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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.11.2003 10.2002.209

November 12, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·646 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.209/AMM DAC 843/2001

Bellinzona 12 novembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ 1978, cittadino jugoslavo, domiciliato a __________, via __________ __________, celibe, cameriere (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        atti sessuali con fanciulli,

                                        per avere, il 2 agosto 1999, nel corso del pomeriggio, a __________ nel proprio appartamento, compiuto un atto sessuale con la minorenne __________ (1984), consenziente, in particolare per essersi congiunto carnalmente con la giovane sapendo o dovendo sapere che la stessa non aveva ancora compiuto 16 anni;

                                        reato previsto dall'art. 187 n. 1 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–.

e inoltre                             3. Rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di risarcimento.

vista                                  l’opposizione parziale al decreto d’accusa – limitata alle pretese di risarcimento – interposta dalla parte civile il 15 ottobre 2001;

limitato                              il procedimento all'esame di siffatte pretese;

indetto                               il dibattimento 12 novembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato con il difensore e l'avv. __________ __________ per la parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                          –   il legale di parte civile, il quale postula l'accoglimento integrale dell'istanza del 13 settembre 2001 (act. 11) con l'aggiornamento spese al 12 novembre 2003 prodotto al dibattimento, per complessivi fr. 9556.75 di cui fr. 8556.75 per spese legali e fr. 1000.– per torto morale;

                                    –   il difensore, il quale ribadisce le considerazioni espresse nel memoriale del 24 settembre 2001 act. 13; egli è tutt'al più disposto a riconoscere fr. 500.– a titolo di riparazione morale e fr. 2000.– a titolo di rifusione delle spese legali;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se devono essere accolte le pretese di parte civile.

                                    2.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;

visti                                   gli art. 187 cpv. 1 n. 1 CP; 9 cpv. 1 LAV; 9 segg., 94, 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

condanna                         __________ __________

                                        1.  al versamento alla parte civile di fr. 500.– a titolo di riparazione morale,

                                        2.  al versamento alla parte civile di fr. 2000.– a titolo di rifusione delle spese legali, riservata la facoltà per la parte civile di far valere ulteriori spese legali nei confronti dello Stato in base alla decisione del GIAR del __________dicembre 1999 (inc. n. __________.__________.__________),

soprassiede                      al prelievo di tasse o spese dell'attuale giudizio e all'assegnazione di ripetibili.

I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione,

ossia:                               "la condanna di __________ __________:

                                        1.  Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–."

sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa del 27 settembre 2001.

Intimazione a:

– __________ __________, per il tramite dell'avv. __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, __________, – __________., per il tramite dell'avv. __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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