera del 19 febbraio 2004, la richiesta esula dal quadro dell'opposizione interposta dall'accusato al decreto d'accusa e deve perciò essere rinviata – per quanto eventualmente ancora scoperto dopo la lite già conclusa dinanzi al Pretore del Distretto di __________ (cfr. verbale d'interrogatorio di __________ __________ del 24 maggio 2000, nel fascicolo D, pag. 3 verso l'alto) – al foro civile.

Per questi motivi,               visti gli art. 18, 36, 41, 63, 138 n. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara                           __________ __________

                                        autore colpevole di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa __________ del 12 novembre 2001, l'importo indicato al punto 2 di fr. 3050.– dovendo essere rettificato in "circa fr. 3000.–";

proscioglie                       __________ __________

                                        dall'accusa di appropriazione indebita per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna                         __________

                                        1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–;

rinvia                               __________ __________ al foro civile per eventuali pretese;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

                                        la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di _ACCU0:

                                        fr.                      600.–          tassa di giustizia

                                        fr.                      100.–          spese giudiziarie

                                        fr.                     700.–          totale

10.2002.30 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2002.30 — Swissrulings