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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 29.09.2009 INC.2009.17004

September 29, 2009·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·1,991 words·~10 min·8

Summary

Proroga del carcere preventivo. Pericoli di recidiva

Full text

Incarto n. INC.2009.17004

Lugano 29 settembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

            sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 16/17 settembre 2009 dal

Procuratore pubblico Nicola Respini, MP Lugano    

nei confronti di    

__________ patr. dall’avv. __________________  

viste le osservazioni della difesa 21 settembre 2009;

visto l'incarto MP ____________________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il ___, su ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP e 191 CP) per avere (secondo l’accusa): “a __________, nel periodo__________, in un numero imprecisato di occasioni, commesso, indotto o coinvolto in atti sessuali il figlio __________. (nato nel __________), nonché conoscendone e sfruttandone lo stato, essersi congiunto carnalmente con lui o compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altro atto sessuale con suo figlio __________”. Il ______ il PP ha promosso l’accusa a __________ per i medesimi reati, chiedendo contestualmente a questo giudice la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione (“la necessità di chiarire quanto da lui commesso ai danni del suo figlio __________ (nato il __________), come pure verosimilmente anche ai danni di sua figlia __________ (nata il __________), mendiante ulteriori interrogatori dell’accusato nonché l’audizione dei due minorenni e di familiari, docenti e persone che si sono occupate di loro. Sarà pure necessario esperire accertamenti medici sui due minorenni al fine di stabilire se essi abbiano subito delle lesioni anali e altro. Occorrerà inoltre analizzare tutto il materiale di carattere pornografico sequestrato sui numerosi supporti informatici rinvenuti a casa dell’accusato”), pericolo di collusione (“nei confronti in primo luogo di sua moglie e dei suoi figli, in particolare di __________, che ha molta paura del padre, come risulta dall’allegata videoregistrazione dell’audizione del__________. Vi è inoltre il pericolo che egli possa influenzare le dichiarazioni di familiari e conoscenti”) e pericolo di recidiva (“ritenuto che l’accusato, come risulta dall’allegato rapporto d’inchiesta del __________ è già stato oggetto di un procedimento penale per titolo di pornografia ed in quel caso gli era stato sequestrato materiale sia pedopornografico che di pornografia violenta”), (cfr. Inc. GIAR 170.2009.1, doc. 1).

2.

Il __________ l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice stante l'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, dei bisogni dell’istruzione, del pericolo di collusione/inquinamento delle prove e del pericolo di recidiva (Inc. GIAR 170.2009.1, doc. 4).

3.

__________ sin dall’inizio dell'inchiesta ha ammesso parte delle proprie responsabilità (in particolare di avere masturbato il figlioletto sino ad ___ __________). Successivamente, sia davanti alla Polizia che al PP, egli ha ammesso di avere compiuto, in oltre 100 occasioni, atti di natura sessuale con i suoi due figli __________ e __________ nel periodo da __________ e, successivamente, da __________Il 4 giugno 2009 gli è stata estesa l’accusa anche per il reato di pornografia, per fatti emersi in una precedente inchiesta aperta in ___ __________.

L'inchiesta, a dire dell'autorità inquirente, si trova nella sua fase conclusiva, attendendo ancora il PP un rapporto di complemento della Polizia giudiziaria che sta visionando ed esaminando la copiosa documentazione fotografica (immagini e filmati) contenuta nel computer dell’accusato. Tale rapporto dovrebbe essere pronto per fine settembre, dopo di che, a dipendenza dell’esito di questo atto istruttorio, l’accusato dovrà eventualmente ancora essere interrogato. Successivamente si dovrà procedere con il deposito degli atti.

4.

Approssimandosi il termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al 1° novembre 2009 compreso (Inc. GIAR 170.2009.4, doc. 1). La richiesta è motivata con la perdurante presenza delle condizioni di legge per il mantenimento della misura cautelare (seri e concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva e rispetto del principio di proporzionalità, alla luce del rischio di pena in caso di condanna), con il formale impegno del magistrato a chiudere senza esitazione l’inchiesta qualora i summenzionati atti istruttori potessero concludersi celermente e non fossero chiesti complementi istruttori.

5.

La difesa, con osservazioni del 21 settembre 2009, ha comunicato che l’accusato non si oppone alla proroga richiesta dal PP.

6.

L’istanza di proroga, presentata dall'autorità competente, entro un termine ragionevole (con tempo sufficiente alla presentazione delle osservazioni difensive e alla decisione di questo ufficio) per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile in ordine.

7.

I principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed alla difesa, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio anche se non contestata dalla difesa (cfr, Osservazioni,21 settembre 2009), pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato - e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per dare per acquisiti i seri e concreti indizi di colpevolezza relativi alle accuse mosse dal PP all’accusato.

__________ ha in particolare ammesso di avere iniziato a toccare sessualmente il figlio __________ quando quest’ultimo aveva l’età di sei mesi, continuando sino a circa una settimana prima del __________ (quando l’accusato era stato interrogato dalla Polizia in quanto sospettato di avere scaricato materiale pedopornografico in rete); egli ha dichiarato di avere in quel periodo più volte (almeno una cinquantina) masturbato il bambino mentre gli cambiava i pannolini e, in simili occasioni, di avergli pure infilato il proprio dito mignolo nell’ano. __________ ha ammesso di avere compiuto tali atti al fine di procurarsi piacere sessuale.

L’accusato ha poi ammesso di avere iniziato a toccare sessualmente anche la figlia __________ a partire da __________ e quando la bimba aveva poco più di un anno d’età, proseguendo sino a __________. Egli ha ammesso di averle toccato più volte la vagina, di averla masturbata e di averle messo il dito mignolo nell’ano. __________ ha dichiarato di essersi comportato in questo modo con la bimba circa cinquanta volte (cfr. AI 38, verb. PP 7 maggio 2009, p. 4 e 5).

9.

Per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico atti a giustificare il perdurare della carcerazione preventiva il PP fa valere il pericolo di recidiva che, lo si ricorda, deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento alla perizia psichiatrica del dr. __________ (AI 66). La difesa, come detto, non si oppone alla proroga richiesta e nulla ha avuto da eccepire su questo punto.

Dagli atti emerge inequivocabilmente come sia concreto il pericolo di recidiva e quindi che __________ se posto in libertà provvisoria torni a commettere reati di natura sessuale su minori.

Il perito psichiatrico ha infatti concluso che, considerando il carattere persistente e predominante dei disturbi della preferenza sessuale dell’accusato, vi è il fondato pericolo che questi possa commettere nuovi reati connessi con la pedofilia. In particolare tale rischio sarebbe da mettere in relazione sia con le particolari caratteristiche della personalità dell’accusato – ovverosia il desiderio pedofilo – sia con le circostanze in cui sarebbero stati commessi i reati di cui è accusato, segnatamente il fatto di averli commessi approfittando dell’assenza di occhi indiscreti. Il perito psichiatrico ha inoltre concluso che la turba del comportamento sessuale dell’accusato è da considerarsi persistente e predominante (AI 66, p. 12, punto 3).

A ciò si aggiunga il relativamente lungo periodo in cui l’accusato, per sua stessa ammissione, avrebbe compiuto atti di natura sessuale sui figlioletti ancora in tenera età, nonché la frequenza del suo agire.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).

10.

Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e pericolo di recidiva, resta da determinare se la proroga richiesta (fino al 1° novembre 2009 compreso), sia rispettosa del principio di proporzionalità. Determinanti a tale proposito sono la detenzione sofferta, o eventualmente quella ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P. 194.2005; DTF 16.11.2004, 1P. 630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni).

In concreto la detenzione preventiva sin qui sofferta, e quella da soffrire in caso di concessione della proroga richiesta (breve ed adeguata per rapporto agli atti istruttori da esperire e cioè: terminare l’analisi del materiale informatico sequestrato all’accusato, precedere ad un eventuale suo ulteriore interrogatorio a dipendenza dell’esito di questa analisi e procedere con il deposito degli atti) è certamente ancora rispettosa del principio di proporzionalità per rapporto al rischio di pena in caso di condanna (sia in rapporto alle accuse mossegli, sia per rapporto a quanto ammesso).

L'inchiesta, inoltre, non presta il fianco ad alcuna considerazione negativa quo alla celerità, considerati l'entità e l'estensione temporale dei fatti oggetto d'inchiesta, nonché il coinvolgimento di due minori in tenera età. Infatti non sono presenti (né indicati) periodi di stallo ingiustificati (DTF 128 I 149).

11.

In conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza è integralmente accolta.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 191 e 197 cifra 3 e 3 bis CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.   L'istanza è accolta.

      §.  Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al 1° novembre 2009 (compreso).

2.   Non si prelevano tasse e spese.

3.   Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano,             entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.   Intimazione a:

                                                                                giudice Claudia Solcà

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