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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.09.2006 INC.2006.43601

September 25, 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,321 words·~12 min·4

Summary

Sequestro. Carenza di motivazione

Full text

Incarto n. INC.2006.43601 INC.2006.43701

Lugano 25 settembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 settembre 2006 dalla

__________  

contro

la decisione 13 settembre 2006 emanata dal Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi in materia di dissequestro;

ritenuto non necessario né opportuno, per l'esito del gravame, assegnare un termine per le osservazioni al magistrato inquirente ed alle altre parti al procedimento, così come visionare l'incarto penale, bastando l'elenco atti (rif. incarto MP __________);

ritenuto e considerato:

in fatto ed in diritto

che:

in data 17 agosto 2005 __________ (ora __________) ha sporto denuncia penale contro __________ e __________ per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, cattiva gestione ed ogni altro titolo di reato applicabile;

con decisione 31 agosto 2005 il Procuratore pubblico ha - tra l'altro ordinato il sequestro della merce fornita dalla __________ a __________ ed ancora presente nei negozi di quest'ultima;

il 5 dicembre 2005 il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa nei confronti di __________ e __________ per titolo di cattiva gestione, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti;

con decisione del 12 settembre 2006, il Procuratore pubblico ha disposto il dissequestro immediato di tutta la merce fornita da __________ (ora __________) a __________ sequestrata con ordine 31 agosto 2005;

con il reclamo menzionato in entrata, __________ chiede l'annullamento dell'ordine di dissequestro 12 settembre 2006, sostenendo l'assenza di motivazione dell'ordine; chiede pure che al gravame venga concesso l'effetto sospensivo;

la legittimazione di __________, parte civile nel procedimento contro __________ e __________, nell'ambito del quale è stato emanato l'ordine impugnato, è pacifica; il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine;

l'art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

un ordine di perquisizione e sequestro rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii);

un ordine di perquisizione e sequestro deve soddisfare determinati requisiti formali: in particolare, trattandosi di misura suscettibile di impugnazione, sussiste l'obbligo di sufficiente motivazione;

in relazione all'obbligo di motivazione in quanto tale, valga quanto detto nella sentenza 6 agosto 2001 (in re C. e S.I. SA, inc. GIAR 528.2000.3):

"nell’ambito delle informazioni preliminari (e dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima ancora quelle di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così come le relative motivazioni; le parti non hanno facoltà di imporre (ottenere), a semplice richiesta, dissequestri (o sequestri); alle parti è data solo la facoltà di formulare istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al GIAR in prima, quando non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni adottate dal titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T., 241.96.4);

le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP);

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);

l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente, solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);

non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito delle decisioni giudiziarie;

è in forza della motivazione che le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e quindi legittimate, da asserzioni, in quanto tali verificabili sia pure approssimativamente; la “validità” delle sentenze risulta condizionata alla “verità”, pur se relativa, dei loro argomenti e il potere giurisdizionale non è più puramente “potestativo”, bensì fondato sul sapere anche solo opinabile e probabile, ma proprio per questo confutabile e controllabile sia dall’imputato e dalla sua difesa che dalla società; la motivazione consente la fondazione e il controllo delle decisioni sia in diritto, per violazione della legge o difetti di interpretazione o sussunzione, sia in fatto, per difetto o insufficienza di prove ovvero per inadeguata esplicazione del nesso tra convincimento e prove;

la presenza e l’esposizione a controllo della motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione ragionata”;

la motivazione può quindi essere considerata il principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella esterna o democratica della funzione giudiziaria (si veda: L. Ferrajoli, Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;"

la sommarietà ammessa è, quindi, relativa alle indicazioni concernenti i singoli elementi essenziali e non alla possibilità o meno di indicarli:

"… L’obbligo di sufficiente motivazione deriva direttamente dal diritto di essere sentiti ed è soddisfatto “quando, nell’ordinare un sequestro, all’interessato è comunicato [...] in che ambito e sulla base di quali reati avviene tale misura” (DTF 9 febbraio 1994 in re G e L, consid. 2b). In dottrina si tende a proporre criteri unitari di motivazione: si esige, ad esempio, che la descrizione della fattispecie esponga chi ha fatto cosa, dove e quando (v. Theobald Brun, Die Beschlagnahme von Bankdokumenten in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Diss. Zürich 1996 [Schweizer Schriften zum Bankrecht, Band 39], p. 25).

7.

a) In sostanza, l’ordine impugnato - a giudicare dall'inequivocabile dispositivo evidentemente un ordine di perquisizione e sequestro bancario in piena regola e non, come affermato in sede di osservazioni, mera richiesta di informazioni - menziona esclusivamente le generalità dell’accusato ed il titolo di reato per il quale è perseguito. Non indica invece, neppure per sommi capi, a quali fatti si riferisca l’accusa, quale rilevanza finanziaria essi abbiano, su quale lasso di tempo si estendano, e tantomeno vengono indicati i legami fra l’accusato e le altre persone contro le quali l’ordine è rivolto. Non viene neppure fatto cenno all’esistenza di indizi di reato. In tali circostanze, parlare di motivazione è quasi eufemistico."

(GIAR 18 agosto 1997, inc. 263.1997.2);

quindi

"In realtà, il nocciolo della questione risiede nel trovare la giusta misura per la motivazione: a dipendenza delle circostanze, può ad esempio non essere indispensabile menzionare nell’ordine il nome della parte lesa, oppure l’esatto ammontare del danno. In nessun caso, tuttavia, è ammissibile rinunciare ad una benché minima motivazione con esclusivo riferimento al segreto istruttorio."

(GIAR 11 agosto 1997 in re U. SA, BL SA, CBPL SA; BA SA, inc. GIAR 88.1997.2)

quanto alla possibilità di sanare la carenza di motivazione in sede d'osservazioni, la stessa è da ammettere in modo restrittivo e in casi particolari che, per importanti ragioni, giustificano l'ermetismo dell'ordine (GIAR 18 agosto 1997, già citata), non da ultimo in quanto:

"… una sanatoria delle lacune formali dell’ordine in sede di osservazioni priverebbe ingiustamente le parti ed i terzi interessati di un livello giurisdizionale, poiché questo giudice deciderebbe, in sostanza, quale prima istanza. Inoltre, il puro e semplice annullamento dell’ordine non causa danni irreparabili nemmeno alle autorità inquirenti, posto che possono riformularlo."

(GIAR 26 giugno 2002 in re U. SA, inc. 353.2002.1)

vi sono certamente dei casi dove eventuali carenze nella motivazione di un ordine di perquisizione può non essere considerata "vizio di forma" in quanto (sostanzialmente) sanata da altro atto precedente o almeno contemporaneo. Si pensi, per esempio, alla notifica di un ordine di perquisizione (che omette di menzionare i fatti) con contestuale notifica di un ordine d'arresto (che li indica), se indirizzato alla stessa persona; oppure ad un ordine di perquisizione emanato dopo arresto in flagranza di reato (cfr. art. 158 CPP); oppure ancora ad un ordine di perquisizione e sequestro emanato al termine di un verbale sulla fattispecie oggetto d'inchiesta;

va inoltre ricordato che non spetta a questo giudice (che non è titolare dell'azione penale, né giudice del merito, e non è competente per emanare provvedimenti in luogo e vece del Procuratore pubblico laddove si tratta di questioni strettamente connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze istruttorie - sentenze: 17 marzo 1994 in re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y., GIAR 477.2002.7-; se lo facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado di giurisdizione e rischierebbe di sostituirsi al magistrato inquirente nell'individuazione/determinazione/precisazione delle circostanze di fatto e/o nella determinazione delle norme sulle quali quest'ultimo fonda i propri provvedimenti; compito di questo giudice è, semmai, quello di verificare la fondatezza (di massima) delle ipotesi formulate al solo fine di determinarsi sulla legalità delle misure d'inchiesta intraprese, o omesse, e contestate in questa sede (cfr. sentenza 14 settembre 2004, GIAR 405.2004.1), in caso contrario, si rischierebbe inoltre di ledere il diritto di essere sentito del reclamante;

il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone al Procuratore pubblico di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione ad un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr. DTF 127 I 54; decisione 1P.231/1998, pubblicata in RDAT n. 54/1-1999; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 1 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 251 ss; G. Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, n. 283 ss., 796 ss.; CRP 24.03.2005 in re D.C.R., inc. 60.2005.9);

non v'è dubbio che, nella decisione impugnata, la motivazione non è solo "sommaria", bensì assente; nulla di concreto essendo anche solo abbozzato a indicazione/sostegno del dissequestro;

nel caso in esame, si può prescindere dal determinare se la possibilità di sanare la motivazione in sede di osservazioni possa essere data solo in presenza di motivazione insufficiente, priva della necessaria compiutezza, oppure anche laddove la motivazione è semplicemente assente; infatti attendere le osservazioni, che poi dovranno forzatamente essere notificate alla difesa per garantire il diritto di essere sentito, comporta dei tempi che potrebbero rendere il reclamo privo d'oggetto al momento di emanare la decisione, rispettivamente (in considerazione dei diritti/garanzie oggetto del reclamo), configurare una denegata giustizia (sostanziale);

alla luce di tutto quanto sopra espresso, la decisione 12 settembre 2006, che ordina il dissequestro immediato di tutta la merce fornita da __________ (ora __________) a __________ (sequestrata il 31 agosto 2005), è annullata in quanto priva di motivazione;

impregiudicata la facoltà del Procuratore pubblico, se lo riterrà, di ovviare alle carenze formali accertate in questa sede con l'emanazione di un (nuovo) ordine debitamente motivato;

in conclusione, il reclamo deve essere accolto con la presente decisione, impugnabile alla CRP, rendendo così priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

visto l'esito del reclamo, tassa di giustizia e spese sono a carico dello Stato, con assegnazione di ripetibili alla reclamante.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 158, 165 e 251 CP, 161, 280 ss, 284 CPP, 29 CF e 6 CEDU, nonché ogni altra norma applicabile,

decide

1.      Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

         Di conseguenza l'ordine di dissequestro 12 settembre 2006, emanato nell'inc. MP            __________, è annullato.

2.      La tassa di giustizia di FRS 400.- e le spese, FRS 100.-, sono a carico dello Stato che rifonderà alla reclamante FRS 440.- a titolo di ripetibili.

3.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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