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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.03.2004 10.2002.23

March 30, 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·551 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.23/AMM  

Bellinzona 30 marzo 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per giudicare

__________  __________ (difeso dall'avv______________________________)  

accusato di                        violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per essere entrato illegalmente in Svizzera privo del necessario visto d'entrata, senza passare da un valico ufficiale e avervi soggiornato dal 3 luglio 2001 al 3 settembre 2002;

                                        reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

fatti avvenuti                       a __________ e __________ __________ nel periodo 3.7.2001/3.9.2002;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________ 2002 del Franco _AINQ1  che propone la condanna:

                                        1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni da espiare,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 6 settembre 2002;

indetto                               il dibattimento 30 marzo 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________ __________;

richiamata                         la decisione dell'accusato al dibattimento di limitare l'opposizione al dispositivo sulla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;

sentito                               il difensore, il quale sottolinea che l'imputato è venuto in Svizzera per studiare e non per delinquere, che egli è incensurato, che egli si è autodenunciato, che si è perfettamente integrato nella realtà romanda, dove vive con la moglie svizzera e studia; ravvisa pertanto un caso di poca entità, chiede l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento e conclude perché si prescinda dalla pena accessoria dell'espulsione o quanto meno – in subordine – perché tale pena venga posta al beneficio della sospensione condizionale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  se all'imputato deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero e, se sì, per quale durata;

                                    2.  in caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se dev'essere concessa la sospensione condizionale della  pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;

                                    3.  il giudizio sugli oneri processuali;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

soprassiede                      alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;

rinuncia                           al prelievo di oneri dell'attuale giudizio;

I dispositivi per i quali è stata ritirata l'opposizione,

ossia:                               "la condanna di __________ __________:

                                         1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                             Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–."

sono esecutivi e il periodo di prova decorre dall'intimazione del decreto d'accusa avvenuta il 4 settembre 2002.

Intimazione a:

      – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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