Incarto n. 10.2002.124/AMM DAP 696/2002
Bellinzona 10 giugno 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ 1966, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________ __________, nubile, economista (difesa dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzata, ripetutamente acquistato per il tramite di terzi un quantitativo imprecisato di cocaina destinato al suo consumo personale;
fatti avvenuti a __________ fra il mese di gennaio e l'8 giugno 2001;
reato previsto dall'art. 19a n. 1 LS;
perseguita con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusata:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto da espiare,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l'opposizione interposta dall'accusata il 22 marzo 2002;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;
che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescriveva in un anno;
che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
che in concreto l'eventuale reato è cessato, stando al decreto d'accusa, l'8 giugno 2001;
che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia l'8 giugno 2003;
che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________ /__________ del __________ 2002, consid. 3.4);
per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________ __________ è prosciolta dall'accusa di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002.
2. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
__________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.