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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.12.2008 INC.2008.32203

December 3, 2008·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·501 words·~3 min·6

Summary

Sequestro

Full text

Raccomandata e anticipata via fax

      telefono fax       Funzionario Incaricato

Via Bossi 3 6900 Lugano 091 815 53 21 091 815 56 59            

Repubblica e Cantone del Ticino Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto 6900 Lugano

telefono

Spettabile

__________ Servizio giuridico __________

  Incarto n. INC.2008.32203

Vs. riferimento

Lugano 3 dicembre 2008

__________

Relazioni bancarie n° __________ e __________

Gentili Signore,

Egregi Signori,

in data odierna questo ufficio ha ricevuto segnalazione del fatto che __________ risulterebbe essere titolare delle relazioni menzionate in epigrafe.

Ritenuto che:

-            __________ è oggetto di un rinvio a giudizio alle Assise correzionali di Lugano per i titoli di reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, lesioni semplici ripetute, danneggiamento e vie di fatto (ACC __________ del 17 novembre 2008);

il procedimento risulta aver comportato, sin qui, spese per ca. CHF 7'043.45.-- (distinta spese MP inc. __________ e comunicazione 2 dicembre 2008 della Presidente della Corte delle Assise correzionali);

in data 7 luglio 2008 a __________ è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio, anche in considerazione del fatto che l’esistenza di tali relazioni bancarie non era nota, ciò che potrebbe comportare ulteriori spese a carico dello Stato;

l'atto di accusa del 17 novembre 2008 non menziona sequestro di (altri) attivi o valori patrimoniali;

l’unico bene di proprietà dell’accusato risulta essere un immobile, comunque già oggetto di procedura esecutiva;

considerato che:

l'art. 161 CPP impone il sequestro degli averi che possono essere oggetto di confisca o devoluzione allo Stato (ex art. 69 e 70 CP), nonché al fine di garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe;

nel lasso di tempo che intercorre tra l'emanazione dell'atto di accusa e l'apertura del dibattimento, per il sequestro ex art. 161 è competente il GIAR (CRP 30 luglio 2002, inc. 60.2002.00174);

nel caso in esame, viste le spese processuali sin qui accumulate e quelle prevedibili, vista l'assenza di altri sequestri di valori e, non da ultimo, vista l'assenza di indicazioni dell'esistenza delle relazioni citate in epigrafe, appare opportuno dar seguito alla segnalazione menzionata in entrata della presente, procedendo al sequestro cautelativo degli averi che l’accusato ha depositati sui conti menzionati in epigrafe presso __________, (per permettere di coprire le spese di procedura e le spese di patrocinio), senza attendere l'apertura del dibattimento previsto per il 17 dicembre prossimo (sarà poi competenza del Presidente della Corte procedere col dissequestro dell’eventuale eccedenza, una volta coperte spese di procedura e spese di patrocinio);

per i quali motivi,

visti gli artt. 221, 125, 59 CP, 161 CPP, 284 CPP,

decide:

1.         Gli attivi delle relazioni n° __________ e __________ c/o __________ intestate a __________, sono posti sotto sequestro e bloccati.

2.         I documenti di apertura e gli estratti conto nonché deposito attuali sono pure posti sotto sequestro, con invito a __________ a produrli all'Ufficio ordinante il sequestro, che provvederà all'immediata trasmissione all'autorità a quel momento competente.

3.         Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.         Intimazione a

Copia per conoscenza:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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