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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.05.2008 INC.2007.49104

May 26, 2008·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,610 words·~13 min·6

Summary

Reclamo contro decisione PP in materia di congiunzione. Irricevibile

Full text

Incarto n. INC.2007.49104 INC.2007.49406

Lugano 26 maggio 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sui reclami presentati separatamente il 30 aprile 2008 da

__________rappr. dall’avv. __________  

ed   __________ rappr. dall’avv. __________

  contro

la decisione 21 aprile 2008 emanata dal Procuratore pubblico Marco Villa in materia di congiunzione;

preso atto delle osservazioni 14 maggio 2008 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione dei gravami, 8 maggio 2008 di __________ e 14 maggio 2008 di __________, che si rimettono al giudizio di questo giudice, 14 maggio 2008 di __________ ed __________ che postulano l’accoglimento dei rispettivi gravami;

visto l’inc. MP __________;

vista l'opportunità, per economia di giudizio, di trattare i due reclami in un'unica decisione;

ritenuto e considerato,

in fatto

A.

Per i fatti si può rinviare a precedente decisione di questo ufficio:

“A.

__________ ed __________ sono stati arrestati il 24 ottobre 2007 (e posti in libertà provvisoria il 7 febbraio 2008) nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________” e nei loro confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto d’ufficio, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, tentata truffa, sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________), rispettivamente per infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, correità sub. complicità in tentata truffa, correità sub. complicità in sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________).

Nell’ambito dell’inchiesta __________ sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________ (inc. MP __________), __________ (tuttora in detenzione preventiva, inc. MP __________), __________ (inc. MP __________), __________ (inc. MP __________), __________ (inc. MP __________), __________ (inc. MP __________) e __________ (tuttora latitante; inc. MP __________).

B.

Il 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico, dopo aver richiamato i principali (9) procedimenti aperti a seguito dell’inchiesta __________, preso atto che nei confronti di __________ e __________ è aperto altro procedimento, rispettivamente sono aperti altri due procedimenti non direttamente correlati con i fatti ed i principali protagonisti dell’inchiesta __________ e ricordato che la posizione processuale di __________ e __________ è meno significativa di quella di __________, __________, __________ e __________, nonché che __________ è tuttora latitante, “richiamati gli art. 35 ss. CPP, per motivi di opportunità ed economicità di giudizio”, ha emanato “formale decisione di congiunzione per un unico giudizio” degli inc. aperti a carico di __________, __________, __________ e __________”, rispettivamente “formale decisione di disgiunzione sia tra loro che in relazione agli incarti sopra congiunti” per gli incarti aperti nei confronti di __________, __________, __________, __________ e __________.

C.

Contro la suddetta decisione sono tempestivamente insorti con separati gravami __________ ed __________, postulandone l’annullamento.

__________ postula l’annullamento della decisione impugnata e che conseguentemente venga ordinata la congiunzione dei procedimenti a carico di __________, __________, __________, __________ e __________ con quelli a carico di __________, __________ e del reclamante stesso. Dopo aver ricordato la normativa e la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, ed aver evidenziato di non avere potuto prendere visione dei verbali delle persone il cui procedimento è stato disgiunto, censura la carenza di motivazione delle disgiunzioni ordinate dal Procuratore pubblico. In particolare, per quanto concerne __________ e __________, il Procuratore pubblico si sarebbe limitato a fare riferimento ad ulteriori procedimenti aperti a loro carico, ma senza indicare i motivi per i quali tali procedimenti sarebbero d’intralcio ad un procedura congiunta, per __________ e __________ il magistrato inquirente avrebbe invece laconicamente sostenuto che la loro posizione sarebbe “meno significativa”, ma senza precisare in che misura (decreto d’accusa e/o non luogo a procedere) e senza dare alla difesa, che non ha avuto accesso ai verbali delle due persone menzionate, di valutare “se la posizione dei coaccusati le cui pratiche rimangono congiunte non risultino peggiorate” dalla disgiunzione, ed, infine, per __________ il Procuratore pubblico avrebbe fondato la propria decisione di disgiunzione sulla latitanza di quest’ultimo, senza tuttavia indicare in alcun modo i motivi per i quali detta latitanza potrebbe intralciare la procedura nei confronti degli altri accusati. In conclusione, le suddette disgiunzioni non sarebbero giustificate, a maggior ragione se si considera che “il reclamante non ha neppure potuto prendere conoscenza dei verbali relativi alle persone succitate, verbali che potrebbero contenere indicazioni sensibili per la sua posizione processuale e che, in caso di disgiunzione, sarebbe molto difficoltoso poter visionare o approfondire”.

__________ chiede l’annullamento della decisione impugnata, nella misura in cui disgiunge il suo procedimento da quelli condotti a carico di __________, __________, __________ e __________, rispettivamente si oppone alla congiunzione con quello a carico di __________.

Ricordate le norme legislative e la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, la difesa di __________ sostiene che la decisione impugnata lederebbe il diritto dell’accusato ad un equo processo, rispettivamente il principio della parità delle armi. __________, indagato in un procedimento disgiunto potrebbe avvalersi del diritto di non rispondere al dibattimento contro __________, con conseguente lesione del diritto alla prova e al contraddittorio, mentre per quanto riguarda la disgiunzione dei procedimenti a carico di __________ e __________, la decisione impugnata sarebbe carente nella motivazione (e violerebbe quindi l’art. 29 Cost), ritenuto che il magistrato inquirente si limita a sostenere che la posizione di questi ultimi sarebbe “meno significativa”, fatto quest’ultimo peraltro contestato. Inoltre, al reclamante sarebbe preclusa la partecipazione ai procedimenti disgiunti, “ossia anche la conoscenza delle tesi difensive dei suoi supposti correi e/o complici, con cui egli ha l’irrinunciabile diritto di confrontarsi”.”

(decisione 4 aprile 2008, GIAR 491.2007.3)

Con la suddetta decisione questo ufficio ha annullato la decisione 3 marzo 2008 (per motivi diversi da quelli fatti valere da __________) e ritornato l’incarto al Procuratore pubblico per emanazione di una nuova decisione:

“Innanzitutto non è affatto chiara la situazione antecedente all’emanazione della stessa.

Da un esame degli atti emerge che per ogni singola persona è stato aperto un incarto con un numero diverso. Ciò che lascerebbe presumere che, seppure inerente alla medesima inchiesta, ogni procedimento era comunque disgiunto dagli altri. Se così fosse, il Procuratore pubblico avrebbe dovuto semplicemente emanare decisione formale di congiunzione per i procedimenti a carico di __________, __________, __________ e __________. Formale decisione di disgiunzione a quel momento era del tutto superflua, ritenuto che di fatto per i restanti incarti la situazione rimaneva invariata.

La circostanza che invece il Procuratore pubblico abbia, nella medesima decisione, ordinato la disgiunzione dei procedimenti a carico di __________, __________, __________, __________ e __________, lascia supporre che il magistrato inquirente abbia ritenuto che per tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________ la connessione fosse presunta (cfr. art. 190 CPP), ciò che rendeva necessario emanare unicamente una decisione di disgiunzione.

In altre parole, considerato che non risulta possibile interpretare sulla base degli atti la situazione prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, ritenuto che questo giudice, non potendosi sostituire al Procuratore pubblico nella sue intenzioni, non può sapere quale sia stata la valutazione da lui operata della situazione antecedente alla decisione 3 marzo 2008, tale decisione appare incomprensibile, quando non contraddittoria, e non permette quindi a questo giudice una valutazione della stessa con la necessaria cognizione di causa, non essendo peraltro di aiuto né quanto sostenuto dal magistrato inquirente in sede di osservazioni né le argomentazioni sollevate dai reclamanti.”

B.

Il 21 aprile 2008 il Procuratore pubblico ha emanato nuova decisione, con la quale, dopo aver precisato che all’inizio dell’inchiesta ogni accusato è stato oggetto di procedimento separato e disgiunto, con un incarto numericamente distinto, e riassunti i fatti addebitati ad __________, __________, __________ e __________, ha ordinato la congiunzione dei procedimenti a loro carico, essendo manifesta e chiara la connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di una loro riunione in un unico giudizio, trattandosi sia di reati compiuti in qualità di coautori, sia di reati simili nei fatti e direttamente correlati. Il magistrato inquirente ha pure precisato che la congiunzione si giustifica sia per ragioni di opportunità che per ragioni di economia di giudizio.

Giova precisare che in data 22 aprile 2008 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 9 maggio 2008, termine poi prorogato al 19 maggio 2008, dei procedimenti a carico dei reclamanti, di __________ e di __________, con produzione in copia anche dei rapporti di polizia giudiziaria, comprensivi di tutti i verbali (Polizia e PP), delle altre persone coinvolte nell’inchiesta __________.

C.

Avverso la decisione di congiunzione 21 aprile 2008 sono tempestivamente insorti, con due distinti gravami, __________ ed __________, postulandone l’annullamento.

__________ chiede l’annullamento della decisione 21 aprile 2008 con conseguente constatazione che gli incarti aperti nei confronti di __________ stesso, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ sono parte di un unico e solo procedimento.

A dire del reclamante l’inchiesta __________ sarebbe sempre stata considerata da tutte le parti in causa come un solo ed unico procedimento condotto nei confronti di più imputati, i quali avrebbero tutti svolto un ruolo concreto ed attivo nello svolgimento dei fatti. Ciò sarebbe dimostrato anche dalla decisione 3 marzo 2008, con la quale il Procuratore pubblico aveva, tra l’altro, pronunciato la disgiunzione per cinque delle nove persone coinvolte; anche il GIAR avrebbe “fatto suo questo pensiero” nella decisione 4 aprile 2008. Di conseguenza, se una decisione doveva essere emanata dal magistrato inquirente, questa avrebbe dovuto semmai essere formale decisione di disgiunzione adeguatamente motivata e non invece una decisione di congiunzione. In altre parole, il Procuratore pubblico starebbe tentando di aggirare le norme in materia di congiunzione/disgiunzione. Già per questo motivo la decisione 21 aprile 2008 dovrebbe essere annullata.

Inoltre, nella decisione impugnata, in violazione dell’art. 29 CF, non sarebbero neppure indicati i motivi per i quali gli incarti relativi alle altre cinque persone non sono stati congiunti. In tali circostanze, non sarebbe quindi necessario dilungarsi sui motivi per i quali tutte le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta __________, perlomeno fino a quando non verrà emanata formale decisione di disgiunzione adeguatamente motivata, in ogni caso il reclamante rinvia a quanto sostenuto nel reclamo contro la precedente decisione.

Anche __________ chiede l’annullamento della decisione 21 aprile 2008: “se deve esserci congiunzione, allora che la stessa avvenga non solo con i procedimenti a carico di __________, di __________ e di __________, ma anche con quelli avverso __________, __________, __________, __________ e __________. Altrimenti non ha logicamente senso processare il reclamante con __________, ovvero con __________ e __________”. A mente del reclamante la decisione impugnata sarebbe arbitraria e contraddittoria, nella misura in cui avrebbe disatteso le indicazioni del GIAR contenute nella decisione 4 aprile 2008, in particolare quelle secondo cui fosse da presumere la connessione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________. Inoltre, il magistrato inquirente avrebbe travalicato il principio dell’indivisibilità del procedimento penale aprendo per ogni singola persona indagata nell’ambito della medesima inchiesta un incarto con un numero diverso, ciò che comunque non sarebbe sufficiente per escludere l’unità dei procedimenti, con conseguente imperativa necessità di formalmente disgiungere quelli a carico dei supposti autori marginali. Già per questo motivo la decisione 21 aprile 2008 dovrebbe essere annullata.

Inoltre tale decisione violerebbe la parità di trattamento, non essendovi motivi per congiungere unicamente i procedimenti a carico di __________, __________, __________ e __________. Da ultimo, il perdurare della carcerazione preventiva cui è tuttora astretto __________ sarebbe piuttosto suscettibile di giustificare la disgiunzione di quel procedimento.

Entrambi i reclamanti hanno chiesto che ai rispettivi reclami venisse concesso l’effetto sospensivo, richiesta respinta da questo giudice (cfr. ordinanza di intimazione del reclamo). Il reclamo presentato contro detto rifiuto da __________, è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale.

D.

Con scritto 14 maggio 2008 il patrocinatore di __________ ha chiesto a questo giudice di trasmettergli le osservazioni formulate dal Procuratore pubblico facendo riferimento alla sentenza TF 25 gennaio 2008, 2D 1172007.

in diritto

1.

Pacifica la competenza di questo ufficio, la tempestività e la legittimazione di __________ ed __________ (accusati e destinatari della decisione impugnata) all'inoltro dei gravami.

I reclami sono quindi ricevibili in ordine.

2.

Con la decisione impugnata il Procuratore pubblico, dopo aver precisato che precedentemente gli incarti erano stati considerati separati [(in proposito occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto nei gravami, questo giudice nella decisione 4 aprile 2008 non ha affatto ritenuto che tutti gli incarti fossero congiunti, limitandosi a rilevare al consid. 3 l’assenza di chiarezza antecedente alla decisione 3 marzo 2008 (incarti disgiunti o incarti congiunti?)], ognuno con un proprio numero, e quindi disgiunti tra loro, ha congiunto gli incarti a carico di __________, __________, __________ e __________.

In particolare, nella decisione impugnata, dettagliatamente motivata, il magistrato inquirente, dopo aver indicato quanto emerso dall’istruttoria condotta (facendo pure riferimento ai singoli verbali di interrogatorio) nei confronti di __________ (fornitore), __________ ed __________ (acquirenti primari di __________), e __________ il più importante acquirente di __________ ed __________, e, a sua volta, spacciatore), ha evidenziato la manifesta e chiara connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di una loro riunione per un unico giudizio, trattandosi di reati compiuti sia in qualità di coautori che di reati simili nei fatti e direttamente correlati, precisando che conseguentemente la congiunzione si giustifica sia per ragioni di opportunità (trattandosi concretamente della stessa vicenda con accusati essenzialmente rei confessi e con versioni sostanzialmente simili) che per ragioni di economia di giudizio (potendosi procedere senza il minimo pregiudizio per le parti ad un solo ed unico procedimento dinnanzi ad un’unica corte giudicante).

__________ ed __________, come detto, postulano l’annullamento della decisione impugnata, censurando la mancata congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________; per contro, essi non contestano la congiunzione dei procedimenti a loro carico con quelli nei confronti di __________ e __________. __________ si limita unicamente a sostenere, con motivazione del tutto sommaria e quindi insufficiente, che non avrebbe senso la congiunzione con il procedimento a carico di __________.

Così stando le cose i gravami devono essere dichiarati irricevibili.

I vari procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________ sono sempre stati separati e disgiunti tra loro, con un numero distinto, come evidenziato dal Procuratore pubblico nella decisione impugnata, non occorre qui esaminare i motivi per i quali il magistrato inquirente ha proceduto in tal modo. Verosimilmente nella precedente decisione annullata da questo giudice, l’aver deciso contestualmente la congiunzione e la disgiunzione è stato determinato da un eccesso di zelo da parte del Procuratore pubblico, ritenuto che effettivamente gli incarti sono stati trattati separatamente come peraltro corroborato dal diverso numero di incarto.

I reclamanti, da parte loro, non hanno mai chiesto, neppure dopo aver ricevuto la decisione qui impugnata, al Procuratore pubblico, competente in prima istanza, la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________. Ne consegue l’irricevibilità di tale richiesta a questo ufficio, competente soltanto in seconda istanza.

Nella misura in cui __________ si oppone alla congiunzione del suo procedimento con quello a carico di __________, il reclamo è irricevibile in quanto non sufficientemente motivato.

I reclami devono quindi essere dichiarati irricevibili con seguito di tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

In considerazione dell’esito del gravame (irricevibilità nel merito), il problema di un doppio scambio di allegati non si pone nel caso in esame, ritenuto che si sarebbe comunque potuto prescindere dall’intimazione alle parti per osservazioni (cfr. anche DTF 10.04.2008, 6B-343/2007 e 13.05.2008, 1B-117/2008). Abbondanzialmente, questo giudice ritiene la giurisprudenza citata dal reclamante __________ non necessariamente applicabile a reclami presentati nella fase istruttoria contro decisioni incidentali, in quanto essa si riferisce all’art. 6 cpv. 1 CEDU che non trova piena applicazione in tale fase procedurale (cfr. Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, ad 814). Si ricorda inoltre che, in sede di lavori preparatori, il doppio scambio di allegati dinanzi al GIAR è comunque stato escluso.

Per i quali motivi,

visti gli art. CP, 35, 36, 190, 280, 281 e 282 CPP,

decide

1.      Il reclami presentati il 30 aprile 2008 da __________ ed __________ sono irricevibili.

2.      La tassa di giudizio di fr. 800.-- e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3.      La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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