Incarto n. INC.2008.63801
Lugano 16 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 4.12.2008 e completato il 23.2.2009 da
__________
contro
I’ordine di sequestro emanato il 30 settembre 2008 dal Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nell’ambito della procedura di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (9.3.2009);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- il 30 settembre 2008, a seguito di denuncia/querela presentata dalla __________, il Procuratore pubblico ha aperto un incarto penale nei confronti di __________ (cfr. mappetta rosa inc. MP __________) ed ha emanato: un ordine perquisizione e sequestro di due orologi momentaneamente presso la __________ (AI 2 e 5), un ordine di perquisizione domiciliare nei confronti di __________ (AI 3) e un ordine di traduzione forzata nei confronti dello stesso __________ (AI 4);
- con scritto del 4.12.2008 (doc. 1, inc. GIAR 638.2008.1) __________ ha reclamato contro l’ordine di sequestro in questione, asserendo di esserne venuto a conoscenza per caso in quanto non gli sarebbe stato notificato;
- contattato via e-mail per miglior comprensione (se del caso completazione, non essendo egli assistito da un legale) del suo reclamo, __________ ha comunicato di essere assente all’estero fino al 9 febbraio 2009, ragione per la quale la procedura di reclamo è stata sospesa (il 12.2.2009) e successivamente il reclamante è stato formalmente invitato a integrare il suo reclamo (doc. 2, 3, 4, inc. GIAR 638.2008.1);
- con scritto del 12 febbraio 2009, __________ precisa di non vedere “nessun motivo in base alla legge” per il sequestro dei due orologi asserendo, sostanzialmente, di aver effettuato gli acquisti in buona fede (doc. 5, inc. GIAR 638.2008.1);
- le osservazioni del magistrato inquirente (doc. 7, inc. GIAR 638.2008.1) rinviano, per il fondamento del sequestro, a quanto evidenziato in denuncia, precisando che (con riferimento agli elementi soggettivi dei reati prospettati) il denunciato/querelato non ha ancora potuto essere sentito causa assenza all’estero e pendenza della procedura di reclamo;
- richiesto di spiegazioni circa la non intimazione dell’ordine di sequestro all’interessato (indagato), l’assenza di rapporti d’esecuzione relativi agli ordini di perquisizione domiciliare e di traduzione forzata, il magistrato inquirente ha risposto asserendo da un lato che la non intimazione dell’ordine al reclamante non ne “dovrebbe inficiare la validità”, dall’altro che la polizia “non ha provveduto ancora alla perquisizione e all’interrogatorio”; aggiunge che nuovi ordini (analoghi) sono stati emessi il 12 marzo 2009, da eseguirsi il 17 marzo 2009 (doc. 9, inc. GIAR 638.2008.1);
- il reclamo non è stato intimato alla __________ il 24.2.2009, per osservazioni, perché della costituzione di parte civile si è avuta conoscenza solo a ricezione dell’incarto (annesso alle osservazioni PP); una notifica successiva (come postulato dal PP nello scritto 12.3.2009) è apparsa priva di utilità sia per quanto si dirà in seguito circa l’esito del reclamo, sia perché (alla luce del contenuto dell’incarto) non si vede cosa potrebbero aggiungere le osservazioni a quanto detto in sede di denuncia/querela; la presente verrà comunque intimata;
- l’indagato nell’inchiesta, nonché proprietario/possessore degli oggetti sequestrati, è certamente legittimato al reclamo contro il sequestro (o contro il mancato dissequestro);
- in merito alla problematica della notifica, questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
“Gli artt. 57 ss. prevedono possibilità per l’accusato di partecipare a tutti gli atti procedurali ed in particolare all’assunzione di prove, salvo contrarie esigenze d’inchiesta.
In linea più generale la notifica delle decisioni (con facoltà di ricorso) concerne pure il diritto di essere sentito, perlomeno laddove non è opportuno permettere alla persona in causa di esprimersi anticipatamente (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, no. 770; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 254).
Nella sentenza citata dal ricorrente (n.d.r.: 30.7.1997,705.1996.2) il GIAR, dopo aver accertato che un ordine di perquisizione e sequestro documentale (indirizzato ad una banca) non era stato notificato agli indagati, aveva affermato che
“Pro futuro ed in generale sarebbe e sarà buona cosa procedere regolarmente all’intimazione di tutte le decisioni formali del Procuratore pubblico, salvo contraria necessità d’inchiesta, …omissis… . Ciò vale quale corollario della conoscenza degli atti e dell’esercizio dei diritti di parte.”
La constatazione dell’omissione (con parziale accoglimento del reclamo) non aveva però condotto all’annullamento dell’ordine, anche perché gli interessati ne avevano avuto conoscenza ed avevano potuto interporre reclamo.
La mancata notifica alle parti deve essere valutata in virtù degli artt. 57 ss. CPP (accusato e sua difesa) e non degli artt. 157ss. CPP. L’assenza di notifica non comporta nullità automatica (de lege) dell’ordine.”
(GIAR 23 maggio 2001, 165.2001.1)
quindi, effettivamente la notifica all’indagato/proprietario non è condizione di validità del sequestro (art. 161 CPP), tuttavia l’omissione della notifica (se non dettata da validi motivi d’inchiesta: cfr. ad esempio art. 161 cpv. 7 CPP) potrebbe essere lesiva di altri diritti procedurali (diritto di essere sentito, artt. 57 cpv. 1 CPP, 58 CPP) e, comunque, permette l’inoltro del reclamo al momento in cui si è avuta conoscenza della decisione (art. 281 CPP);
- il sequestro é misura che intacca eccezionalmente i diritti individuali (protetti costituzionalmente) legittima unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre(rebbe) salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, tenuto conto anche del principio di proporzionalità e dell’esigenza (connessa) di costante verifica di fondatezza dei presupposti con sempre accresciuta esigenza probatoria approssimantesi alla verità materiale (CRP 1 ottobre 1991, 184/91);
- da quanto sopra discende che il reclamo contro un sequestro presentato settimane, quando non mesi, dopo la messa in opera del sequestro deve essere trattato (sostanzialmente) come una istanza di dissequestro la cui decisione deve dar conto di quanto accertato (e/o accertabile) nel periodo d’indagine trascorso (e dell’accresciuta esigenza probatoria che ne deriva), gli elementi presenti al momento del sequestro non essendo più (da soli) necessariamente sufficienti (CRP 7 dicembre 1993, 225/93; CRP 20 febbraio 2009, 60.2008.406, cons. 15 e 16; GIAR 16 marzo 2001, 528.2000.1, cons. 1; GIAR 14 maggio 2001, 378.2000.4, pagg. 10/11);
- nel caso in esame è evidente dall’incarto (e dalle stesse osservazioni del magistrato inquirente che rinviano per gli elementi a fondamento della misura alla denuncia/querela del 30 settembre 2008) che nessun ulteriore accertamento/approfondimento è stato effettuato, in particolare per quanto concerne gli elementi soggettivi (cfr. Osservazioni secondo paragrafo), ma non solo (cfr. quanto letteralmente indicato dagli artt. 155 CP, 61 e 62 LPM -Raccolta Sistematica 232.11 e 41 LDes -Raccolta Sistematica 232.12);
- i motivi indicati dal magistrato inquirente a giustificazione di tale situazione (di stallo dal 30.9.2008) non possono essere ritenuti sufficienti;
- da un lato sono estremamente pochi i casi in cui la procedura di reclamo (che, nel caso specifico ha visto trasmissione dell’incarto il 9.3.2009) ha quale effetto concreto quello di non permettere la prosecuzione dell’inchiesta (cfr. 196 e 197 CPP); dall’altro, nel caso specifico il reclamante ha sì comunicato una assenza dal __________ ma, per quanto noto a questo ufficio, da inizio dicembre 2008 e fino ad inizio febbraio 2009: non prima, né dopo;
- quanto al fatto che la polizia non abbia “provveduto ancora alla perquisizione e all’interrogatorio”, quindi all’esecuzione degli ordini emanati il 30 settembre 2008, non si vuole negare che si tratti di un problema serio (infatti l’impossibilità, se tale è, durante cinque mesi -o durante tre, deducendo i ca. due di assenza dell’indiziato- di dar seguito agli ordini, può avere conseguenze pesanti sul buon andamento dell’inchiesta, sulle relative decisioni di competenza del magistrato inquirente e, di riflesso, anche per quelle delle autorità di seconda istanza) che merita attenzione (e, per questo motivo, verrà segnalata al Procuratore generale per quanto di sua competenza ex artt. 68 cpv. 1 lett. a. e f., art. 69 LOG, ovviamente previa verifica se si tratti di una situazione casuale, dovuta a fattori contingenti, ovvero strutturali), tuttavia deve essere comunque sottolineato che, quale che sia il motivo dell’impedimento/ritardo, le conseguenze non possono essere sopportate dal reclamante (DTF 130 IV 54);
- quindi, e quale prima conclusione, sei mesi dalla sua messa in esecuzione (senza notifica all’interessato), il mantenimento del sequestro non può (più) giustificarsi con il solo riferimento agli elementi presenti il 30 settembre 2008 (e non ulteriormente approfonditi);
- in considerazione della concomitanza di questa decisione con la data d’esecuzione degli ordini emanati il 30 settembre 2008 (e all’uopo rinnovati) segnalata dal magistrato inquirente (17 marzo 2009), considerato pure il periodo di assenza dal __________ del reclamante (che ha contribuito, almeno per un certo periodo, a rallentare gli accertamenti) e ritenuto che il tempo trascorso non è ancora tale da far ritenere insostenibilità assoluta del sequestro, la sua levata (o annullamento se si preferisce) può essere subordinata all’emanazione, subito dopo gli accertamenti previsti, di nuova decisione (con debita e aggiornata motivazione) da parte del magistrato inquirente che confermi il sequestro, o rifiuti il dissequestro;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, si può pertanto concludere che il sequestro posto in essere il 30 settembre 2008 nei confronti di __________ decadrà qualora entro il 20 marzo 2009, il magistrato inquirente non provvederà ad emanare ed intimare alle parti una nuova decisione debitamente motivata;
- visto l’esito della presente, tasse e spese rimangono a carico dello Stato.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 155, 160 CP, 61, 62 LPM, 41 LDes, 1 ss., 58 ss, 161, 178 ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1. Il reclamo é evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza:
§. In assenza di nuova decisione debitamente motivata alla luce degli accertamenti ora in corso, da emanarsi entro il 20 marzo 2009 (compreso), il sequestro ordinato il 30 settembre 2008 contro __________ sarà considerato decaduto.
§§. In assenza di nuova decisione, la presente diventerà esecutiva trascorso il termine di ricorso.
2. La tassa di giustizia di FRS 300.- e le spese di FRS 80.-, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.
3. Contro la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice Edy Meli