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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 26.06.2006 INC.2006.5003

June 26, 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,368 words·~17 min·4

Summary

Istanza di libertà provvisoria

Full text

Incarto n. INC.2006.5003

Lugano 27 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 18/21 giugno 2006 da

__________

  e qui trasmessa con preavviso negativo del 23 giugno 2006 dal   Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano

visto che la difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

__________ è stato arrestato il 3 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del PP per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente ricettazione. Con la richiesta di conferma dell’arresto 4 febbraio 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa, “per avere, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel corso della seconda metà del 2005, agendo in correità con __________ e __________ e terzi non ancora identificati, ingannato con astuzia diversi commercianti affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio e meglio, per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, acquistato a nome della __________ diversa merce presso diversi commercianti per almento complessivi € 75'000.- sottacendo l’assenza di una volontà di ottemperare all’esecuzione dei contratti ed inducendo in tal modo i commercianti a consegnare merce per almeno complessivi € 75'000.-“ (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 1), mentre che questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per identificare i correi e l’ampiezza della truffa e per pericolo di collusione con essi – e per il pericolo di fuga, essendo cittadino __________ senza legami con la __________ e per pericolo di recidiva visti i precedenti penali (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 3).

A verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti alla Polizia giudiziaria, __________, pur ammettendo per sommi capi i fatti contestatigli, ha cercato di limitare le proprie responsabilità (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 3).

B.

Il 18 giugno 2006 __________, con l’istanza in discussione presentata personalmente, chiede di essere posto in libertà provvisoria in quanto ci si troverebbe alla scadenza dei 6 mesi di detenzione e non sarebbero emersi ulteriori fatti nei suoi confronti, per di più egli si sarebbe presentato per ben tre volte spontaneamente prima dell’arresto. Egli chiede inoltre decisione motivata in merito alla mancata concessione del gratuito patrocinio (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 2).

C.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 16 giugno 2006 (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 1) ribadisce che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili dalle dichiarazioni dell’accusato stesso che ha ammesso di avere ordinato, unitamente ad almeno un correo, merce da diverse ditte già sapendo che all’ordinazione ed alla fornitura non sarebbe seguito alcun pagamento della merce.

Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione, il Procuratore pubblico, con riferimento al rapporto di Polizia consegnato il 14 giugno 2006, afferma di dovere ancora procedere alla contestazione di 3 episodi truffaldini indicati nello stesso, nonché alla conferma del verbale di Polizia del 9 giugno 2006. Inoltre sarebbero eventualmente previsti dei verbali a confronto con __________ e __________ per chiarire la portata dei rispettivi coinvolgimenti. Successivamente si dovrà procedere con il deposito degli atti e alla chiusura dell’istruzione formale e all’intimazione dell’atto d’accusa.

A mente del magistrato inquirente vi sarebbe un concreto pericolo di fuga essendo l’accusato cittadino __________ senza legami con la __________, Paese che ha scelto esclusivamente quale teatro per compiere i reati di cui è accusato. Egli potrebbe infatti preferire una latitanza all’estero a fronte della prospettiva concreta di una pena detentiva da espiare di una certa durata.

A mente del magistrato inquirente vi sarebbe poi anche concreto pericolo di recidiva “considerati i precedenti e i fatti imputatigli nel presente procedimento”.

Il carcere preventivo sofferto dall’istante sarebbe poi rispettoso del principio della proporzionalità. Tale principio appare poi rispettato, a fronte della gravità dei reati prospettati, anche nell’ottica di una presumibile futura condanna (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 1).

D.

L’istante, non ha presentato osservazioni (né personalmente né tramite il proprio difensore).

In diritto:

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 21 giugno 2006, è tempestivo avendo trasmesso a questo ufficio il preavviso negativo e l’incarto processuale il 23 giugno 2006, nel termine quindi di 3 giorni.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dall’istante e correi tra settembre 2005 e febbraio 2006 a __________, __________ ed in altre località della __________ con vittime anche all’__________ e con un indebito profitto di oltre CHF 300'000.-, oggetto del procedimento penale.

A questo proposito basti ricordare le dichiarazioni dell’accusato rese al magistrato inquirente, in presenza del proprio patrocinatore, in data 15 marzo 2006 (AI 14, p. 1 e 2): “Dopo aver parlato con il mio avvocato ammetto la truffa da me perpetrata insieme a __________ Effettivamente il nome di __________ e di __________ è stato da me usato per coprire la nostra attività truffaldina, mia e di __________ e quindi per comodo. Avevo già dichiarato di aver usato il nome di __________ in quanto non ero sicuro che la __________ pagasse la fornitura della merce che ordinava. In realtà io sapevo perfettamente che all’ordinazione ed alla fornitura non sarebbe seguito alcun pagamento mentre che la merce fornita sarebbe stata venduta e l’incasso diviso tra me e __________ in ragione di metà ciascuno. ...Le ordinazioni della merce venivano timbrate con il timbro della __________ e quelle fatte da me venivano da me firmate con il falso nome di __________ __________ Non mi ricordo se ho firmato ordinazioni di merce anche a nome di __________. Per la merce da me venduta in Italia ero io stesso che provvedevo a fare delle false fatture a nome della __________ con l’indicazione di un costo inferiore per diminuire le spese di sdoganamento. Ero io che le preparavo e firmavo. ...Confermo di aver dato la fotocopia della carte d’identità a nome di __________ a __________ per far passare questa persona quale titolare della __________. Preciso che __________ è una persona esistente ma che non ha niente a che fare con la __________ La fotocopia della carta d’identità mi era stata data da __________ per motivi commerciali non inerenti alla __________ non c’entra nulla con l’agire truffaldino della __________”; e ancora che “L’accordo tra me e __________ era che quanto incassato dalle vendite della merce, sarebbe stato suddiviso nella misura del 50% tra me e lui indipendentemente da chi aveva proceduto alle trattative per l’acquisto o per la vendita della merce” (Verbale PP del 12 aprile 2006, AI 18, p. 1).

Per quanto riguarda la mancata volontà di pagare i fornitori fanno inoltre stato una totale mancanza di contabilità (le perquisizioni presso gli uffici della ditta hanno riscontrato questa “anomalia”) e la rivendita sottocosto della merce ordinata il più celermente possibile.

4.

L’accusato ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che “siamo alla scadenza dei 6 mesi di detenzione e non sono emersi ulteriori fatti” nei suoi confronti. Egli si sarebbe poi presentato spontaneamente alla Polizia prima del suo arresto.

Secondo il magistrato inquirente vanno invece ancora contestati all’istante tre episodi truffaldini (quelli citati ai punti 1.14, 1.25 e 1.26 del rapporto  d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 14 giugno 2006 (AI 25) e si dovrà procedere con la conferma dell’ultimo verbale di Polizia, quello effettuato in data 9 giugno 2006. Il magistrato inquirente aggiunge poi che “sarà eventualmente necessario un ulteriore confronto con __________ e con __________ (chiamato in causa per aver aiutato in qualche caso a vendere il prodotto delle truffe) per chiarire la portata del rispettivo coinvolgimento” (preavviso negativo, p. 2).

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Preliminarmente occorre ricordare che è compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio, cfr. anche Rep 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove, non spettando a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare "quanto sta dietro a … scarna affermazione del preavviso negativo” (decisione GIAR 4.4.2002 in re C.).

Spetta al titolare dell’inchiesta motivare le sue decisioni e le sue richieste in relazione con le circostanze, gli atti e le necessità che emergono, man mano, dall’inchiesta stessa (da lui diretta e, quindi, a lui nota) al fine di permettere verifica di legalità (senza dimenticare il diritto di essere sentito dell’accusato che può esplicitarsi correttamente solo a fronte di sufficiente motivazione).(GIAR 192.2005.2 del 17 maggio 2005 in re R.G., p. 7).

Nel caso in esame, in tema di esigenze istruttorie il Procuratore pubblico si limita ad indicare in modo del tutto generico gli atti istruttori ancora da evadere, cioè uno o più interrogatori dell’accusato per confermare il verbale di Polizia del 9 giugno 2006 e contestargli 3 episodi truffaldini (peraltro a lui già noti poiché contestatigli dalla Polizia), nonché un eventuale ulteriore confronto con __________ e __________ per chiarire “la portata del rispettivo coinvolgimento” (preavviso negativo, p. 2), senza neppure accennare all'esistenza del rischio di collusione ed inquinamento delle prove che, a dire il vero, neppure emerge in modo evidente dall'incarto (i verbali a confronto tra __________, __________ e __________ – questi ultimi due oramai si trovano in libertà provvisoria – sono già agli atti. In siffatte condizioni questo giudice non può che concludere per la non sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove o di collusione in relazione agli atti istruttori prevedibilmente ancora da compiere per la conclusione dell’inchiesta.

5.

È invece dato, e sufficientemente concreto, il pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________, egli non ha nessun legame con la __________, né famigliare né lavorativo e non ha neppure un recapito nel nostro paese. Egli è attualmente senza lavoro e apparentemente senza reddito alcuno: si dichiara rappresentate ma sembra che la sua unica ultima attività lavorativa (almeno durante gli ultimi mesi) sia stata quella che ha portato al suo arresto. Appare quindi incontestabile che il suo unico legame con la __________ siano i reati oggetto dell’inchiesta.

A questo punto potrebbe facilmente, se posto in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la __________, non più interessante dal profilo “professionale”, per ritornare in __________ e non più presentarsi per gli incombenti processuali.

Se le accuse dovessero essere confermate – egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità, per una refurtiva di rilievo ed un’attività criminale reiterata nel tempo – il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e dovranno pure essere considerato, a dipendenza delle condanne subite in __________, anche le conseguenze di un’eventuale recidiva specifica; appare perciò verosimile che l’accusato possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per ulteriori necessità istruttorie, o a quelle giudicanti se posto in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive, quali il deposito di una cauzione o del passaporto con obbligo di firma, non avendo per di più l’accusato alcuna residenza in __________ e non proponendo concretamente il deposito di una cauzione atta, semmai, a scongiurare il pericolo di fuga.

Vista la sussistenza di uno dei motivi, alternativi, di interesse pubblico per il mantenimento della carcerazione preventiva non occorre esaminare l’esistenza del pericolo di recidiva.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati sotto inchiesta diversi istruttori compiuti e che può essere considerata praticamente al termine è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma hanno effettuato confronti e ricercato riscontri oggettivi alle dichiarazioni dei terzi e delle altre persone coinvolte nell’inchiesta.

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli reati imputati a __________.

L’accusato è stato arrestato il 3 febbraio 2006 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi 5 mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con celerità soprattutto per quanto riguarda l’indagine di Polizia che non ha subito alcun ritardo se si considera appunto l’ampiezza delle indagini e la difficoltosa ricerca di riscontri oggettivi.

I reati imputati ad __________ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini non si può dimenticare anche la reiterazione del suo agire e l’ammontare dell’indebito profitto e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con i pochi atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

7.

In conclusione, constata l’esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione sofferta nei termini suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per quanto riguarda la richiesta di decisione motivata in merito alla concessione del gratuito patrocinio si rinvia alla decisione 22 marzo 2006 di questo ufficio (Inc. GIAR 50.2006.2, doc. 2).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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