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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.06.2003 10.2002.142

June 2, 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·454 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2002.142/AMM DAP 1326/2001

Bellinzona 2 giugno 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________ __________, di __________ ed __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1969, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________ __________, via __________ __________, celibe, impiegato di commercio (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        esercizio abusivo della professione di fiduciario, art. 19 LFID

                                         per avere, a __________, dal febbraio 1999 al maggio 2001, ininterrottamente, nella sua qualità di amministratore unico della __________ __________, __________, esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario, così come definita dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario, per conto e/o nell'interesse di circa una trentina di clienti;

perseguito                          con decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                       1.  alla multa di fr. 5000.–,

                                       2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

vista                                 l'opposizione interposta dall'accusato il 3 luglio 2001;

considerato                     che il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione di diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;

                                       che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni;

                                       che secondo l'art. 2 del citato decreto gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione;

                                       che in concreto il reato è cessato, stando al decreto di accusa, nel mese di maggio 2001;

                                       che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta nel mese di maggio 2003;

                                       che l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);

visti                                  gli art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 9 segg. e 273 segg. CPP;

pronuncia:               1.     __________ __________ __________ è prosciolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di fiduciario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________

                                2.     La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________ __________,

– avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico __________ ____________________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del GIAR, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.