Incarto n. 10.2002.23/AMM
Bellinzona 30 marzo 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________ (difeso dall'avv______________________________)
accusato di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere entrato illegalmente in Svizzera privo del necessario visto d'entrata, senza passare da un valico ufficiale e avervi soggiornato dal 3 luglio 2001 al 3 settembre 2002;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti a __________ e __________ __________ nel periodo 3.7.2001/3.9.2002;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________ 2002 del Franco _AINQ1 che propone la condanna:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni da espiare,
3. al pagamento della tassa di giustizia fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 6 settembre 2002;
indetto il dibattimento 30 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________ __________;
richiamata la decisione dell'accusato al dibattimento di limitare l'opposizione al dispositivo sulla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;
sentito il difensore, il quale sottolinea che l'imputato è venuto in Svizzera per studiare e non per delinquere, che egli è incensurato, che egli si è autodenunciato, che si è perfettamente integrato nella realtà romanda, dove vive con la moglie svizzera e studia; ravvisa pertanto un caso di poca entità, chiede l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento e conclude perché si prescinda dalla pena accessoria dell'espulsione o quanto meno – in subordine – perché tale pena venga posta al beneficio della sospensione condizionale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se all'imputato deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e, se sì, per quale durata;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
soprassiede alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;
rinuncia al prelievo di oneri dell'attuale giudizio;
I dispositivi per i quali è stata ritirata l'opposizione,
ossia: "la condanna di __________ __________:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–."
sono esecutivi e il periodo di prova decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 4 settembre 2002.
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: