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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.06.2009 INC.2009.15904

June 25, 2009·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,948 words·~15 min·6

Summary

Istanza libertà provvisoria

Full text

Incarto n. INC.2009.15904

Lugano 25 giugno 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 16/17 giugno 2009 da

__________, detenuto c/o __________, __________ patr. dall’avv. __________, __________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 22/23 giugno 2009 dal

Procuratore pubblico Mario Branda

preso atto delle osservazioni 24 giugno 2009 della difesa;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 26 marzo 2009 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LStup - “siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, nel corso del 2007 a __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed altre imprecisate località, senza essere autorizzato, in correità con altre persone, preso parte direttamente oppure organizzato e fornito assistenza (reclutamento di corrieri, organizzato veicoli e conducenti, stabilito contatti ecc.) per almeno quattro trasporti di cocaina dal __________ verso la __________ (__________ e __________), rispettivamente dal __________ all__________” - e contravvenzione alla medesima legge (cfr. inc. GIAR 2009.15901, doc. 1).

L'arresto di __________ è stato confermato dal GIAR il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con i presunti correi ed eventuali testi, sia in relazione alla marijuana rinvenuta che al trasporto di cocaina, nonché pericolo di recidiva “perlomeno in attesa di conferma e/o rafforzamento degli indizi relativi alla cocaina” (Inc. GIAR 2009.15901, doc. 4).

Giova rilevare che nell’ambito della medesima inchiesta sono state arrestate diverse persone, non soltanto in __________ (__________, __________, __________ e __________), ma anche in __________ (__________) ed in __________ (__________, __________), mentre che altre persone a piede libero sono indagate (__________ e __________).

B.

Il 16 giugno 2009 __________, con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa, in maniera estremamente concisa, evidenzia che il recente trasferimento dell’accusato istante in regime ordinario dovrebbe significare che sono venute meno le esigenze istruttorie atte a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, tanto più che le versioni degli accusati non divergerebbero di molto o comunque in maniera tale da fondare la protrazione della carcerazione preventiva senza violare il principio di proporzionalità. La difesa, evidenzia infine che __________ “cosciente degli errori commessi e fermamente intenzionato a mettersi sulla retta via”, se messo in libertà provvisoria, rimarrà comunque a disposizione degli inquirenti.

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 22/23 giugno 2009, indicati i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittigli, segnatamente per infrazione aggravata alla LStup, evidenzia la sussistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva.

Da ultimo il Procuratore pubblico evidenzia che il mantenimento della carcerazione preventiva, tenuto conto della gravità delle accuse, sarebbe ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

Con osservazioni 24 giugno 2009, la difesa si riconferma nella primitiva istanza. Dopo aver censurato la tardività nell’invio dell’incarto da parte del Procuratore pubblico e constatata l’assenza di bisogni istruttori, la difesa contesta l’esistenza di un concreto pericolo di fuga - peraltro non ritenuto in sede di conferma dell’arresto e al quale si potrebbe comunque ovviare con l’adozione di misure sostitutive, quali il deposito dei documenti, quello di non lasciare la __________, l’obbligo di presentarsi in Polizia, il versamento di una cauzione di fr. 5'000.-- ,- e quello di recidiva, ritenuto che le condanne cui fa riferimento il magistrato inquirente non sono recenti e comunque i fatti oggetto del procedimento in corso si sono svolti nel corso del 2007. Da ultimo, evidenzia che, se messo in libertà provvisoria, __________, è intenzionato a sottoporsi ad un trattamento stazionario presso __________, con i cui responsabili vi è già stato un colloquio, e potrà immediatamente trovare un lavoro presso la società dello zio a __________.

In diritto

1.

L'istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 22 giugno 2009 (cfr. timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 23 giugno 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B., nonché GIAR 31.08.2007 inc. 2007.29303, decisione nota alla difesa alle cui considerazioni si rinvia).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade venerdì 26 giugno 2009 ex art. 20 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, come peraltro riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati per i reati ipotizzati in relazione ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In particolare dagli atti emerge che l’accusato istante ha:

reclutato __________ per il primo trasporto in __________ promettendo una ricompensa di 0.5-1 kg di cocaina, nonché ha presentato __________ a __________ (cfr. verb. __________ 13.03.2009 e __________ 12.05.2009);

accompagnato __________ in __________ in occasione del trasporto nel maggio 2007, rientrando però precedentemente a lui (cfr. verb. PP __________ 13.03.2009);

reclutato __________ per andare a __________ a prendere il gruppo proveniente dal __________ e portarlo in __________ (cfr. verb. __________ 15.05.2009);

si è recato a __________ a ricevere la comitiva dal __________ che trasportava 12 kg di cocaina in occasione del viaggio del maggio 2007 (cfr. verb. __________ 13.03.2009, __________ 12.03.2009 e __________ 2.04.2009);

ricevuto quale compenso un etto e mezzo di cocaina (cfr. verb. __________ 25.05.2009);

al rientro in Ticino ha pagato __________ con 50 gr. di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

ha detto a __________ che bisognava fare dei viaggi anche in __________ (cfr. verb. __________ 25.05.2009);

ha effettuato un viaggio ad __________ con la sua autovettura per la consegna di una valigia di cocaina, ha consegnato a __________ Euro 2'500.-che quest’ultimo, a sua volta, ha consegnato a __________, ricevendo quale compenso da __________ 1 etto di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

ha proposto a __________ di fungere da corriere per l’__________ (cfr. verb. __________ 2.04.2009);

ha partecipato ad un ulteriore trasporto di cocaina in __________ con __________ e __________ nel giugno 2007 ed al rientro ha consegnato a __________ altri gr. 150 di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

ha reclutato __________ per il terzo viaggio in __________ ed ha partecipato alla trasferta da __________ a __________ (cfr. verb. __________ 4.02.2009);

ha proposto a __________ di andare in __________ a prendere cocaina per Euro 8'000.-- (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

ha chiesto ad __________ la disponibilità a recarsi in __________ per eseguire un trasporto di cocaina (cfr. verb. __________ 27.08.2007);

tentato ripetutamente di contattare __________ tramite __________, che parla la lingua spagnola, per organizzare il trasporto di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

nell’estate 2007 ha detenuto presso il suo domicilio a __________ 20 kg di canapa e incarica __________ di farvi la guardia (cfr. verb. __________ 27.08.2007);

ha venduto circa 300 gr. di marijuana a __________ da dicembre 2006 a maggio 2007 e fatto vendere da quest’ultimo circa 100 gr. della medesima sostanza, nonché depositato presso lo stesso __________ 2 kg di marijuana (cfr. verb. __________ 9.07.2007);

per avere detenuto presso l’abitazione di __________ kg 5,8 di marijuana, sequestrati al momento del fermo, in merito ai quali ha dichiarato di aver cercato di piazzarne un po’ in giro per fare qualche soldo (verb. Pol 26.03.2009).

Da parte sua __________, dopo iniziali reticenze, ha in parte ammesso le proprie responsabilità (cfr. verb. PP 3.04.2009), seppure su alcuni punti le sue dichiarazioni non concordino con quelle dei correi.

La prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

4.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato, oltre che cittadino svizzero, è cittadino italiano ed in __________ risiedono i genitori ed i fratelli, con i quali mantiene, come peraltro da lui ammesso, contatti regolari e dove ancora spesso si reca (cfr. verb. PP 3.04.2009). Se è vero che al momento dell’arresto egli si trovava a __________ presso il domicilio dell’attuale compagna, va tuttavia rilevato che, per stessa ammissione dell'accusato, la convivenza risale al gennaio 2009 e che, comunque, vista la gravità dei fatti e la possibile pena in caso di condanna, il pericolo che __________, peraltro senza un’attività lavorativa in __________ (cfr. verb. Pol. 26.03.2009), se posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento, facendo rientro in __________, Paese dal quale non sarebbe estradabile e nel quale risiedono i suoi famigliari, peraltro abbienti, appare quindi sufficientemente concreto.

Non può entrare in considerazione l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, cioè il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino italiano, e neppure il versamento di una cauzione di fr. 5'000.--, che comunque, oltre a non apparire proporzionata alla gravità dei reati, non verrebbe versata dall’accusato e non permetterebbe di ovviare al pericolo di recidiva

Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di fuga non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è infatti sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).

5.

Essendo dato uno dei motivi di ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si potrebbe prescindere dall’esaminare se in casu sia pure dato un concreto pericolo di recidiva - che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

Occorre comunque ricordare che __________ è, come risulta dal casellario giudiziario italiano (AI 8.2), più volte condannato in __________ per reati collegati al traffico di stupefacenti. Da ultimo, in relazione ad un arresto per traffico di marijuana nel 2003 egli è stato condannato ad un anno e 4 mesi, cui si è aggiunta la revoca di una precedente pena: in totale, come da lui dichiarato nel corso del verb. PP 3.04.2009, egli ha scontato oltre 6 mesi in carcere ed 1 anno e mezzo in Comunità, dalla quale è uscito nell’agosto 2006. Ciò che comunque non ha avuto un effetto deterrente.

Se è vero che i viaggi in __________ risalgono al 2007, è altrettanto vero che al momento dell’arresto sono stati sequestrati al suo domicilio oltre 5 kg di marijuana, che per stessa ammissione dell’accusato, egli aveva in parte cercato di vendere.

In siffatte circostanze esiste il rischio che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa ricadere nella commissione di reati legati agli stupefacenti appare comunque sufficientemente concreto. I buoni intenti dell’accusato, alla luce dei suoi trascorsi, non appaiono tali da sovvertire tale conclusione.

Quo all’asserita disparità di trattamento con altro coaccusato nel frattempo scarcerato, giova rilevare che la situazione personale e processuale di quest’ultimo era comunque differente da quella di __________.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere preventivo sin qui sofferto (circa 3 mesi) appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla presumibile pena in caso di conferma delle accuse, rischio di pena che può certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto. Inoltre l’inchiesta in questo lasso di tempo è proseguita nel rispetto del principio di celerità - tenuto anche conto delle numerose persone coinvolte a vari livelli e delle ramificazioni con l’estero - non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Richiamato comunque l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). In proposito va rilevato che nel preavviso negativo il Procuratore pubblico non fa valere a sostegno del mantenimento della carcerazione preventiva l’esistenza di bisogni dell’inchiesta.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, e meglio gli art. 19a LStup, 19 LStup, 95ss e 280 ss CPP

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

                                                                                    giudice Ursula Züblin

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