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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 31.03.2006 INC.2006.9101

March 31, 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,163 words·~11 min·4

Summary

Reclamo contro rifiuto accesso agli atti

Full text

Incarto n. INC.2006.9101

Lugano 31 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

              sedente per statuire sul reclamo presentato il 28 febbraio/1°marzo 2006 da

__________ rappr. dal lic. iur.__________    

contro  

la decisione 17 febbraio 2006 con la quale il Procuratore pubblico gli ha negato l'accesso agli atti del procedimento di cui all'incarto MP __________;

preso atto delle osservazioni 13 marzo 2006, con le quali il Procuratore pubblico si è pronunciato per la reiezione del gravame;

visto l'incarto MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

In data 13 maggio 2005 il Procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto internazionale nei confronti di __________ - a quel momento verosimilmente residente in __________ - per titolo di infrazione aggravata alla LFStup "per avere senza essere autorizzato, nel periodo estate 2004 fino a fine gennaio 2005, detenuto trasportato ed importato in Svizzera, da un imprecisato valico, così come commissionatogli da __________ e __________ per conto di __________, un imprecisato quantitativo ma almeno 6 kg di cocaina, in partite da 2 kg cadauna, sostanza stupefacente consegnata a __________ a __________ in __________ ". Nell'ordine veniva pure precisato che in caso di arresto all'estero si sarebbe proceduto a chiedere l'estradizione.

Nel corso dell'estate 2005 da contatti di Polizia è emerso che l'interessato era stato arrestato agli inizi del 2005 in __________, dove era ancora detenuto per l'esecuzione di una pena di 2 anni e mezzo per reati inerenti a traffici di stupefacenti (condanna del giugno 2005).

Il Procuratore pubblico ha tentato invano di interrogare __________ per via rogatoriale.

La domanda di estradizione è stata accolta dalle autorità tedesche.

B.

Con scritto 8 febbraio 2006 il difensore di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di poter prendere visione degli atti inerenti il procedimento penale aperto in Svizzera, richiesta respinta dal magistrato inquirente con decisione 17 febbraio 2006 - "con la presente le comunico di non poter concedere l'accesso agli atti prima di aver contestato il contenuto al suo patrocinato" -, con contestuale invio di copia dell'ordine di arresto 13 maggio 2005.

Ha fatto seguito il reclamo qui in esame, con il quale il difensore di __________ si riconferma nella sua richiesta di accesso agli atti. La decisione impugnata, oltre ad essere carente nella motivazione, sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto precluderebbe a __________ la possibilità di esprimersi e far valere le proprie ragioni, ricordato inoltre che, durante l'istruzione formale, partecipazione e conoscenza degli atti sarebbero prioritari rispetto al segreto delle indagini.

In sede di osservazioni il magistrato inquirente si è riconfermato nella decisione impugnata, con allegazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E considerato

in diritto

1.

La legittimazione è pacifica; il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

2.

Con il gravame qui in esame il difensore di __________ chiede, come detto, che gli venga concesso l'accesso agli atti sin qui acquisiti.

In proposito la giurisprudenza di questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:

"L’art. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore nell’ambito della sua partecipazione all’istruttoria formale può sempre prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta “.

Quindi, secondo lo spirito informatore della revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (la corrispondente norma era l'art. 61c cpv. 2), di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto della proporzionalità. Peraltro il diritto in discussione è garantito dall’art. 4 Cost. fed., in quanto corollario del diritto di essere sentito, ritenuto che solo conoscendo gli indizi su cui si fonda l’accusa è possibile alla difesa di prendere posizione ed eventualmente controbatterli convenientemente: e ciò vale segnatamente in caso di detenzione preventiva dell’accusato, come vogliono gli art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza della Camera dei ricorsi penali 21 settembre 1994 in re M. P., CRP 293/94, e riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid. 2b della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re M. A., 1P.669/1994 e riferimenti, in particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302 consid. 5a). Se infatti la consultazione degli atti del procedimento costituisce l’ovvia premessa del diritto di esprimersi e di esporre le proprie ragioni, in questo contesto l’accusato arrestato acquisisce la conoscenza degli elementi a carico rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di quelli a discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il tutto sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF citata e riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid. 5b), oltre evidentemente a poter attivamente esercitare le propria difesa.

Di certo, come previsto dalla norma in discussione e come riconosciuto dalla citata giurisprudenza (v. anche REP 1998, pag. 328, n. 100), il diritto per l’accusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti, ritenuto in ogni modo ed in caso di arresto l’accesso agli atti essenziale. Si aggiunge che le “contrarie esigenze di inchiesta“, quale eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno fatte valere nel decorso dell’istruttoria (v. sopra sub 3.3).".

(GIAR 31 agosto 2000, inc. 377.2000.6)

Per l'ovvia e fondamentale importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che il problema della ponderazione tra interessi della difesa e dell'inchiesta in materia di libero accesso agli atti si pone in termini analoghi per l'accusato ed il suo difensore: quest'ultimo non può infatti essere tenuto a conservare il segreto verso il suo assistito, nei confronti del quale è vincolato dalle regole del mandato ad esauriente motivazione (cfr. Rep. 1994, n. 114, p. 114-115).

Se è corretto (proceduralmente parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato. Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.

E ancora:

"Il diritto di accesso agli atti é sancito dalla procedura penale ticinese ma non si tratta di diritto assoluto come evoca lo stesso reclamante. La possibilità di accedere al dossier penale, sia che si tratti di accesso pieno o di accesso parziale, può essere limitato da un lato a ragione dello statuto dell’accusato, ossia in considerazione dello stato di detenzione o di libertà di cui gode ma anche in virtù di eventuale latitanza (in questo senso GIAR 347.95.18 del 25 settembre 1998 in re MP pag. 5e6e CRP 213/93 del 30 dicembre 1993 in re AP), rispettivamente per l’esistenza di eventuali prioritari interessi di terzi od ancora per il sussistere di esigenze istruttorie preminenti (GIAR 21 gennaio 1994 770.93.1 in re RG, si ricorda ancora GIAR 62.93.2 del 25 febbraio 1993 dove ai patrocinatori di accusati é stato fatto divieto di comunicarsi il contenuto dei verbali resi dai rispettivi patrocinati, ed ancora GIAR 912.93.1 del 27 dicembre 1993 dove invece non sono state ammesse le prioritarie esigenze istruttorie dopo acquisizione della documentazione necessaria all’istruttoria e contestazione della stessa all’accusato).

In sostanza quindi va ammesso il diritto di potere prendere visione dell’incarto da parte dell’accusato e del suo patrocinatore ma questo diritto é soggetto a limitazioni che vanno esaminate di caso in caso alla luce delle invocate esigenze istruttorie rispettivamente dello status dell’accusato, e ciò nell’ottica del rispetto del principio di proporzionalità. Si ricorda ancora che, prima della precisa e puntuale contestazione di quanto acquisito agli atti, ben difficilmente potrà essere concesso totale accesso agli atti all’accusato od all’indiziato seriamente coinvolto nelle informazioni preliminari, ciò per non pregiudicare spontaneità nella presa di posizione dell’interessato sentito e per potere eseguire le contestazioni che il caso impone.

In caso di presenza di più persone coinvolte nei fatti ed ancora da sentire occorrerà ammettere con prudenza il pieno accesso agli atti prima dell’audizione di tutti gli interessati per evitare un rischio collusivo e versioni concordate."

(sentenza 7 ottobre 1998 in re V., GIAR 793.1998.1)

Di principio è dunque legittimo e conforme al diritto processuale limitare i diritti della difesa nella fase predibattimentale, quando ciò è dovuto a preminenti esigenze d’inchiesta. Queste sono date quando il magistrato inquirente intende acquisire elementi di prova esenti da qualsiasi possibilità di distorsione o di inquinamento; tra questi vi è certamente anche l'esigenza di raccogliere dalla persona indagata o accusata dichiarazioni o risposte prive dall'eventuale influenza derivante dalla conoscenza preventiva degli atti raccolti in sede di indagini (DTF 2 ottobre 1991 in re H., 1P.533/1990, pag. 26/27; GIAR 8 ottobre 2004 in re P., 693.2002.3).

Nel caso in esame è proprio la necessità di poter ottenere (in sede di interrogatorio di __________) risposte prive dell'eventuale influenza derivante dalla lettura preventiva delle informazioni sin qui raccolte ad essere fatta valere dal magistrato inquirente. In concreto, con la decisione impugnata il Procuratore pubblico ha infatti informato il difensore di __________ di non poter concedere l'accesso agli atti prima di averne contestato il contenuto all'interessato, trasmettendogli comunque copia dell'ordine di arresto 13 maggio 2005. In sostanza l'accesso agli atti è stato rifiutato per evidenti motivi d'inchiesta, e meglio, a salvaguardia della spontaneità delle dichiarazioni di __________. La decisione impugnata indica quindi in modo chiaro il motivo per il quale l'accesso agli atti viene rifiutato e non può pertanto essere ritenuta carente di motivazione.

L'esigenza fatta valere dal magistrato inquirente appare fondata, e quindi da proteggere, già per il fatto che è sulla base degli atti sinora acquisiti che il magistrato inquirente ha individuato in __________ una delle persone coinvolte in un ingente traffico di cocaina; legittimo e proceduralmente corretto che si voglia salvaguardare spontaneità delle risposte alle contestazioni/prospettazioni degli elementi fattuali contenuti nella documentazione sin qui acquisita. In caso contrario l'interessato potrebbe costruirsi ad arte una linea difensiva compatibile con quanto l'accusa già conosce, nonché prepararsi risposte preconfezionate sulla base di atti già visionati (che oltre a non essere utili per la ricerca della verità rischierebbero pure di essere di nocumento per la credibilità di __________ stesso, che comunque conserva piena facoltà di non rispondere).

In siffatte circostanze l'immediato accesso agli atti dell'incarto, sarebbe di grave pregiudizio per l'inchiesta, in quanto __________ avrebbe la possibilità di convenientemente prepararsi su tutte le contestazioni che gli verranno mosse dal Procuratore pubblico, ciò che falserebbe il normale andamento degli interrogatori. L'accusato avrà comunque la possibilità di prendere posizione, con l'assistenza del suo patrocinatore, su tutti gli elementi probatori man mano che il Procuratore pubblic glieli contesterà.

Né al magistrato inquirente può essere rimproverata una violazione del principio di celerità. Il Procuratore pubblico ha infatti - e senza ritardi ingiustificati - cercato di procedere alla contestazione delle risultanze dell'indagine al reclamante, in particolare ha cercato di procedervi per rogatoria, sollecitandone pure l'esecuzione da parte delle autorità rogate (cfr. AI 9, 13 e 16). L'interrogatorio per via rogatoriale non ha potuto avvenire in quanto il reclamante, tramite il proprio legale tedesco, ha comunicato di avvalersi del diritto di non rispondere, ciò che ha portato il Procuratore pubblico a rinunciare all'esecuzione della domanda rogatoriale (AI 17 e 18).

3.

In conclusione, in virtù di quanto esposto ai considerandi che precedono e tenuto conto dello stadio del procedimento la decisione di rifiuto di accesso agli atti non lede il principio di proporzionalità e deve essere confermata, ribadito inoltre che il rispetto del diritto di essere sentito (di cui il diritto d'accesso agli atti è corollario) si espliciterà al momento dell'interrogatorio e non impone certo una messa a disposizione preventiva degli elementi acquisiti agli atti, prima di una loro elaborazione/prospettazione all'interessato.

Di conseguenza il reclamo deve essere respinto con la presente decisione definitiva (a livello cantonale).

Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

viste le norme applicabili, in particolare gli art. 19 cifra 2 LStup, 57, 58, 60, 280ss CPP,

decide

1.  Il reclamo è integralmente respinto.

2.  La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.--, e le spese di FRS 70.--, sono a carico del           reclamante.

3. La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.  Intimazione:

                                                                                  giudice Ursula Züblin

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