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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 17.04.2009 INC.2008.52605

April 17, 2009·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,874 words·~24 min·6

Summary

Istanza di libertà provvisoria

Full text

Incarto n. INC.2008.52605

Lugano 17 aprile 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 7 aprile 2009 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 10/14 aprile 2009 dal   Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano

viste le osservazioni della difesa 15 aprile 2009;

visti gli incarti MP __________, __________ e __________;

ritenuto,

in fatto ed in diritto

che:

per quanto riguarda i fatti si può fare riferimento alla decisione 16 gennaio 2009 in materia di libertà provvisoria di questo giudice:

-         __________ è stato arrestato a __________ il 22 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008 del PP, poiché coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due aggressioni avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del __________ __________, ai danni di __________ in data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione ai danni di __________ e __________, commesse in correità con suo fratello __________ (arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il 19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori, confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti dell’aggressione (alcuni dei quali al momento dell’arresto dell’istante ancora a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________, nonché per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);

il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come a richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di collusione (nei confronti degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di recidiva (con riferimento a quanto menzionato dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto e visti i precedenti) (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);

sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento dell’istruzione formale, l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere assistito alle due aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza parteciparvi;

dal prosequio dell’inchiesta è poi emersa la partecipazione dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a verbale davanti al PP, tanto che in data 19 novembre 2008 è stata estesa l’accusa a __________ per titolo di ripetuto furto (reati commessi a __________ ed in altre località tra l’estate del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in correità con altre persone, tra cui __________ e tale __________ di __________) in quanto accusato di avere sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti tra cui giacche, videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da motociclista e almeno 40 paia di jeans;

il 21 novembre 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato il 14 novembre 2008 confermando l’esistenza di seri indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e grave e concreto pericolo di recidiva, rispettato il principio di proporzionalità (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008);

l’inchiesta è proseguita e il PP, nell’ambito di un verbale d’interrogatorio alla presenza della difesa, ha provveduto ad estendere nuovamente l’accusa nei confronti dell’accusato per infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LARM, minaccia e tentata rapina in danno della presunta vittima __________, furto d’uso, infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre, esclusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio e per l’aggressione, commessa in correità con il fratello __________ il 6 settembre 2008 in danno di __________;

agli atti emerge la presentazione di un’istanza di libertà provvisoria il 30 dicembre 2008 (identica a quella che ci occupa), ritirata senza particolari motivazioni il giorno stesso;

il 16 gennaio 2009 questo giudice ha respinto una seconda istanza di libertà provvisoria (terza se si considera quella del 30 dicembre 2008 incomprensibilmente ritirata dalla difesa) di __________ – che era stata presentata il 5/7 gennaio 2009 e che sostanzialmente ripeteva le argomentazioni espresse nella precedente istanza di libertà provvisoria – per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione e, soprattutto, grave e concreto pericolo di recidiva;

nel frattempo l’inchiesta è proseguita e il PP ha ulteriormente esteso l’accusa nei confronti dell’istante in data 21 febbraio 2009 (danneggiamento e violazione di domicilio, in relazione a due furti commessi il 30 agosto 2006 ai danni del night club __________ e il 14 giugno 2008 ai danni del __________ di __________, AI 45) e sono stati evasi gli atti istruttori indicati nel precedente preavviso negativo (tra cui l’audizione di alcuni testimoni); l’accusato è stato nuovamente interrogato dalla Polizia in relazione ad un’ulteriore querela per titolo di minaccia ai danni di __________;

il 3 marzo 2009 il PP ha ordinato il deposito degli atti (AI 47) con scadenza per il 20 marzo 2009 (il procedimento penale concerne anche __________, __________), termine che è stato prorogato di 15 giorni, e cioè sino al 3 aprile 2009, su richiesta della difesa dell’accusato; sono stati acquisiti agli atti alcuni complementi d’inchiesta mentre che è stata respinta, con decisione 7 aprile 2009, l’istanza di complementi istruttori (richiesta di ulteriore interrogatorio di un testimone) formulata da __________ e il PP ha dichiarato che procederà con la chiusura dell’istruzione formale a crescita in giudicato di tale decisione (con disgiunzione del procedimento penale contro __________ nel caso quest’ultimo dovesse impugnare la decisione di rifiuto del complemento istruttorio richiesto);

con l’istanza in discussione (Inc. GIAR 526.2008.5, doc. 2), e per il tramite del suo difensore, __________ chiede nuovamente di essere posto in libertà provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato la difesa afferma che con il deposito degli atti l’inchiesta sarebbe terminata ed egli non avrebbe più la possibilità di inquinare le prove essendo stato determinato con chiarezza lo svolgimento dei fatti; l’accusato avrebbe poi trovato un lavoro (con riferimento al contratto di lavoro stipulato con la __________ il 6 aprile 2009) il cui salario gli permetterà di far fronte alle spese quotidiane scongiurando il pericolo di recidiva; in via subordinata la difesa chiede l’adozione di misure sostitutive ai sensi dell’art 96 CP, individuate nella possibilità di recarsi al posto di lavoro durante il giorno e di rimanere al __________ durante la notte (nulla è stato proposto per i fine settimana); la difesa conclude osservando che il mantenimento della carcerazione preventiva avrebbe unicamente effetti persecutori;

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 10/14 aprile 2009 (Inc. GIAR 526.2008.5, doc. 1), con richiamo agli indizi di reato già evidenziati nelle precedenti procedure in materia di libertà provvisoria (GIAR 526.2008.3 e 526.2008.4 del 21 novembre 2008 rispettivamente del 16 gennaio 2009), osserva che dopo l’iniziale promozione dell’accusa per titolo di aggressione e lesioni semplici per i fatti del 19 ottobre 2008, l’inchiesta contro il qui istante è stata successivamente estesa ad altri reati sia a seguito di nuove risultanze d’inchiesta che per fatti precedenti all’arresto (per reati di furto, infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LF sulle armi, minaccia, tentata rapina, varie infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e nuovamente per aggressione per fatti del 6 settembre 2008; per i reati di danneggiamento, violazione di domicilio il 21 febbraio 2009, AI 45) ciò che non ha migliorato la situazione processuale dell’accusato; avendo poi esperito tutti gli atti istruttori ritenuti necessari il PP ha proceduto, il 3 marzo 2009, con il deposito degli atti (AI 47) affermando che il termine di scadenza originariamente previsto per il 20 marzo 2009 è stato prorogato sino al 3 aprile 2009 su richiesta del __________; a mente del PP sarebbe prossima la decisione di chiusura del procedimento penale; allo stadio attuale dell’inchiesta sussisterebbe quindi unicamente un grave e concreto pericolo di recidiva, come già indicato nei precedenti preavvisi negativi e nelle decisioni di questo giudice con cui sono state respinte le prime due istanza di libertà provvisoria del 21 novembre 2008 e del 16 gennaio 2009; per il PP non sarà il periodo di carcerazione preventiva subita sinora e neppure l’opportunità lavorativa offerta dalla __________ a trattenere l’accusato dal commettere altri reati: infatti la disponibilità a delinquere dell’accusato non sarebbe per nulla mutata in questo periodo; per quanto riguarda il contratto di lavoro lo stesso neppure indica che l’accusato opererà quale imbianchino inoltre, la datrice di lavoro non prevede questo tipo d’attività nel suo statuto sociale; stupisce il fatto che le parti abbiano sottoscritto il contratto di lavoro solo il 6 aprile scorso, prevedendo addirittura la data d’inizio per il giorno successivo, ben sapendo che __________ non avrebbe in ogni caso mai potuto rispettare quel termine, poiché ancora in detenzione; il PP ritiene che tale contratto di lavoro sia stato redatto pro forma e prodotto unicamente a sostegno dell’istanza di libertà provvisoria; per quanto concerne la scarcerazione degli altri accusati la stessa è avvenuta per la diversa situazione processuale e per la possibilità di escludere il pericolo di recidiva e in un caso per motivi di salute; rispettato il principio di proporzionalità vista la gravità degli addebiti e, del resto, non sembra che il patrocinatore si sia preoccupato molto di quest’aspetto quando ha chiesto la proroga del termine per il deposito degli atti;

la difesa, con osservazioni 15 aprile 2009, osserva che l’istante, ha un ottimo comportamento in carcere e si sarebbe sempre astenuto dal partecipare a diverbi o scontri tra detenuti all’interno della struttura carceraria, a dimostrazione di come egli sia cambiato in questo periodo; la difesa si dilunga poi ad analizzare, e contestare, gli indizi di reato in merito alla presunta rapina subita da __________, e ad altre querele sporte contro __________, che viene definito dal proprio difensore un capro espiatorio, e a contestare l’utilità di mezzi di prova ormai già acquisiti dal PP; contestato il pericolo di recidiva in base alla lunga carcerazione preventiva subita e al contratto di lavoro prodotto dalla difesa (che dovrebbe permettere all’accusato di percepire uno stipendio di CHF 3'800.- mensili); a dire della difesa __________ potrebbe di giorno essere controllato dai suoi superiori sul posto di lavoro e, se del caso, di notte rientrare al __________, scongiurando in tal modo anche un negato residuo di rischio di recidiva; contestate le critiche portate dal PP al contratto di lavoro: a dire del __________ la datrice di lavoro sarebbe un’impresa che si occupa “inoltre” della costruzione di immobili e tra i suoi dipendenti vi sarebbero “inoltre” muratori, piastrellisti, palchettisti e imbianchini; per quanto riguarda la data d’inizio del contratto la stessa sarebbe stata apposta, con l’accordo delle parti, a titolo indicativo, essendo i futuri datori di lavoro ben al corrente della situazione attuale di __________ e saprebbero che egli si recherà al lavoro non appena messo in libertà;

l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria; il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 7 aprile 2009, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni venerdì 10 aprile e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 10 aprile, per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale, martedì 14 aprile 2009, scade venerdì 17 aprile 2009, ex art. 20 cpv. 3 CPP;

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza si può far riferimento alle conclusioni cui era giunto questo giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008), conclusioni richiamate anche nella decisione del 16 gennaio 2009 (GIAR 526.2008.4):

“l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________ ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio cugino __________ e __________” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p. 3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ gli abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione li si sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per difendere __________, dicendo a __________ che __________ era un suo compaesano e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era __________ e che l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha partecipato colpendo con pugni __________. … Il giorno dopo o forse due giorni dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo perché avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________ mi ha informato che __________ era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e 5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________ ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________ che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________ p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto chiaramente che a picchiare erano __________ e altre persone “i primi quattro lo hanno menato di brutto”; e ancora che “__________é riuscito ad alzarsi e il __________ restava invece a terra. Quando __________ si è spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e ….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG 20.10.2008 di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________ (cfr. verb. PG 19.10.2008, p. 5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3); per quanto riguarda i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008 e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);”

ininfluenti a questo proposito le contestazioni di merito su alcune delle accuse formulate dal PP con le estensioni dell’accusa;

appare evidente che l’inchiesta, con il deposito atti e con la prossima decisione di chiusura, è ormai conclusa e l’unico motivo, per così dire classico, di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva è il rischio di recidiva;

anche per quanto riguarda il pericolo di recidiva si può far riferimento alle precedenti decisioni di questo giudice in materia di libertà provvisoria  (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008 e 526.2008.4 del 16 gennaio 2009):

“il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio 2008 per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto di prestazioni di lavoro del 14 ottobre 2003 per ripetuta contravvenzione alla LStup, è stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio e con decreto 16 maggio 2008 a una multa per furto, danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 e 2007 l’istante si accompagnava nell’attività criminale con alcune persone i cui nominativi emergono nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________ che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione incidente della circolazione del 2 settembre 2008 inc. MP __________, AI 2); il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto, unitamente al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato, minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno, preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere la possibilità di trovare un lavoro per averlo arrestato in occasioni di un’aggressione avvenuta presso le __________ questa primavera in concomitanza con la possibilità di un colloquio di lavoro (non documentato): nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato in precedenza (come risulta peraltro da un controllo presso il programma “movimento carceri”); l’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i futili motivi a monte del suo agire attualmente sotto inchiesta (a suo dire quando si trova immischiato in un’aggressione o è stato provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a tirare piccole sberle a conoscenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è successo con le due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________ sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprendere a commettere reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando, appena arrestato, non ha trovato di meglio da fare che minacciare l’agente della scientifica ed un agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al carcere giudiziario (cfr. AI 19);

nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad esempio in caso di accertata attività lavorativa);”

(GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008)

“sempre a proposito del rischio di recidiva si osserva che nulla è mutato dalla decisone del 21 novembre scorso nella situazione personale e processuale dell’accusato, se non per un aggravamento di quest’ultima; alle fattispecie al vaglio degli inquirenti in novembre si sono aggiunte ora quelle di cui all’estensione dell’accusa 16 dicembre 2008 del PP; a nulla valgono poi le asserzioni della difesa secondo cui l’attuale carcerazione preventiva impedirebbe all’accusato di trovare un lavoro perché i datori di lavoro contattati chiederebbero un incontro con __________: a parte il fatto che nessun documento che attesti tale asserzione (lettere dei datori di lavoro contattati o altro) è stato prodotto, si osserva che lo stesso __________ non sembra intenzionato più di tanto a cercarsi (o meglio a trovare) un’attività lavorativa, tanto che a verbale PP 16 dicembre 2008 ha bellamente dichiarato che “non ho mai chiesto ai miei genitori di poter lavorare con loro nell’impresa di pulizia perché non mi piace pulire i bagni. Mi rendo conto che i miei genitori fanno un lavoro pesante e che richiede sacrifici, ma da parte mia non ne ho mai fatti” (AI 31, p. 2);”

(526.2008.4 del 16 gennaio 2009)

l’istante sostiene ora di avere trovato un lavoro presso la società __________ in qualità di imbianchino e produce il contratto di lavoro sottoscritto a __________ il 6 aprile 2009; la difesa afferma che la data d’inizio dell’attività lavorativa sarebbe stata fissata “a titolo indicativo” essendo i datori di lavoro ben al corrente della situazione dell’accusato e del fatto che egli potrà recarsi sul posto di lavoro non appena potrà lasciare la struttura carceraria; a mente della difesa __________ entrerà a far parte di una struttura di professionisti, tra cui muratori, piastrellisti, palchettisti e imbianchini, che lavorano per una società che si occupa della costruzione di immobili; il carcere preventivo subito e l’opportunità lavorativa potranno trattenere __________ dal commettere nuovi reati;

questo giudice non può non constatare come non si sappia a chi appartenga la firma apposta sul contratto 6 aprile 2009 per conto della __________ e nutre seri dubbi sul fatto che la firma apposta per il lavoratore sia quella effettiva di __________ (cfr. varie firme dell’accusato nei verbali GIAR e PP), ciò per dire che non si può essere certi che il contratto in questione rappresenti l’effettiva volontà dell’accusato di iniziare seriamente un’attività lavorativa; il contratto inoltre non menziona che tipo di attività dovrà svolgere l’accusato, tanto più che lo scopo sociale della __________ nulla ha a che vedere né con l’attività di un’impresa di costruzioni (come asserito apoditticamente dalla difesa) né con quella di una ditta di pittura (cfr. estratto del registro di commercio); appare perlomeno singolare che la __________ abbia, a dire della difesa, alle sue dipendenze schiere di muratori, piastrellisti, palchettisti e imbianchini, essendo fatto notorio che in __________ neppure le imprese di costruzioni più importanti dispongono, tra i propri dipendenti, di tutte queste figure professionali (ad eccezione forse delle ditte di impiego temporaneo) ma, se del caso, fanno capo ad altre ditte con contratti di collaborazione o di subappalto; poco serio, ed indicativo della valenza del contratto di lavoro prodotto, è il fatto che il documento, datato 6 aprile, preveda l’inizio dell’attività lavorativa per il giorno successivo (quando evidentemente l’accusato non poteva essere disponibile per l’inizio dell’attività): a poco valgono le asserzioni della difesa secondo cui tale data – e si ricorda che la data d’inizio dell’attività non è un elemento di dettaglio in un contratto di impiego – sarebbe stata apposta a “titolo indicativo” dal momento che, seguendo il ragionamento del __________ su questo punto, si potrebbe concludere che altre parti, o addirittura tutto il contratto, siano stati allestiti “a titolo indicativo” o, se si preferisce, ad uso strumentale per la presentazione dell’istanza di libertà provvisoria;

di poco pregio le vaghe affermazioni della difesa (osservazioni 15 aprile 2009) secondo cui l’accusato, in carcere, si sarebbe astenuto dal partecipare a litigi o scontri con altri detenuti, a comprova di un suo mutato atteggiamento in circostanze di conflitto; a parte il fatto che non si capisce a quali scontri e litigi si riferisca la difesa, non è neppure spiegato come possa il __________ sapere se e quando in carcere sono avvenuti scontri tra detenuti e, se fosse il caso, come e quando si sarebbero svolti e quali altri detenuti vi avrebbero partecipato (o perlomeno non ha fornito dati circostanziate al proposito);

si ribadisce ancora una volta quanto già espresso nelle precedenti decisioni in materia di libertà provvisoria e cioè che non può essere considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come ancora una volta genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede come poter ovviare, in altro modo, al concreto pericolo di recidiva e neppure la difesa ne sostanzia una qualche possibile applicazione (non essendo evidentemente prevista la semilibertà quale misura sostitutiva dell’arresto, trattandosi se del caso di una modalità di espiazione della pena);

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e, dall’altro, occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, con diversi atti istruttori compiuti e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo (tanto da avere ad esempio ammesso il possesso del tirapugni solo a verbale 16 dicembre 2008), e delle numerose estensioni dell’accusa, alcune piuttosto recenti, è ancora data, considerato il fatto che l’inchiesta con il deposito degli atti e l’imminente chiusura appare ormai al termine, anche se rimane ancora da evadere il rinvio a giudizio. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi sei mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità, anche in considerazione della sua ampiezza, per il numero delle persone coinvolte e delle fattispecie considerate e per la tipologia dei reati esaminati; incomprensibile il fatto che la difesa evidenzi il lungo carcere preventivo sofferto, dal momento che è stato lo stesso __________ a chiedere una proroga di due settimane del termine per il deposito degli atti, attendendo poi l’ultimo giorno utile (il deposito degli atti è stato prorogato sino al 3 aprile su richiesta della difesa) per produrre un certificato medico del medico curante dell’accusato, procrastinando il tal modo (a posteriori si potrebbe dire ingiustificatamente) la chiusura del procedimento (figurando, nel formulario rilascio fotocopie del deposito degli atti, una sola presa visione degli atti in data 6 marzo 2009 e niente più);

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà (pericolo di collusione e rispettato principio di proporzionalità); di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione (anticipata via fax) a:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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