Incarto n. 10.2002.252/AMM DAC 104/2002
Bellinzona 21 aprile 2004
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ ___________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max. 2.57 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a __________ il 28 settembre 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2002 del ___________ che propone la condanna:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 1000.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 febbraio 2002;
indetto il dibattimento 21 aprile 2004, cui sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________ __________;
sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato, messo in stato di totale irresponsabilità da terzi che lo hanno prima drogato e poi fatto ubriacare al fine di rubargli il borsetto con gli incassi dell'esercizio pubblico;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con lettera del 22 aprile 2004 il difensore ha presentato per conto dell'imputato dichiarazione di ricorso e ha chiesto pertanto la motivazione scritta della sentenza.
Ritenuto in fatto:
A. __________ __________, cittadino italiano nato a __________ il __________ 1945, è stato rinvenuto privo di conoscenza dal custode del palazzo di casa sua, la sera di venerdì 28 settembre 2001, seduto al posto di guida della propria vettura (una __________ __________ targata __________) nel parcheggio privato dell'immobile. Trasportato all'Ospedale regionale di __________, egli è rimasto incosciente fino alle ore 7.00 del giorno successivo. Dall'analisi del sangue prelevato all'1.30 del 29 settembre 2001 è emerso che __________ __________ versava in stato di ubriachezza (tasso di alcolemia min. 2.33 - max. 2.57 grammi per mille: cfr. referto 29 settembre 2001 del Laboratorio __________ allegato al rapporto di polizia act. 1). Un esame tossicologico del medesimo campione di sangue ha permesso inoltre di rilevare la presenza di __________, uno psicofarmaco antidepressivo prescritto all'interessato, ma non di sostanze stupefacenti (referto tossicologico del 22 novembre 2001 allegato all'act. 6). Un esame delle urine prelevate subito dopo il risveglio ha sortito invece esito positivo al Tetraidrocannabinolo (rapporto del laboratorio chimico dell'Ospedale regionale di __________ allegato all'act. 6).
B. Interrogato dalla polizia il 29 settembre 2001 alle ore 21.11, __________ __________ ha dichiarato quanto segue (verbale d'interrogatorio allegato al rapporto di segnalazione act. 1):
Ieri mattina partivo da casa a bordo della mia vettura, verso le ore 0745 e mi recavo presso l'Osteria __________, via __________ ad __________ onde prendere servizio come cameriere. Qui restavo fino alle ore 1430, e la mia attività si è suddivisa in alcune commissioni per il bar e la tipica attività da cameriere.
Al termine, ossia alle 1430 tornavo al mio domicilio per riposare. Alle ore 1720 ca. uscivo nuovamente onde recarmi presso lo studio medico del dott. __________r, p.zza __________ a __________ in quanto avevo un appuntamento essendo da lui in cura per motivi depressivi.
Lasciavo questo luogo all'incirca verso le 1820 e mi portavo nuovamente sul posto di lavoro.
Qui prestavo quindi servizio fino alle ore 2300 circa. Da questo momento in poi non ricordo più cosa mi sia accaduto. So solo che questa mattina alle ore 0700 mi svegliavo al pronto soccorso dell'ospedale la __________ di __________.
D1: Si ricorda che genere di cibo ha ingerito ieri e a che ora?
R1: Ho mangiato un quarto di pollo accompagnato da acqua minerale.
D2: Si ricorda se alle volte, nel corso della giornata, dalla mattina alle 0745 alle ore 1820 ha sorbito bevande alcoliche?
R2: In questa fascia oraria, ricordo di aver bevuto un birrino da 2 dl verso le ore 1430 presso il __________ di __________, luogo nel quale mi ero recato per una commissione.
D3: Ha detto di essere in cura medica per motivi depressivi? Che genere di medicamenti prende, sa il nome?
R3: I nomi non li so, però ingerisco 2 pastiglie sul mezzogiorno tra cui una piccola pastiglia per la regolazione del battito cardiaco, essendo un po' tachicardico e la sera una terza pastiglia (Ludiomil) che è un antidepressivo.
D4: Durante la sera, ossia quando ha nuovamente preso servizio fino alle 2300 ca., si ricorda se ha ingerito ulteriori bevande alcoliche?
R4: Sì nel corso della sera avrò ingerito all'incirca 3 birrini.
L'agente interrogante mi informa che venivo trovato presso il mio domicilio, seduto in auto, praticamente incosciente. Ad allarmare l'autolettiga di __________ è stato il sig. __________ (custode) che ha notato il mio stato di malore.
Da parte mia non so veramente cosa dire. Non riesco a spiegarmi cosa sia successo, infatti, come già detto, non ricordo più nulla dal termine del lavoro fino a questa mattina alle ore 0700.
Inoltre non mi spiego come abbia potuto arrivare fino al mio domicilio in questo stato.
Ho assunto informazioni sul posto di lavoro e mi hanno riferito che ho lasciato il luogo dopo aver effettuato le pulizie e aver lasciato tutto in ordine.
Io, non ricorso di averle fatte le pulizie. Ho come un "black out" di all'incirca 8 ore.
D5: Non è che alle volte, ieri presso lo studio medico le è stato somministrato un ulteriore medicamento?
R5: No, ricordo che abbiam solo chiacchierato e che lo stesso mi invitava addirittura ad abolire una delle due pastiglie che ingerisco sul mezzogiorno, poiché mi aveva trovato in buono stato […].
C. In esito alle indagini esperite, con decreto d'accusa del 6 febbraio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per avere "condotto l'autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max. 2.57 grammi per mille)". In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'imputato a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 1000.–, così come al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–.
__________ __________ ha introdotto il 7 febbraio 2002 opposizione al decreto d'accusa.
Considerato in diritto:
1. L'art. 91 cpv. 1 LCS reprime con la detenzione o con la multa chiunque, in stato di ebrietà, conduce un veicolo a motore. Secondo l’art. 55 cpv. 1 LCS il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette lo stato di ebrietà, indipendentemente da altre prove o dal grado individuale di sopportabilità dell’alcol. Facendo uso di questa facoltà, l’esecutivo federale ha stabilito all’art. 2 cpv. 2 ONC che l’inabilità alla guida per ebrietà è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0,8 g per mille o più oppure ha nell’organismo una quantità d’alcol che determina un siffatto tasso alcolemico. Un'eventuale irresponsabilità dovuta all'alcol (art. 10 CP) va altresì considerata solo se l'imputato non si sia posto in tale stato sapendo – o dovendo quanto meno supporre, dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze – ch'egli si sarebbe poi messo alla guida di un veicolo (art. 12 CP; cfr. anche DTF 117 IV 292 con riferimenti).
2. Il Procuratore pubblico rimprovera all'accusato di avere condotto "l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2.33 - max. 2.57 grammi per mille)". L'imputato, dal canto suo, non contesta l'adempimento oggettivo della fattispecie evocata nel decreto d'accusa. Si duole nondimeno di essere stato posto in stato di totale irresponsabilità da membri di una troupe di africani avventori dell'esercizio pubblico in cui egli lavorava come cameriere, i quali lo avrebbero prima drogato – mediante una sigaretta contenente hascisc – e poi fatto ubriacare allo scopo di rubargli il borsetto con gli incassi della giornata. Donde la postulata assoluzione a norma dell'art. 10 CP, l'imputato essendosi messo alla guida del proprio veicolo in stato di totale irresponsabilità imputabile al comportamento delittuoso di terzi.
a) Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 paragrafo 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone tuttavia che l'apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento: semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è invece disatteso quando il giudice avrebbe dovuto, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, nutrire dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 41 consid. 2a, 124 IV 88 consid. 2a, 120 Ia 38 consid. 2d).
b) In concreto la difesa sottolinea anzitutto, a sostegno della sua tesi, la presenza nell'esercizio pubblico dell'evocata troupe di africani da cui l'imputato avrebbe accettato una sigaretta "truccata", così come la sparizione del borsetto contenente gli incassi dell'esercizio pubblico. La presenza della troupe di africani non costituisce tuttavia lontanamente un elemento atto a concludere che l'interessato sia stato drogato da costoro. Tanto meno se si pensa che tali avventori, esibitisi il 28 settembre 2001 nell'adiacente Teatro __________ di __________ (cfr. locandina allegata al verbale di dibattimento), erano finanche più facilmente rintracciabili – per il tramite degli organizzatori della stessa manifestazione – di altri avventori occasionali notoriamente presenti a fine settembre in un'osteria della località turistica. Quanto all'accettazione di una sigaretta da parte di membri della troupe, tale circostanza – anticipata dal difensore nella notifica di prove del 23 marzo 2004 (pag. 1 verso il basso) e allegata dall'imputato al dibattimento odierno – non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dall'interessato davanti alla polizia (cfr. interrogatori del 29 settembre 2001 e dell'11 dicembre 2001 allegati rispettivamente all'act. 1 e all'act. 6). Ciò, senza che il cambiamento di versione sia sorretto da ragioni plausibili. La nuova versione, addotta a più di due anni dai fatti, non è pertanto credibile. Né giova all'imputato prevalersi della scomparsa del borsetto con gli incassi della giornata – per altro neppure oggetto di denuncia – ove solo si consideri che esso può benissimo essere stato perso dall'accusato durante l'asserito vuoto di memoria, intenzionalmente nascosto o anche sottratto da terzi senza che a ciò debba essere ricondotto lo stato alterato del prevenuto. Del resto lo stesso difensore, prendendo posizione su una lettera 16 gennaio 2002 del Procuratore pubblico (act. 7), ha rilevato come "le indagini sinora esperite non escludono la mia tesi anche se – evidentemente – non la convalidano" (act. 8, pag. 2 terzultimo paragrafo). E l'istruttoria dibattimentale nulla ha mutato al riguardo.
c) La difesa insiste altresì nell'evocare la presenza di Tetraidrocannabinolo nelle urine dell'imputato. Se non che, il raffronto fra l'analisi del sangue e quella delle urine induce a ritenere il quantitativo di stupefacente irrisorio (cfr. act. 6, pag. 2 in fondo "nel sangue, se le quantità di stupefacente sono minime, tale sostanza non viene rilevata. Questo calcolo è molto più attendibile su di un campione di urine, dove anche minime quantità vengono rilevate"). Esso non risulta dunque suscettibile di alterare in modo significativo lo stato psicofisico dell'accusato. O, se non altro, risulta esserlo in misura senz'altro inferiore dei 6 dl di birra che l'interessato ha riconosciuto aver sorbito durante il suo servizio serale (cfr. verbale del 29 settembre 2001 allegato all'act. 1, pag. 2 verso l'alto), bevanda combinata per di più con l'antidepressivo assunto la stessa sera (verbale citato, loc. cit.; cfr. anche, sulle conseguenze dell'assunzione combinata, la deposizione 14 dicembre 2001 del medico curante __________ __________ allegata all'act. 6, pag. 2 verso il basso: "Clinicamente posso dire che senza ombra di dubbio, l'alcool potenzializza l'effetto del farmaco sullo stato vigile"). Il tutto, per una persona nemmeno abituata a consumare alcolici (interrogatorio dibattimentale dell'accusato; cfr. anche l'evocata deposizione del medico curante, loc. cit., e la lettera del 15 febbraio 2002 allegata al verbale di dibattimento, pag. 1 in basso: "Meneganti non ha mai fatto uso di alcolici in tutta la sua vita").
d) Non si vede per il resto come l'accusato possa ragionevolmente adombrare, come ha fatto all'udienza, possibili equivoci, incomprensioni o sviste nella verbalizzazione di una circostanza essenziale quale la quantità di alcol volontariamente ingerita la sera in questione. Né soccorre all'imputato evocare al riguardo la deposizione della datrice di lavoro, ove solo si consideri che la testimone ha lasciato l'esercizio pubblico quella sera verso le 21.30 (deposizione del 22 dicembre 2001 allegata all'act. 6, pag. 2 in alto) e non è pertanto in grado di dire che cosa sia successo dopo di allora. Determinante appare invece, come si è detto, la versione originaria dell'imputato resa davanti all'autorità inquirente, credibile poiché spontanea, di aver coscientemente bevuto la sera del 28 settembre 2001, durante il servizio, "all'incirca 3 birrini" (verbale del 29 settembre 2001 allegato all'act. 1, pag. 2 verso l'alto).
3. Da una valutazione globale degli atti istruttori, questo giudice non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio sulle responsabilità del prevenuto nella commissione del reato evocato nel decreto d'accusa: egli non è stato per vero drogato e poi ubriacato da terzi, ma ha imprudentemente sorbito bevande alcoliche conscio di non esservi abituato e di assumere medicamenti, così come di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo. Egli si è così messo gradualmente, da sé solo, in uno stato di irresponsabilità tale da non essere più in grado di gestire la situazione, continuando dipoi a ingerire alcolici fino a raggiungere il tasso riscontrato nel sangue dal laboratorio bioanalitico (referto 29 settembre 2001 allegato all'act. 1) e mettendosi per finire alla guida della sua automobile. I requisiti cui l'art. 91 cpv. 1 LCS subordina il reato di circolazione in stato d'ebrietà risultano dunque adempiuti, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
4. Ma anche volendo dar credito, per avventura, alla tesi difensiva di un intervento altrui, l'imputato – consapevole di doversi poi mettere alla guida del proprio veicolo per tornare a casa – avrebbe senz'altro dovuto prestare una maggior attenzione e rifiutare sigarette da sconosciuti, sul cui contenuto nulla gli sarebbe stato dato in ogni caso di sapere. L'eventuale agire delittuoso di terzi non sarebbe in altri termini suscettibile – comunque sia – di relegare in secondo piano le responsabilità dell'imputato nella commissione, per imprudenza, del reato di guida in stato d'ebrietà. Giovi infatti ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (da ultimo: DTF inedita __________del __________ 2003, consid. 3.3). Anche sotto punto di vista, le doglianze dell'imputato si rivelano pertanto destinate all'insuccesso.
5. Quanto alla commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. In concreto occorre considerare, da un lato, la grave colpa dell'imputato per essersi imprudentemente messo in stato di irresponsabilità conscio di dovere poi tornare a casa alla guida del proprio veicolo, e il rischio che ciò ha comportato per l'incolumità sua e degli altri utenti della strada. Per altro verso occorre tener conto dell'assenza di precedenti penali, dello stato di depressione in cui versava l'imputato al momento dei fatti, così come della condotta irreprensibile da lui successivamente tenuta. La multa deve altresì essere adeguata alle precarie condizioni finanziarie dell'imputato, attualmente in malattia e nell'attesa di una decisione dell'ufficio AI. Tutto ben ponderato, si giustifica in definitiva di confermare la pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico, di dimezzare la multa e di addebitare al condannato gli oneri processuali. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CP per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Il periodo di prova di tre anni proposto dal Procuratore pubblico risulta anch'esso appropriato alle circostanze del caso concreto.
Per questi motivi,
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2002;
condanna ___________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla multa di fr. 500.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione della circolazione, __________ (__________),
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ___________:
fr. 500.– multa
fr. 550.– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1400.– totale